Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1961 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18479/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SEMINTENDI EDEL;

– intimata –

avverso la decisione n. 4323/2007 della Commissione Tributaria

Centrale di ROMA del 16.4.07, depositata il 18/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTC ha accolto il ricorso di Semintendi Edel nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto al rimborso dell’ILOR chiesto con istanza del 30.10.1987 per le annualità 1981/1986 in base alla L. n. 408 del 1990, art. 9.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

La censura è fondata in quanto sulla eccezione la sentenza tace.

Il secondo motivo, che deduce l’eccezione su cui è stata omessa la pronuncia è inammissibile, perchè su di essa deve pronunciarsi il giudice del rinvio”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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