Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1961 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24449-2013 proposto da:
R.A., B.M., R.T., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI 29, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, che li rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 42/38/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI TORINO, emessa il 10/12/2012 e depositata il
19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
B.M., R.T. e R.A., quali eredi di R.L., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza indicata in epigrafe resa dalla CTR Piemonte che ha negato il diritto al rimborso dell’IVA indicata nella dichiarazione 2006. L’Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare all’udienza pubblica non spiegando difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso, fondato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, è fondato.
Ed invero, questa Corte ha ritenuto in tema di IVA che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. n. 9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09, Cass. n. 14070/2012 e Cass. n. 7684, 7685, 23580/2012).
La sentenza impugnata, ritenendo che la procedura relativa alla richiesta di rimborso del credito relativo ad attività cessata fosse soggetta al termine decadenziale e non a quello di prescrizione decennale, ha violato i principi sopra esposti ritenendo dirimente ai fini del chiesto rimborso la presentazione del modello VR ancorchè il credito fosse stato indicato in dichiarazione.
Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il procedimento può essere definito in questa sede con l’accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizi odi merito, dovendosi porre quelle del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito ponendo quelle del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle entrate e liquidandole in favore delle parti ricorrenti in Euro 1800,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017