Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19609 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato ANTONINI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAIAR ENZO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

TRENTO, B.S., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. ANTONINI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20 gennaio 2010 da D.D., coniugata con B. A., nasceva la Bambina B.S..

Il giorno stesso della nascita il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Trento l’apertura della procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità della bimba con collocamento in via d’urgenza della stessa presso idonea struttura, previa sospensione della potestà genitoriale dei genitori. Il Tribunale il 20.1.2010 accoglieva in toto l’istanza del Pubblico Ministero, in considerazione del fatto che i genitori della infante, anche all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio acquisita nel corso di altro procedimento, aperto con riguardo al primo figlio della coppia J., erano già risultati incapaci di svolgere adeguatamente il loro ruolo genitoriale.

Con ricorso in data 29.1.2010 la madre chiedeva la modifica o la revoca del decreto, sottolineando la diversità della situazione rispetto a quella sussistente alla nascita de primo bimbo e l’opportunità di una presa in carico presso una struttura della minore unitamente alla madre.

Sia il padre della neonata che la madre venivano sentiti all’udienza del 16.2.2010. Nel contempo la D. proponeva reclamo avverso il provvedimento del 20.1.2010, che la Corte d’Appello di Trento dichiarava inammissibile, stante la sua natura provvisoria.

Il 25.3.2010 interveniva nel procedimento anche il tutore provvisorio nell’interesse della minore, sottolineando la doverosità dell’apertura della procedura di adottabilità alla luce dei trascorsi dei genitori; non escludeva, peraltro, che i genitori, anche in considerazione della loro giovanissima età, potessero riappropriarsi delle proprie competenze genitoriali. Chiedeva, pertanto, che fosse disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Il consulente tecnico d’ufficio, nominato dal Tribunale, concludeva la propria relazione evidenziando “le condizioni di immaturità…..di entrambi i genitori”, pur rilevando che vi era da parte della madre “una evoluzione positiva” tale da indicare “la possibilità di intraprendere una relazione assistita con la figlia S.”; suggeriva, pertanto, le misure che, previo continuo monitoraggio, avrebbero potuto consentire un nuovo “controllo peritale dopo circa un anno”, per una nuova valutazione delle condizioni e della relazione diretta madre-figlia.

Il Tribunale per i minorenni di Trento dichiarava lo stato di adottabilità con affidamento della minore ad una coppia.

Detta sentenza veniva impugnata da D.D. dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, che rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza D.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. Il ricorso è stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni di Trento, alla tutrice T. della minore B.S., a B.A.. Nessuno degli intimati ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia:

in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5:

A) nullità del primo provvedimento e/o dell’intero procedimento e/o della sentenza: rilevanza del provvedimento n. 270/2010 di allontanamento del neonato contestualmente alla nascita del tutelando;

B) nullità dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; nullità per mancata pronuncia sulle domande delle parti con violazione dell’art. 101 c.p.c. – violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere posto a fondamento della decisione prove irritualmente acquisite; illogicità e insufficienza della motivazione fondata su tali prove;

C) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, mancato o insufficiente esame di punto decisivo della controversia; ammissione di non poter giudicare per mancanza di prove, giudizio basato su atti inidonei a fondare il giudizio;

D) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: violazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente/Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e/o nullità della sentenza e/o del procedimento. Violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 – dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. – e dell’art. 132 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, artt. 14 e 17.

Il decreto di allontanamento della neonata, adottato lo stesso giorno della nascita, violerebbe la normativa che prevede che il minore debba essere nato ed essere abbandonato per poter prendere provvedimenti circa la tutela dello stesso. Tale provvedimento, adottato nonostante la D. non fosse violenta, non fosse gravemente ammalata, avesse sempre dichiarato di volersi occupare dei bambini, avesse sempre collaborato con il servizio sociale, aderendo alle proposte fattele per il bene dei bambini, sarebbe lesivo del bene della bambina, avendo privato la stessa del contatto fisico con la mamma ed anche del latte materno.

Tale provvedimento, inoltre, sarebbe stato adottato sulla base di documentazione relativa ad altro procedimento, quello relativo all’altro figlio J. ma non versata in questa causa, e, quindi, sulla base di prove che non erano state assunte in contraddittorio e che le parti non avrebbero conosciuto.

Sarebbe, pertanto, nullo per violazione dell’art. 115 c.p.c..

La Corte d’Appello, dopo avere affermato di non ritenere necessario alcun altro dato oltre la C.T.U., smentendo se stessa, avrebbe ignorato le risultanze della C.T.U., che aveva escluso l’esistenza dello stato di abbandono, suggerendo un graduale riavvicinamento tra genitrice e minore, per basarsi esclusivamente sulla relazione del servizio sociale, atto extraprocessuale non assunto nel contraddittorio tra le parti, essendo stata depositata senza copie per le parti costituite e senza che ne fosse comunicato l’avvenuto deposito.

Tale relazione, pertanto, era stata utilizzata come prova senza essere sottoposta al vaglio dei difensori, senza che ne fosse ammessa prova contraria, e senza tener conto delle depositate relazioni della comunità Punto d’approdo e della cooperativa Kaleidoscopio, che gestisce il progetto lavorativo, dalle quali emergerebbe la positiva evoluzione della ricorrente.

Tali prove, di valore opposto a quella costituita dalla relazione e del tutto compatibili, invece, con l’opinione del C.T.U. e con le stesse richieste delle parti (compresa la curatrice della minore), non erano state minimamente considerate nè in alcun modo raffrontate con le altre, per cui la sentenza sarebbe affetta da omessa e comunque insufficiente motivazione, violazione del diritto al contraddittorio, decisione sulla base di prove non assunte nel procedimento e non conosciute dalle parti, mancata valutazione di prove presenti ed ignorate senza motivazione.

Inoltre il giudice d’appello, pur non soggiacendo la specifica materia ai limiti posti dall’art. 115 c.p.c. circa la disponibilità delle prove, avrebbe omesso di svolgere “ogni altro accertamento ed indagine opportuni”.

Il C.T.U., resosi conto che la genitorialità non poteva essere verificata in concreto a prescindere dall’effettivo rapporto mamma- bambino, aveva chiesto un periodo di riavvicinamento e coabitazione e successiva valutazione dopo un anno, con tutte le tutele del caso.

Proprio perchè tale valutazione in concreto era pressochè impossibile senza questo periodo, era stata chiesta sia in primo che in secondo grado la sospensione L. n. 184 del 1983, ex art. 14.

I citati L. n. 184, artt. 14 e 17 risulterebbero, pertanto, violati per l’omissione della verifica completa delle capacità genitoriali di D.D., non essendo tale verifica possibile senza che fosse intervenuto un effettivo rapporto tra questa e la figlia.

Avrebbe perciò errato la corte di merito nel non ammettere il supplemento di C.T.U. richiesto e nel non acquisire informazioni, anche per testi, sui progetti e sui miglioramenti della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia:

A) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione di legge (L. n. 184, artt. 8, 15 e 17) e manifesta, insufficiente motivazione;

B) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: violazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e/o nullità della sentenza e/o del procedimento; violazione L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 15 e art. 132 disp. att. – Violazione della Convenzione dell’Aia.

Deduce la ricorrente che nel caso di specie non ricorrerebbero le condizioni richiesti, dalla L. n. 184, art. 15 per dichiarare lo stato di abbandono, atteso che convocata si era sempre presentata, aveva dichiarato la propria disponibilità per ovviare ad eventuali manchevolezze, si era sempre attenuta alle prescrizioni impartitele.

La sentenza impugnata, pertanto, violerebbe la citata disposizione laddove disconosce il diritto della minore a vivere con la propria famiglia.

Deduce la ricorrente che – dovendo essere riconosciuto carattere prioritario all’esigenza del minore di crescere nella propria famiglia – l’accertamento relativo alla adottabilità di un minore non potrebbe basarsi su una valutazione astratta, o giudizio ex ante, ma su un accurato giudizio ex post, che nel caso di specie non vi sarebbe stato. Nel caso in esame, la minore avrebbe diritto a vivere con la mamma, in considerazione del fatto che c’è un percorso in atto, intrapreso dalla ricorrente, che starebbe dando risultati; ci sarebbe la disponibilità della ricorrente a seguire tutte le indicazioni previste come utili dagli organi pubblici competenti; non vi sarebbe alcun abbandono da parte della madre, ma soltanto la impossibilità di fatto di dimostrare, a causa di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, di essere genitorialmente adeguata.

Avendo il C.T.U affermato che la ricorrente non ha estremi di irrecuperabilità tale da negarle per sempre di tentare di essere madre sufficientemente capace, solo dopo aver verificato, come suggerito dal C.T.U., per un anno se la madre ha effettivamente fatto progressi, si potrebbe, nella ipotesi negativa, pensare di avere dati sufficienti per la dichiarazione dello stato di abbandono.

Pertanto la decisione impugnata, in presenza di un atteggiamento del genitore collaborativo rispetto a quanto richiesto dall’autorità per il recupero della piena capacità genitoriale ed in presenza di valutazione tecnica, che ritiene il genitore recuperabile, non avrebbe dovuto dichiarare lo stato di abbandono, violando tale decisione la L. n. 184, art. 15.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia:

A) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Contrarietà immotivata alla risultanza della C.T.U. – Vetustà errore delle informazioni usate nella decisione;

B) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’Appello di Trento,come il Tribunale, disatteso la C.T.U. basandosi invece sulle relazioni unilaterali, piene di pregiudizi e senza contraddittorio del Servizio Sociale;

C) violazione o falsa applicazione di norme e/o omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Relazione; inesatta, errata e non obbiettiva – Mancato termine ai difensori per esaminare le questioni scaturenti dal deposito della relazione dei servizi -Mancata valutazione dei documenti prodotti “a smentita”;

D) omessa istruttoria su punto decisivo della controversia.

La corte di merito si sarebbe basata su quanto risultante dal fascicolo di altro procedimento ( quello relativo al figlio J.), mai prodotto, allegato ed inserito nel fascicolo di questa causa, contenente dati vecchi di oltre due anni e relativi a situazioni, ormai superate, essendosi la ricorrente separata dal marito, con cui esisteva una forte conflittualità, ed avendo intrapreso programmi di sostegno, che avevano prodotto, come riconosciuto dal C.T.U. una evoluzione positiva, che indicava la possibilità di intraprendere una relazione assistita con la figlia S..

La decisione impugnata sarebbe, pertanto, illogica e contraria alle risultanze di fatto, oltre che illegittima, avendo dichiarato uno stato di abbandono in base a fatti che essa stessa accerta come diversi da quelli richiesti dalla legge, negando prove sulla situazione attuale e decidendo sulla base di fatti precedenti ed estranei al processo.

Il giudice a quo non avrebbe dovuto dichiarare lo stato di abbandono sulla base della relazione dell’assistente sociale, senza sottoporla al vaglio dei difensori e dei consulenti, e senza disporre un aggiornamento della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva indicato, per il recupero della ricorrente, un percorso psicoterapico intensivo, regolare e lungo.

Tale relazione, peraltro, sarebbe smentita da certificati e relazioni prodotti dalla ricorrente alla udienza della Corte d’Appello del 28.10.2010, che, però, non sarebbero stati presi in esame.

Il giudice a quo avrebbe, inoltre, dovuto disporre una C.T.U. sulla minore al fine di accertare l’esatta portata traumatica derivante dal distacco forzato dalla madre.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

violazione della Costituzione artt. 2, 3, 30 e 111, dell’ari 6 della Convenzione di Strasburgo ratificata con L. 20 marzo 2003 n. 77, degli artt. 7, 8 e 18 della Convenzione di New York e L. n. 184 del 1983, art. 1;

A) violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York ratificato con L. 27 maggio 1991, n. 176;

B) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge – violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2 – Eccessiva rapidità del procedimento rispetto ai tempi di attivazione dei servizi; violazione della L. n. 184, art. 15 e segg..

Deduce la ricorrente che le norme summenzionate riconoscono carattere prioritario a che il minore cresca nella propria famiglia biologica d’origine, per cui il nucleo familiare d’origine potrebbe essere sacrificato solo laddove dal vivere in tale ambiente derivi un pregiudizio grave e definitivo allo sviluppo ed equilibrio psichico del minore.

La mera inadeguatezza dell’assistenza o carenza sul piano degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori non sarebbero sufficienti a giustificare la rottura di tale vincolo; sarebbe necessario che tale inadeguatezza costituisca fonte di gravi ed irreversibili danni per il minore.

Nel caso di specie la inadeguatezza del genitore sarebbe superabile, e, quindi, sarebbe possibile salvare il nucleo familiare, essendosi la ricorrente sottoposta a percorsi di recupero della persona, avendo manifestata la volontà di costruire un valido rapporto con la figlia ed essendosi impegnata ad effettuare un percorso volto al raggiungimento di una indipendenza economica.

La Corte di merito avrebbe errato nel non prendere in considerazione l’inserimento di madre e figlia in una comunità, dando attuazione ad un progetto inteso allo sviluppo della relazione della bambina con la madre e, quindi, propedeutico al suo definitivo affidamento al genitore.

La minore sarebbe stata sottratta troppo rapidamente alla madre, non essendo stato concesso un ragionevole lasso di tempo alla osservazione scientifica dei soggetti coinvolti al fine di raccogliere una sufficiente quantità di informazioni in ordine al carattere transitorio della carenza genitoriale della madre.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p. c., nn. 3, 4 e 5, violazione di legge e/o massima di esperienza – ed omessa pronuncia sulla domanda.

L’intera procedura ha violato la L. 28 agosto 1994, n. 285, art. 4 e la L. 28 marzo 2001, n. 149, artt. 1, 10 e art. 14, comma 1.

La famiglia di origine avrebbe diritto ad avere un sostegno individuale in merito al percorso di affido e ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà, per cui, nel caso di specie, anzichè sottrarre alla madre la minore il giorno della nascita, avrebbero dovuto essere utilizzati molti diversi strumenti, tra i quali quello espressamente richiesto dalla ricorrente di inserimento in struttura mamma-bambino; non solo, ma avrebbero potuto essere pensati progetti più a lungo termine con inserimenti collaborativi compatibili con la maternità e inserimenti in strutture in carattere di semi-autonomia, attivazione di sussidi etc. La mancata attivazione di tali procedure integrerebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione di legge, perchè si sarebbe fatto prevalere sull’espresso disposto di legge l’opinione del giudice. Il primo articolato motivo è infondato.

Con tale motivo la ricorrente censura in primo luogo il provvedimento di carattere provvisorio di allontanamento della neonata, adottato lo stesso giorno della nascita della stessa.

Osserva il collegio che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 10 adottati nel corso del processo di adozione e fino all’affidamento preadottivo, anche quando dispongono la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore e di affidatari provvisori, sono privi di carattere decisorio ed integrano atti di volontaria giurisdizione, in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi, con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, sono modificabili e revocabili nel corso del processo e sono destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo; contro detti provvedimenti, pertanto, ancorchè resi dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso decreti del tribunale, deve escludersi l’esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. cass. sez. un. n. 424 del 1988; cass. n. 13311 del 1999).

Alla stregua di tale principio devesi ritenere, pertanto, che la ricorrente non può invocare la nullità del detto provvedimento di carattere provvisorio neppure con l’attuale ricorso ordinario per cassazione. Tale censura è, quindi, inammissibile.

Con le ulteriori censure la ricorrente lamenta la mancanza di un adeguato accertamento delle sue capacità genitoriali, non essendo possibile effettuare tale verifica qualora non vi sia stato, come avvenuto nel caso di specie, un effettivo rapporto tra madre e figlia. Al riguardo la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che lo stesso C.T.U. aveva escluso lo stato di abbandono, suggerendo un graduale riavvicinamento tra genitrice e minore, e delle relazioni della Comunità Punto d’Approdo e della cooperativa Kaleidoscopio, dalle quali emergerebbe una positiva evoluzione della ricorrente, e, per ritenere lo stato di abbandono, si sarebbe basata esclusivamente sulla relazione del servizio sociale, atto processuale non assunto nel contraddittorio tra le parti. Inoltre non avrebbe ammesso il richiesto necessario supplemento di c.tu., svolgendo ogni ulteriore opportuna indagine al fine di verificare le capacità genitoriali della ricorrente. Il collegio osserva che nella sentenza impugnata si da atto dell’avvenuto tempestivo deposito della refezione del servizio sociale, per cui era stata data alla attuale ricorrente la possibilità di prenderne cognizione e di fare le sue osservazioni al riguardo.

Si legge inoltre in detta sentenza che, successivamente alla sottrazione della bimba ai genitori, il Tribunale ha dato corso ad una approfondita istruttoria i cui esiti sono stati ritenuti autonomamente (cioè indipendentemente dall’esame della documentazione probatoria acquisita in un precedente analogo processo relativo al primo figlio J., di cui la ricorrente lamenta la non conoscenza) sufficienti ai fini della decisione. La Corte d’Appello, ritenuto di non dovere accedere al supplemento di indagine peritale richiesto in considerazione della “estrema brevità del tempo trascorso” dallo espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio di primo grado e della “mancanza di elementi nuovi sopravvenuti degni di richiedere un ulteriore approfondimento”, sulla base di una valutazione critica di tutta la documentazione probatoria, acquisita al processo, con diffusa, logica e giuridicamente corretta motivazione è pervenuta alla conclusione di inadeguatezza delle capacità genitoriali della ricorrente, confermando il giudizio già espresso dal Tribunale. La Corte d’Appello ha considerato l’impegno profuso dalla D., che viene seguita dal Centro di Salute Mentale di Rovereto con terapia farmacologica, nel tentativo di raggiungere una propria autonomia, ed il miglioramento conseguito dalla stessa, ma – alla luce di quanto affermato dal c.t.u e precisamente che la donna ha rischiato la strutturazione di un disturbo borderline di personalità e che non è ancora salva; che il desiderio di cambiare della donna, rompendo la catena degli abbandoni e l’insieme delle attenzioni sociali, che si sono attivate nei suoi confronti, appare un percorso lungo e non sicuro – ha correttamente ritenuto che, in tale situazione di dubbio circa la possibilità della donna di recuperare una adeguata capacità genitoriale, non possa essere esclusa la situazione di abbandono della minore, “non potendo attendersi, se non in danno del minore, il maturare del miglioramento anzidetto”. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto – così dimostrando, come imposto dalla legislazione sulla adozione, di dare preminente rilevanza all’interesse del minore – che per escludere l’abbandono è necessaria la certezza circa la temporaneità delle difficoltà in corso della D..

Anche gli ulteriori secondo, terzo e quarto motivo, che, essendo logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Con tali motivi, reiterando in parte censure già proposte con il primo articolato motivo, si censura la decisione impugnata per avere deciso: sulla base di fatti precedenti ed estranei al processo; di documentazione acquisita in un precedente procedimento (quello relativo al figlio J.); di una relazione sociale non sottoposta al vaglio dei difensori; in mancanza di un aggiornamento della consulenza tecnica d’ufficio; senza prendere in considerazione certificati depositati all’udienza del 28.10.2010; senza avere considerato: che la D., come affermato dal c.t.u., non ha estremi di irrecuperabilità e che era stata sempre attenta alle prescrizioni impartitele per ovviare alle sue manchevolezze; che la minore avrebbe diritto a vivere con la mamma; che l’accertamento relativo alla adottabilità di un minore non potrebbe basarsi su una valutazione astratta, su un giudizio ex ante, ma dovrebbe basarsi su un giudizio ex post, che nel caso di specie sarebbe mancato; che la mera inadeguatezza dell’assistenza o della carenza sul piano degli atteggiamenti psicologici ed educativi dei genitori non costituirebbe elementi sufficienti a giustificare la rottura del vincolo genitoriale; che la minore sarebbe; stata sottratta troppo rapidamente alla madre, per cui sarebbe mancato un sufficiente periodo di osservazione per stabilire se la carenza genitoriale della madre avesse carattere transitorio. Tutte queste censure sono infondate.

Ad alcune relative all’acquisizione e valutazione della provarsi è già risposto; resta da aggiungere soltanto che la censura relativa al mancato esame di alcuni certificati manca di autosufficienza, in quanto non ne è stato riportato lo specifico contenuto. Per quanto riguarda le censure che attengono all’accertamento dello stato di abbandono il collegio osserva che riguardano tutte questioni che sono state vagliate dalla Corte d’Appello e che detto giudice ha risolto, dando del proprio convincimento una motivazione adeguata, logica e soprattutto giuridicamente corretta. Detto giudice ha affermato che, se una semplice carenza culturale o caratteriale o intellettiva dei genitori, così come un tenore povero di vita, dovuto ad insufficienza di mezzi economici, non possono essere ritenuti idonei per sradicare un minore dalla famiglia e farlo dichiarare in stato di abbandono, deve ritenersi, invece, sussistente lo stato di abbandono quando ci si trovi di fronte ad una inidoneità strutturale dei genitori, che comporti una irreparabile compromissione della crescita del minore, anche se il superamento di tale inidoneità, con il recupero di una piena e concreta capacità genitoriale, sia teoricamente possibile, ma non vi sia alcuna certezza sul carattere solo transitorio della carenza genitoriale e sulla possibilità del suo recupero in tempi ragionevolmente brevi.

Nel caso di specie la Corte ha accertato, invece, che il percorso del recupero della D. “sarebbe, oltre che difficile, soprattutto molto lungo”, per cui la piccola S. non potrebbe trarre che pregiudizio da tale incertezza, “poichè sarebbe costretta non solo a crescere in un ambiente ben diverso da quello propriamente familiare, ma soprattutto dovrebbe essere sacrificata a sopportare tale pregiudizio per un periodo che allo stato è del tutto indeterminato ed indeterminabile e, soprattutto, senza alcuna garanzia di poter acquistare nel futuro le cure di una madre pienamente consapevole dei suoi compiti (ed in grado di assolverli); tale impossibilità di ipotizzare un limite di tempo apprezzabilmente breve ha portato, inoltre, giustamente la Corte di merito ad escludere che la condizione della D. potesse integrare una ipotesi di forza maggiore, che in altra situazione avrebbe potuto escludere la possibilità di configurare l’abbandono del minore.

Infine anche il quinto ed ultimo motivo è infondato.

Con tale motivo la ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto del diritto della famiglia di origine ad avere un sostegno individuale in relazione al percorso di affido e ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà.

Anche a tale questione il giudice a quo ha dato risposta adeguata, logica e giuridicamente corretta, affermando che, posto che le misure di sostegno non hanno la funzione di tutelare il genitore piuttosto che il figlio, anche tali misure non possono protrarsi per periodi eccessivamente lunghi ed avere la funzione di sostituirsi al genitore a tempo indeterminato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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