Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19609 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19609 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9256/2011 R.G. proposto da
SPEED SRL, IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
Salvatore Taverna, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,
in viale Regina Margherita n. 262/264.
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sezione n. 38, n. 241/38/09, pronunciata il 23/09/2009, depositata il
23/10/2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.
Dato atto che il Procuratore Generale Tommaso Basile ha depositato in
cancelleria conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 24/07/2018

FATTI DI CAUSA
Speed Sri in liquidazione, esercente attività di trasporto merci su
strada, per conto terzi e con noleggio di mezzi propri, ricorre, sulla base di
cinque motivi che si concludono con altrettanti quesiti di diritto, nei
confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
CTR) in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto

l’impugnazione di un avviso di accertamento che, a seguito di una verifica
fiscale avvenuta nel 2005, recuperava a tassazione, ai fini IRPEG, ILOR e
IVA, per l’anno d’imposta 2003, maggiori redditi imponibili non dichiarati,
nonché costi non deducibili né detraibili – ha confermato la sentenza di
primo grado, sfavorevole alla contribuente.
In particolare, il giudice d’appello, prendendo posizione su ciascuna
ripresa tributaria, ha condiviso e ha ritenuto adeguatamente motivati i rilievi
dell’Ufficio da cui è scaturito l’avviso di accertamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 43,
primo e secondo comma e dell’art. 102, primo comma, del TUIR.
Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(art. 360 n. 3 e n. 5 codice procedura civile)».
La ricorrente lamenta che la CTR, nello statuire sul rilievo di omessa
dichiarazione di un reddito fondiario, pari a euro 24.587,79, e di indebita
deduzione della relativa quota di ammortamento, di euro 41.488,00, in
relazione ad alcuni immobili, acquistati dalla società nel 1999 (al prezzo di
euro 1.032.914,00), abbia confermato la correttezza della ripresa a
tassazione, escludendo la strumentalità degli immobili, per natura e per
destinazione, trattandosi di beni iscritti nella categoria catastale A/2,
trascurando che essi appartenevano, in prevalenza, alla categoria catastale
C/2, ciò che conferiva loro il requisito della strumentalità per natura.
2.1. Il motivo è inammissibile.
S’intende dare continuità al consolidato indirizzo della Corte che, anche
di recente, ha negato l’inammissibilità del ricorso per cassazione che
presenti, congiuntamente in rubrica, i due profili di censura della violazione

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Cons. est. Riccardo Guida

(hinc:

di legge e del vizio di motivazione, a condizione, però, che il ricorso:
«esibisca sufficiente specificità, cioè la caratteristica che principalmente
contraddistingue l’impugnazione in sede di legittimità. Pertanto, allorquando
il motivo di ricorso evidenzi nitidamente nel proprio seno i profili attinenti
alla ricostruzione del fatto e passi successivamente alla trattazione delle
doglianze relative all’interpretazione o alla applicazione della o delle norme

stesso.» (Cass. 24/04/2013, n. 9793; 11/04/2018, n. 8915).
Nel caso in esame, al contrario, manca una simile chiara e netta
distinzione delle diverse censure; il ricorso reca un’indistinta unificazione e
sovrapposizione delle ragioni di critica – riconducibili al vizio di violazione di
legge e al difetto della motivazione -, ma non esplicita, con la necessaria
precisione, il fatto, decisivo e controverso, in relazione al quale siano
ravvisabili, rispettivamente, l’errore di diritto e il vizio motivazionale, onde
alla Corte è demandato, in modo improprio, il compito di sostituirsi alla
contribuente nell’enucleare autonome doglianze, isolandole dall’insieme
delle critiche congiuntamente proposte (in senso conforme: Cass.
18/04/2018, n. 9486; 24/08/2017, n. 20335).
D’altra parte, più che denunciare la violazione di legge o il vizio della
motivazione, rilevanti nel giudizio di legittimità, si sollecita
(inammissibilmente) la Corte ad un nuovo esame dei fatti di causa, il cui
apprezzamento, insindacabilmente rimesso al giudice di merito, è già stato
compiuto dalla CTR che ha illustrato, in modo esaustivo e scevro di lacune
d’ordine logico-giuridico, le ragioni del proprio convincimento.
2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, quinto
comma, del TUIR. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 codice procedura civile)».
La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia qualificato le
note di credito, per un ammontare di euro 3.247.526,09, emesse dalla
società, nel corso del 2003, a fronte di mancati pagamenti di fatture, come
perdite su crediti insuscettibili di essere portate in deduzione, in difetto della
necessaria documentazione, senza rilevare, contra legem, che tali note di

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Cons. est. Riccardo Guida

appropriate alla fattispecie, non v’è luogo per rilevare vizi del ricorso

credito e il conseguente storno di ricavi sono stati bilanciati dalla rilevazione
di fatture da emettere, da cui è scaturita un’emersione di ricavi.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Valgono, al riguardo, le stesse ragioni esposte con riferimento alla
precedente doglianza (cfr. § 1.1.)
3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, quinto

Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360
n. 3 e n. 5 codice procedura civile)».
Si fa valere il vizio della sentenza impugnata che ha escluso la
deducibilità di costi per l’acquisto di carburante, da parte della contribuente,
per un ammontare di euro 3.315.339,67, per erronea compilazione delle
schede carburante, sottovalutando l’evidente «inerenza» dei costi all’attività
d’impresa, trattandosi di società esercente il trasporto di merci su strada.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Oltre ai profili d’inammissibilità che affliggono le precedenti ragioni di
critica, questa censura neppure si confronta con la ratio decidendi della
sentenza impugnata.
La CTR, infatti, ha negato la deducibilità delle spese per acquisto di
carburante non per difetto del requisito dell’inerenza, quanto piuttosto per
l’assenza di adeguata documentazione di riscontro dell’effettività dei costi
contabilizzati, compiendo un accertamento di fatto, insuscettibile di essere
posto in discussione in sede di legittimità.
4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 nonché dell’art. 2, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 codice procedura civile)».
Si addebita alla CTR di avere confermato la ripresa a tassazione di ricavi
non dichiarati, sebbene la società avesse aderito al condono fiscale, ai sensi
delle surrichiamate norme, che consentivano alla contribuente di eliminare
le attività e le passività fittizie o inesistenti senza l’emersione di componenti
positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
4.1. Il motivo è inammissibile.

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comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (attuale 109 del TUIR).

Valgono, al riguardo, le stesse ragioni esposte con riferimento alle
precedenti doglianze (cfr. § 1.1., § 2.1., § 3.1., prima parte)
5. Quinto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, secondo
comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché degli art. 132 del
codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo

L’ultimo aspetto critico concerne l’assoluta carenza della motivazione
della sentenza impugnata che, in risposta alle doglianze della contribuente
sui rilievi dell’Ufficio in tema di IVA, si sarebbe limitata a richiamare le
considerazioni già svolte con riferimento ai recuperi a tassazione ai fini delle
imposte dirette.
5.1. Il motivo è infondato.
Sebbene esso sia articolato in una duplice censura (violazione di legge e
omessa motivazione), è dato rilevare che il fulcro della doglianza attiene
all’asserita assenza dell’apparato argomentativo della decisione di appello.
La carenza motivazionale, però, è addotta in forma anapodittica, senza
neppure una precisa enunciazione delle ragioni della critica.
In realtà, la CTR ha adeguatamente esposto i motivi della ravvisata
legittimità delle riprese a tassazione ai fini IVA, richiamando, correttamente,

per relationem, il parallelo percorso argomentativo già sviluppato con
riferimento ai recuperi a tassazione ai fini delle imposte dirette, trattandosi,
in definitiva, delle medesime operazioni (in particolare: emissioni di note di
credito; costi per carburante; ricavi non dichiarati), idonee ad incidere sulla
base imponibile tanto ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’IVA
corrispondentemente assolta.
Cosicché la contribuente è stata posta nella condizione di conoscere le
ragioni logico-giuridiche della decisione impugnata che, del resto, essa ha
avuto modo di sottoporre a varie critiche.
6. In definitiva, il ricorso va rigettato.
7.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in

dispositivo, seguono la soccombenza.

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Cons. est. Riccardo Guida

per il giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 codice procedura civile)».

P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, a titolo di compenso,
oltre alle spese prenotate a debito.

Il P eside rte
ampanile

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

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