Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19609 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 09/07/2021), n.19609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28726/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avv.to MASSIMO CAMPANELLA, rappresentato e difeso dall’avv.to

SILVIA RISALITI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 6652/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.M., cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere imprigionato per non aver restituito ai propri familiari somme di denaro dagli stessi in precedenza concesse in prestito;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento N.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che l’ha rigettato con decreto in data 17/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, tra le ragioni indicate dall’istante a fondamento delle domande di protezione internazionale rivendicate, e quelle previste dalla legge ai fini della relativa concessione; 2) della mancanza nel territorio di provenienza del ricorrente di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da N.M. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo e il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo omesso di procedere all’audizione dell’interessato e per aver erroneamente ritenuto inattendibili le relative dichiarazioni;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

osserva al riguardo il Collegio come, nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale (e quando sia mancata la videoregistrazione del colloquio dinanzi a quest’ultima), il giudice abbia l’obbligo di fissare l’udienza, ma a tale obbligo non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, là dove la domanda di protezione internazionale risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e da quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 1, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo avere regolarmente fissato l’udienza di comparizione delle parti (in cui la parte ricorrente risulta comparsa e sentita: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato),

ha specificamente indicato, in termini logicamente plausibili e giuridicamente fondati, le ragioni della mancata rinnovazione dell’audizione in sede giudiziale del richiedente, tenuto conto dei complesso degli elementi documentali già acquisiti e dell’insussistenza di alcuna effettiva necessità di integrarli attraverso la rinnovazione dell’ascolto personale;

ciò posto, se pur è vero che, in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, debba essere letto in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE (con la conseguenza che, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione, contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871-01), l’odierno ricorrente risulta essersi totalmente sottratto al dovere di completa e rituale allegazione e produzione degli atti processuali necessari ai fini dell’attestazione dell’effettività di detta produzione successiva in sede giudiziale;

quanto alla contestata ritenuta inattendibilità del ricorrente, varrà sottolineare come, diversamente da quanto indicato dall’odierno ricorrente, il giudice a quo abbia espressamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, essendosi piuttosto limitato unicamente ad affermare la non riconducibilità delle fattispecie narrate dall’istante alle forme di protezione internazionale invocate;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver erroneamente ritenuto l’insussistenza dei presupposti di fatto indispensabili ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate, tenuto conto degli elementi di valutazione forniti in sede di audizione personale e dell’insufficienza delle informazioni acquisite sul paese di origine dei ricorrente;

il motivo è infondato;

osserva in primo luogo il Collegio come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e sufficientemente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

a tale ultimo riguardo, varrà considerare come, attraverso le censure sollevate in relazione alla valutazione degli elementi di fatto sottoposti all’esame del giudice a quo, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge considerate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del Tribunale di Milano, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, le censure così formulate devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale il provvedimento impugnato doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

col quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate ai momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 – Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174-01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato che l’eventuale processo di integrazione del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano non costituisce, da solo, elemento sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha inammissibilmente trascurato di approfondire e circostanziare in modo congruo gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiarla) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

in particolare, il giudice a quo, nel procedere alla valutazione comparativa rispetto al paese di origine del ricorrente, si è inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, come “i rischi connessi alla reimmissione nel territorio del Senegal, in relazione sia alla condizione personale del ricorrente che alla situazione generale del paese, sono stati compiutamente analizzati in precedenza” (pag. 12), così risolvendo l’analisi in un mero rinvio alle considerazioni svolte con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, trascurando in tal modo di approfondire e circostanziare le proprie considerazioni alla luce delle situazioni concrete potenzialmente idonee a compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno istante;

varrà precisare come, ai fini della formulazione del giudizio concernente l’eventuale concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’analisi comparativa tra la situazione personale del richiedente sul territorio italiano e quella concernente la condizione complessiva, sul piano sociale, politico ed economico del paese di origine, non può ritenersi pregiudizialmente limitabile alla sola considerazione dei presupposti rilevanti ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (ossia alla valutazione dei rischi connessi all’incolumità fisica dell’interessato), atteso che il rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona non coincide con la mera preservazione della relativa sussistenza in vita (della “nuda vita” biologica), ma si estende alla considerazione di indici di valutazione che attengono alla possibile compressione di prerogative fondamentali della persona di carattere esistenziale, sia pure nel loro nucleo essenziale, da ponderare attraverso il confronto con l’eventuale progressiva integrazione dell’interessato nella comunità sociale e lavorativa italiana;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

sulla base di tali premesse, rilevata fondatezza del quarto motivo (disattesi i restanti), in accoglimento dello stesso, deve essere disposta la cassazione impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quarto motivo; rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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