Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19609 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19609

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Unicredit spa, domiciliata in Roma, piazza Benedetto Cairoli 6,

presso l’avv. prof. Guido Alpa, che la rappresenta e difende, come

da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) spa, domiciliato in Roma, via Principessa

Clotilde 7, presso l’avv. Mario Tonucci, che lo rappresenta e

difende come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5741/2013 del Tribunale di Lecco, depositato il

26 agosto 2013;

Lette le requisitorie del Procuratore generale, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione del consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La spa Unicredit impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Lecco che ha ribadito l’inammissibilità al passivo del Fallimento (OMISSIS) spa del credito per due milioni di euro vantato dalla banca come credito condizionale.

I giudici del merito hanno ritenuto che la banca, chiamata in giudizio dalla Costaferroviaria spa quale fideiussore della società fallita, ha contestato in quel giudizio l’esistenza della fideiussione; e dunque, non avendo provveduto ancora all’adempimento della controversa garanzia, non può chiedere di essere ammessa al passivo quale creditrice di regresso, in quanto tale credito non viene a esistenza prima dell’adempimento della obbligazione fideiussoria e non è annoverabile nel catalogo tassativo dei crediti condizionali.

La ricorrente, che ha depositato anche memoria, deduce che il fideiussore del fallito, benchè non abbia pagato il creditore prima della dichiarazione del fallimento, deve essere ammesso con riserva al passivo fallimentare quale creditore condizionale per l’eventuale esercizio dell’azione di regresso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo quanto prevede l’art. 1950 c.c., il fideiussore ha diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore. E questa disposizione trova conferma nella L. Fall., art. 61, il quale prevede che “il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito”, con una disposizione applicabile anche quando uno dei coobbligati solidali sia in bonis (Cass., sez. 1, 4 luglio 2012, n. 11144). Ne consegue che prima del pagamento il credito di regresso non esiste; e dunque non può essere ammesso con riserva quale credito condizionale (Cass., sez. 1, 11 gennaio 2013, n. 613), fermo restando che il fideiussore potrà essere ammesso al passivo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, avendo il credito di regresso natura concorsuale (Cass., sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 903, Cass., sez. 1, 1 marzo 2012, n. 3216).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricor-rente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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