Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19608 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10052-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N.

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BALDASSARRE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

THE DUKE HOTEL ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato PIERO CESAREI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SALVATORE

MARIA MONTESANO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1294/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/02/2014, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI Danilo;

udito l’Avvocato Alessandro Salvatore Maria MONTESANO, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal S., ritenendo che, a fronte di una pretesa fondata su un rapporto di comodato, l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta a mezzo di ricorso o – comunque – con atto di citazione da depositarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.

2. Con i due motivi (che deducono – il primo – la violazione dell’art. 112 c.p.c. e – il secondo – la violazione degli artt. 633 e ss. e art. 447 bis c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte si sia “pronunciata solo parzialmente sull’appello, limiti adusi a confermare in parte quanto già disposto dal Tribunale di Roma”, ma senza considerare che ciò che era in contestazione non era “il rapporto di comodato o di locazione, ma le somme corrisposte a titolo di godimento dei servizi dedotti nella convenzione stipulata tra il sig. S. e il The Duke Hotel” e – altresì – che, in relazione al contenuto della convenzione del 31.10.2006, il rapporto era inquadrabile nello schema giuridico della prestazione di servizi, tanto più che a carico dell’opponente era previsto un contributo pecuniario “nè modesto nè spontaneo”.

3. Entrambi i motivi – che si esaminano congiuntamente – varino disattesi.

Va innanzitutto rilevato che non è consentito scindere la pretesa azionata (concernente il pagamento di somme) dal rapporto da cui la pretesa trae origine, giacchè è tale rapporto che vale a qualificare la natura della controversia ai fini dell’individuazione del rito applicabile.

Ciò premesso, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto censura la qualificazione del rapporto in termini di comodato senza però indicare la sede di reperimento della convenzione del 31.10.2006 e senza trascriverla in misura sufficiente a consentire alla Corte di apprezzare il fondamento delle censure a prescindere dalla consultazione del fascicolo processuale.

4. Le considerazioni svolte alle pagine da 6 a 19 del ricorso attinenti alla infondatezza della tesi che, nel rito del lavoro, rapporta la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo al deposito (anzichè alla notifica) del relativo atto – non integrano ulteriori motivi di censura in totale difetto di specifica individuazione di alcuno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c..

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.”

In seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del S. al pagamento delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dcl ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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