Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19608 del 26/09/2011
Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.V.V., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbieri
Benedetta e Fiore Giovanna, presso il cui studio in Roma, via degli
Scipioni 24, è elett.te dom.to, per procura speciale a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
P.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Melchiori Italo
e Marina Wongher, presso il cui studio in Roma, via Caroncini 27, è
elett.te dom.to, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/09 della Corte di appello di Trieste,
emessa il 17 dicembre 2008, depositata il 26 febbraio 2009, R.G. n.
279/08;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 luglio 2011 –
26 gennaio 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Ivana Abenavoli (con delega) per il ricorrente;
udito l’Avvocato Marina Wongher per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. D.V.V. propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha respinto l’appello, da lui proposto avverso la decisione di primo grado n. 343/08 del Tribunale di Udine, confermandone in toto le disposizioni tranne i provvedimenti concernenti l’affidamento del figlio divenuto nel frattempo maggiorenne. Con tale sentenza il Tribunale di Udine aveva dichiarato la separazione di D.V.V. e P.C. ponendo a carico del primo l’obbligo di corrispondere personalmente alla figlia maggiorenne e alla madre affidataria quanto al figlio ancora minorenne l’assegno mensile di 800,00 Euro nonchè di contribuire pro quota alle spese sanitarie di entrambi. Infine il Tribunale aveva disatteso la domanda del D.V. di vedersi conservare il godimento dell’abitazione in (OMISSIS) in quanto di proprietà della P. e non costituente domicilio coniugale ma solo luogo di abitazione secondaria di entrambi i coniugi da anni residenti in luoghi diversi (a (OMISSIS) la P. e a (OMISSIS) il D.V.) nonchè anche in considerazione dell’affidamento del figlio minorenne alla P..
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 143 e 156 c.c., carenza assoluta e illogicità della motivazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2730 e 2735 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione in punto decisivo della controversia.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione in punto decisivo della controversia.
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 155 c.c., dell’art. 155 quinquies c.c., comma 1 e dell’art. 148 c.c..
6. Si difende con controricorso P.C. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
7. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. è fondata.
2. Il ricorrente infatti non ha formulato alcun quesito di diritto sebbene tutti i motivi di ricorso contengano, come si è riportato sopra, censure per violazione di norme di diritto. Quanto alle censure relative alla motivazione il ricorrente non ha dotato i motivi di una sintesi che contenesse l’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e l’indicazione delle ragioni per le quali l’insufficienza dedotta della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3. Su tali presupposti il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che si liquidano in 1.500,00 Euro, di cui 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011