Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19608 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12837-2019 proposto da:

AGAZZANI & ASSOCIATI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO CORONA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORGHINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO MARTINELLI, MAURO

BIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Agazzani & Associati s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 15 febbraio 2019, n. 665/2019, resa dalla Corte d’appello di Milano.

Il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), resiste con controricorso.

La Corte d’appello di Milano, pronunciando sull’appello formulato dal Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) contro la sentenza n. 4824/2017 del Tribunale di Milano, ha accolto il gravame, ed ha così rigettato l’impugnazione della delib. assembleare del 27 gennaio 2015, con riferimento, in particolare, al punto 5 all’ordine del giorno, che aveva approvato a maggioranza la proposta di una impresa di installare teloni pubblicitari sul ponteggio realizzato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate dell’edificio condominiale. Ad avviso della Corte d’appello, doveva ritenersi che il lamentato “impacchettamento delle finestre” derivasse già dalla precedente decisione dell’assemblea di installare i ponteggi, essendo poi comunque inevitabile, “in base a nozioni di comune esperienza”, rivestire gli stessi con teloni protettivi.

2. Il primo motivo di ricorso della Agazzani & Associati s.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’appello di Milano utilizzato un fatto notorio o una massima di esperienza inesistenti (l’inevitabilità dell’installazione di teloni sui ponteggi) quale presupposto essenziale per la decisione.

Il secondo motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 122,126, art. 129, comma 3, (Testo Unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dei relativi allegati XVIII e XIX, con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello di Milano ha ritenuto inevitabile, cioè obbligatoria ex lege, l’installazione di teloni protettivi sui ponteggi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

3. Va premesso che il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto dalla Agazzani & Associati s.r.l. nei confronti del Condominio (OMISSIS), (OMISSIS)a. Era stata tuttavia parte dei pregressi gradi del giudizio, ed in particolare attrice in primo grado, come emerge dalla sentenza impugnata, altresì la Immobiliare Monforte 13 s.a.s. di M.G.. Secondo unanime orientamento di questa Corte, l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, sicchè, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile (cfr. Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370; Cass. Sez. 2, 12/02/2016, n. 2859; Cass. Sez. 2, 06/10/2000, n. 13331). La ragione del litisconsorzio ex art. 331 c.p.c. nelle fasi di gravame tra tutti i condomini che abbiano agito ai sensi dell’art. 1137 c.c. nello stesso giudizio è intuitivamente quella di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che (quali componenti della unitaria situazione sostanziale e processuale plurisoggettiva) siano stati partì del procedimento, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri, dovendo poter fare stato soltanto la pronuncia finale. La sentenza di annullamento, resa a contraddittorio integro tra coloro che abbiano promosso l’impugnativa della delibera, ha, peraltro, effetto nei confronti di tutti i condomini, non potendosi, infatti, intendere ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega i singoli attori al condominio, in coerenza col disposto dell’art. 1137 c.c., comma 1, per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini; è, invero, inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.

Esula, allora, dall’ambito del delineato litisconsorzio necessario, giacchè comunque sottratto agli effetti tanto della delibera come del suo annullamento, chi, come nella specie la Agazzani & Associati s.r.l., senza essere condomino (per quanto di seguito si preciserà), abbia soltanto cumulato la propria domanda alla impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata da un condomino, quale nella specie, la Immobiliare Monforte 13 s.a.s. Le domande proposte dalla Agazzani & Associati s.r.l. e dalla Immobiliare Monforte 13 s.a.s., in quanto in rapporto di mera connessione per coordinazione, comportano in sede di gravame, piuttosto, l’applicazione dell’art. 332 c.p.c., relativo alle cause scindibili, sicchè l’impugnazione proposta soltanto da una delle parti non deve notificarsi alla altre in confronto delle quali essa sia ormai preclusa dalla scadenza del termine (come riscontrabile nel caso in esame).

4. Sono infondate le eccezioni del controricorrente circa la inammissibilità del ricorso con riguardo ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sussistendo una sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, funzionale alla comprensione dei motivi, ed essendo specificate le argomentazioni essenziali in diritto costituenti critica delle soluzioni adottate dai giudici del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

E’ infondata anche l’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di autorizzazione del condominio, potendo l’amministratore resistere all’impugnazione della delibera assembleare e gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (art. 1130 c.c., n. 1).

5. E’ invece fondata l’ulteriore eccezione del Condominio controricorrente quanto al “difetto di legittimazione attiva” della società ricorrente, dovendo, tuttavia, a ciò conseguire la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Il difetto di legittimazione attiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è, invero, questione che, pur risultando decisiva per l’esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al “merito”), è rilevabile anche nel giudizio di legittimità, allorchè, come nel caso in esame, non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l’attività deduttiva delle parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione. Nè, del resto, la decisione della causa nel merito comporta ex se la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris” non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2011, n. 23568; arg. anche da Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7925; Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951).

Come allora chiarito in Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27162, nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell’assemblea. L’art. 1137 c.c. è chiaro nell’affermare che le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie “per tutti i condomini” (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni “condomino” assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento (comma 2). Lo status di condomino, e cioè di “avente diritto” (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all’assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l’attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nel caso in esame, la Agazzani & Associati s.r.l., nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, espose di essere “utilizzatrice in leasing” di un’unità immobiliare compresa nel Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), di proprietà di Mediocredito Italiano s.p.a., benchè “autorizzata alla presente azione”. Dichiarandosi in domanda conduttrice in forza di locazione finanziaria, la Agazzani & Associati s.r.l. negò così di essere condomina sulla base della stessa prospettazione della azionata pretesa. E’ inevitabile che l’accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell’assemblea non sia soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere.

6. Quanto alla dedotta “autorizzazione”, su cui la ricorrente insiste ancora in memoria, basta ricordare come, alla stregua della regola dettata dall’art. 81 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Circa la delega che si assume conferita alla Agazzani & Associati s.r.l. per partecipare all’assemblea, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato, sicchè rimane ovviamente in capo al condomino mandante rappresentato la legittimazione primaria sostanziale e processuale rispetto all’impugnazione delle deliberazioni ai sensi dell’art. 1137 c.c., potendo la rappresentanza processuale volontaria essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall’art. 77 c.p.c. Nè è stato del resto dedotto che la Agazzani & Associati s.r.l. abbia agito nel presente in giudizio in nome e per conto della Immobiliare Monforte 13 s.a.s., avendo, anzi, come visto, le due società cumulato le proprie distinte domande.

7. Venendo alle ulteriori considerazioni da ultimo svolte dalla ricorrente Agazzani & Associati s.r.l. nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, l’allegazione che la conduttrice possa subire pregiudizi dall’approvazione di una determinata deliberazione dell’assemblea condominiale, ove la stessa, in particolare, arrechi molestie al diritto personale godimento della utilizzatrice mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, giustifica semmai il ricorso alle tutele di cui all’art. 1585 c.p.c., e non l’auspicato ampliamento della legittimazione alla impugnazione ex art. 1137 c.c. (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 3, 14/10/1987, n. 7609).

E’ estranea al tema della controversia in esame esposto nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso la qualificazione della domanda proposta dalla Agazzani & Associati s.r.l. in termini non riconducibili alla cornice di cui all’art. 1137 c.c., quanto di azione di mero accertamento della nullità della delibera, di per sè esperibile da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da un soggetto terzo rispetto ai rapporti reali che legano i condomini, sulla base della prospettazione della titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione nulla adottata dall’assemblea.

Neppure ha rilievo, al fine di giustificare la legittimazione concorrente alla impugnativa da parte della utilizzatrice in leasing, constatare che la delibera era stata comunque utilmente impugnata in origine anche dalla condomina Immobiliare Monforte 13 s.a.s., effettivamente legittimata a proporre tale azione, o argomentare sulla non efficacia nei confronti della ricorrente del giudicato formatosi nei confronti della medesima Immobiliare Monforte 13 s.a.s. La sentenza di annullamento di una deliberazione assembleare, come si è già detto, ha effetto sempre soltanto nei confronti di tutti i condomini, ovvero degli effettivi componenti dell’organizzazione condominiale, in coerenza col disposto dell’art. 1137 c.c., comma 1.

8. Con la memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, dalla ricorrente Agazzanì & Associati s.r.l. sono poi affrontate questioni e dedotte vicende (quali la cessazione della Immobiliare Monforte 13 s.a.s., o il sopravvenuto acquisto in proprietà dell’immobile da parte della utilizzatrice) che inammissibilmente contengono integrazioni ed aggiunte rispetto alle questioni enunciate nel ricorso, nonchè prodotti documenti non ammessi dall’art. 372 c.p.c..

Non può essere la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, sede processuale utile a dedurre nel giudizio di cassazione la sopravvenuta legittimazione attiva della parte, dapprima mancante, oppure a consentire un intervento ex art. 111 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. U, 22/04/2013, n. 9692), peraltro quale subentrante nei diritti di condominio di un avente causa che non è costituito nel processo di legittimità e che è incorso in preclusione rispetto alla facoltà di proporre ricorso.

9. Essendo accertato il difetto di legittimazione attiva della Agazzani & Associati s.r.l. rispetto alla proposta impugnazione di deliberazione assembleare, a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale corrente tra la Agazzani & Associati s.r.l. e il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), restando in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado (Cass. Sez. L, 06/03/2000, n. 2517; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006).

La parziale cassazione della sentenza di appello non induce a modificare la valutazione chè quel giudice ha compiuto in ordine alla soccombenza delle parti per la regolazione dall’onere delle spese processuali, di tal che la condanna al rimborso di tali spese pronunciata dalla Corte di Milano può restare ferma.

La Agazzanì & Associati s.r.l, va poi condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) nel giudizio di cassazione.

Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale corrente tra la Agazzani & Associati s.r.l. e il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), perchè la causa non poteva essere proposta, ferma restando la liquidazione delle spese ivi disposta per i gradi pregressi; condanna la Agazzani & Associati s.r.l. al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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