Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19608 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 16/09/2010), n.19608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.LLI ANNUNZIATA DI ANNUNZIAIA GIUSEPPE E C, snc in liquidazione, –

in persona dei soci liquidatori A.G. e A.

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Tartaglione Michele

ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Dott.ssa Saveria

Tartaglione in via Giorgio Vasari n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione 07, n. 418, depositata il 27 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto sia

dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Nola, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ai fini dell’ILOR per l’anno 1993 emesso nei confronti della snc Fratelli Annunziata, annullato in primo grado sul rilievo che il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nola, nel procedimento penale a carico degli amministratori della società promosso in relazione alle contabilizzazioni per operazioni inesistenti rilevate nel p.v.c. posto alla base dell’atto impositivo impugnato, aveva ritenuto non doversi procedere nei confronti degli imputati perchè i fatti non sussistono.

Nei confronti della decisione, depositata il 27 aprile 2005 e non notificata, la società contribuente propone ricorso per cassazione, notificato il 5 giugno 2007, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso la snc Fratelli Annunziata, premesso di non essere mai venuta a conoscenza dell’appello proposto dall’amministrazione, del giudizio di appello e dell’emanazione e del deposito della sentenza che lo aveva definito, fatti che aveva appreso casualmente solo con l’iscrizione a ruolo dell’IRPEF in via definitiva a carico di un socio, e denunciata perciò la nullità assoluta ed insanabile della detta sentenza d’appello, lamenta violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4″, in quanto l’atto di appello, notificato dall’Agenzia delle entrate di Nola direttamente a mezzo posta, era stato consegnato e ritirato dal portiere, come risulta dalla relata, riportata sull’avviso di ricevimento, senza che, come prescritto dall’art. 139 c.p.c., dell’avvenuta notificazione dell’atto il destinatario ricevesse notizia a mezzo della prescritta lettera raccomandata. Tale nullità della notificazione avrebbe causato la mancata conoscenza del giudizio d’appello da parte di essa ricorrente.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in combinazione con la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deduce che, in forza del rinvio operato dalla L. n. 890 del 1982, art. 14, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dovrebbe trovare applicazione alle notifiche richieste ed eseguite direttamente a mezzo posta quanto prescritto dall’art. 139 c.p.c., dovendosi cioè far seguire alla consegna dell’atto al portiere la notizia al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione.

Con il terzo motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “, si duole che, non essendosi costituita essa contribuente nel giudizio d’appello, la Commissione regionale non abbia rilevato il vizio di notifica dell’atto di appello e, così, illegittimamente, non abbia disposto la rinnovazione della notifica.

L’Agenzia delle entrate preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, non sussistendo alcuna causa legittima che consenta di superare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nel processo tributario “il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, seconda parte, prevedendo che il termine annuale per la proposizione dell’impugnazione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza, richiama implicitamente l’art. 327 cod. proc. civ., comma 2, il quale, nell’ammettere l’impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, della sentenza non notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale, subordina tale impugnazione ad un duplice presupposto, oggettivo e soggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della notificazione dell’atto di appello e dall’effettiva ignoranza della pendenza del processo. Tale ignoranza, la cui dimostrazione incombe al contumace, deve peraltro presumersi in caso d’inesistenza della notificazione (nella specie, per omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 149 cod. proc. civ.), la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio di appello l’onere di fornire la relativa prova” (Cass. n. 11991 del 2006, n. 16004 e n. 2817 del 2009).

Nella specie, la denunciata nullità della notificazione dell’atto di appello, che secondo la ricorrente avrebbe determinato la mancata conoscenza del giudizio di secondo grado, non sussiste.

Nel processo tributario, infatti, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo de servizio postale”, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, vale a dire secondo la disciplina dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, la quale all’art. 7, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che, qualora la consegna non possa essere fatta nelle mani proprie del destinatario, nè a persona di famiglia che conviva con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, “il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. In tale forma, secondo la ricorrente, è stata eseguita la notificazione dell’appello in esame, la quale, a lume della disciplina richiamata, è pertanto valida e perfetta, non essendo prescritto, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 139 cod. proc. civ., a carico dell’agente postale che non consegni il piego al destinatario personalmente, l’obbligo di dare “notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Una siffatta prescrizione è stata invero introdotta, con un comma 6 aggiunto nella L. n. 890 del 1982, art. 7, solo in epoca successiva, ad opera del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, come convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile (comma 2 quinquies) “ai procedimenti di notifica effettuati a decorrere” dal 29 febbraio 2008.

Non essendo ravvisabile vizio di notifica, il giudice d’appello non era perciò tenuto a disporne la rinnovazione.

Nè, infine, è pertinente il richiamo, contenuto nel secondo motivo del ricorso, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che regola la notifica degli atti tributari non processuali.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA