Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Apricale 31,

presso lo studio del’avvocato Massimo Vitolo, (p.e.c.

massimovitolo-ordineavvocatiroma.org) rappresentata e difesa

dall’avv. Paolo Paoli (p.e.c.

paolopaoli-pec.ordineavvocatifirenze.it) per procura speciale 8

maggio 2014, autenticata da R.E.S. coadiutrice

del notaio G.V.N., allegata in calce al ricorso

in copia autentica apostillata;

– ricorrente –

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Gramsci 7, presso lo studio dell’avv. ALESSANDRA CATTEL (fax

06/32507576 pec alessandracattel-ordineavvocatiroma.org),

rappresentato e difeso dall’avv. Elena Zazzeri, per mandato in calce

al controricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo presso l’indirizzo p.e.c.

elena.zazzeri-firenze.pecavvocati.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2014 della Corte di appello di Firenze,

emessa il 25 marzo 2014 e depositata il 31 marzo 2014, n. R.G.

1652/2013;

Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso del 18.6.2009 W.M. chiedeva lo scioglimento giudiziale del matrimonio (divorzio immediato) da G.M..

2. Con sentenza definitiva n. 3017/2012 il Tribunale di Firenze ha pronunciato, con applicazione della legge dello stato di New York, lo scioglimento del matrimonio celebrato, tra i coniugi G.M. e M.M., a New York il (OMISSIS) e ha affidato i figli minori S.J. ((OMISSIS)), E. ((OMISSIS)), S.J. ((OMISSIS)) e E.J. ((OMISSIS)) ad entrambi i genitori con domiciliazione e collocamento presso il padre. Infine, ha posto a carico del padre un assegno per il mantenimento della moglie di Euro 1.300,00 mensili.

3. Con ricorso depositato il 16.9.2013 la Sig.ra G. ha proposto appello chiedendo che venisse respinta la domanda di divorzio immediato proposta dal marito e che, in subordine, venisse respinta anche la sua domanda di separazione giudiziale. Ove ritenuta ammissibile la domanda di divorzio, ha richiesto l’affidamento esclusivo dei figli, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l’assegnazione della casa di (OMISSIS), l’affidamento dei figli minori alla madre, l’imposizione a carico del marito di un assegno di Euro 6.500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Nel caso di pronuncia della separazione giudiziale ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione a carico del M..

4. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 547/2014, in totale riforma della sentenza del Tribunale ha respinto la domanda di divorzio proposta da M.M. con ricorso del 18 giugno 2009.

5. Ricorre per Cassazione G.M. affidandosi a 2 motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

Per aver compensato integralmente le spese di giudizio senza indicare i giusti motivi che escludevano la condanna alla rifusione delle spese in danno di M., soccombente per aver richiesto l’inammissibile domanda di divorzio immediato. Sulla base di tale motivazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in punto di statuizione sulle spese e la condanna ex art. 384 c.p.c., comma 2 di M. al pagamento delle spese di giudizio in Euro 22.758,50.

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

Per aver compensato integralmente le spese del giudizio senza indicare i giusti motivi che determinavano la sua condanna a rifondere quota del 50% delle spese del C.T.U. dr. C.A..

6. Si difende con controricorso M.M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Il ricorso appare fondato, sia alla luce della giurisprudenza recente di questa Corte che pronunciandosi sul testo dall’art. 92 c.p.c., vigente ex L. n. 69 del 2009, che circoscrive a “gravi ed eccezionali ragioni” la possibilità di compensare le spese, ha chiarito che tali gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate esplicitamente nella motivazione per legittimare la compensazione totale o parziale delle spese e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 221 dell’11 gennaio del 2016), senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dall’impugnazione”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. civ. sez. 3 n. 21083 del 19 ottobre 2015), sia alla luce della giurisprudenza applicabile ratione temporis alla controversia (cfr. Cass. civ. sez. 6-3 n. 11284 del 29 maggio 2015: “in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta – ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11 cit. Legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza”, e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”) secondo cui la statuizione di compensare le spese può essere adottata per giusti motivi ma può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. civ. sez. 2, n. 7763 del 17 maggio 2012).

8. Nella specie la Corte di appello ha compensato le spese facendo riferimento alla peculiarità della materia, involgente l’applicazione del diritto straniero, e la natura degli interessi coinvolti formula che deve ritenersi illogica e del tutto generica così da rendere inconsistente la motivazione sul punto della compensazione delle spese.

9. Il ricorso può pertanto ritenersi fondato. Sussistono a giudizio del relatore le condizioni per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se la Corte condividerà la relazione, per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e condanna del controricorrente alle spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il controricorrente al pagamento delle spese del primo grado liquidate in 5.200 Euro, di cui 4.600 per onorari, in Euro 4.800 per il giudizio di appello, di cui 4.200 per onorari e in Euro 4.100 per il giudizio di cassazione, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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