Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19607 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 7089-2010 proposto da:
DIARCO S.R.L.

06736020154 in persona del legale

rappresentante pro tempore EDOARDA MANFREDINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 160,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO,
0

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

DE CAROLIS CESARE giusta delega in atti;
– ricorrente –

1622
contro

DE LUCA GIUSEPPE DLCGPP47A24I898A;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

Nonché da:
DE LUCA GIUSEPPE DLCGPP47A24I898A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMANO CALO’ 84, presso lo
studio dell’avvocato LUCIA FROSONI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRILLO ARMANDO giusta delega in

– ricorrente incidentale contro

DIARCO S.R.L. 06736020154;
– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2009 del TRIBUNALE di
CROTONE, depositata il 13/02/2009, R.G.N. 324/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

10/07/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;

atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 13 febbraio

2009, il Tribunale di Crotone- sezione specializzata agraria,
accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta da Giuseppe De
Luca nei confronti della Diarco s.r.1., ha dichiarato inefficace

primo, ad istanza della seconda, in data 2 febbraio 2008 ed ha
compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio,
ponendo a carico dell’opposta le spese di CTU.
2.- Avverso la sentenza la società Diarco s.r.l. propone ricorso

affidato ad un unico articolato motivo.
Giuseppe De Luca resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.- Il ricorso principale è inammissibile.

Il ricorso risulta consegnato per le notificazioni all’Ufficiale
Giudiziario in data 2 marzo 2010 (e notificato in data 6 marzo
2010) ed è stato proposto avverso la sentenza pubblicata il 13
febbraio 2009 e non notificata.
Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai
sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ. va fatta
applicazione delle norme degli artt. l e 3 della legge n. 742
del 1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al
R.D. n. 12 del 1941.
La regola della sospensione feriale dei termini prevista dal
citato art. 1 della legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto

3

l’atto di precetto per rilascio dì fondo rustico notificato al

alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’art. 3
(e quelle previste da norme di settore, come le norme relative
alla procedura fallimentare).
Tra le eccezioni di cui all’art. 3 vi sono le <> o i
«procedimenti

indicati

nell’art.

92

dell’ordinamento

contempla espressamente le opposizioni all’esecuzione ed è stata
interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non
vengono sospesi non solo per i giudizi di opposizione
all’esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ. (vale
a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive
all’inizio dell’esecuzione), ma anche per i giudizi di
opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma primo, cod. proc.
civ. (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè
precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette anche opposizioni a
precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), oltre che per le
opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo
all’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10),
nonché per i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo
nell’espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n.
1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n.
10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass.
ord. n. 1801/10).
Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione
in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr. , tra
le altre,

Cass.

n.

6103/06,

10874/05,

4

12250/07,

14591/07,

giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12>>. Quest’ultima norma

4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai
motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie
quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata
(cfr. Cass. n. 6940/07, n. 20745/09, n. 17497/11, n. 6107/13,
nonché Cass. ord. n. 23266/09 e 9997/10), a meno che la

all’esecuzione per avere il giudice di merito pronunciato su
domanda riconvenzionale altrimenti qualificata (cfr. Cass. n.
21681/09).
Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. va computato a
decorrere dal 13 febbraio 2009, senza tenere conto della
sospensione dei termini dal 1 0 agosto al 15 settembre, sicché il
termine annuale era già scaduto alla data del 2 marzo 2010,
quando il ricorso venne consegnato per la notificazione
all’Ufficiale Giudiziario.
2.-

L’inammissibilità

ricorso

del

principale

comporta

l’inefficacia del ricorso incidentale proposto da Giuseppe De
Luca, oltre il termine annuale decorrente dalla data di

controversia non sia più qualificabile come opposizione

pubblicazione della sentenza impugnata.
Ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per compensare
le spese del giudizio di cassazione, essendo stato l’esame di
entrambi i ricorsi precluso da ragioni di rito.
Per questi motivi

q

5

La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il
ricorso principale ed inefficace l’incidentale; compensa le
spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2013.

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