Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Coronati Paolo,

presso il cui studio in Roma, via Tacito 7, è elett.te dom.to, per

delega a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

S.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti De Lorenzo

Fabrizio e Massimo Pistilli, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio de Lorenzo in Roma viale Angelico 67, come da procura speciale

in al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2455/08 della Corte di appello di Roma, emessa

il 21 maggio 2008, depositata l’11 giugno 2008, R.G. n. 2096/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 luglio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Ivana Abenavoli (con delega) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha solo parzialmente accolto il suo appello contro la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Viterbo e ha ridotto da 8.136,90 a 4.068,00 Euro l’ammontare delle spese per l’istruzione dei figli sostenute in via esclusiva dall’ex moglie S.M.R. e ha confermato, in base alle disposizioni della sentenza di divorzio, il diritto della S. al rimborso nella misura del 50%.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ.3. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se gli artt. 147, 148 e 155 cod. civ. prevedano concorso del genitore non affidatario alle spese per istruzione privata dall’altro decise e al contempo irrinunciabilità del diritto alla loro ripetizione.

4. Si difende con controricorso S.M.R. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e ne chiede comunque il rigetto per infondatezza.

5. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso appare generico anche nella formulazione del quesito, cui peraltro deve darsi risposta negativa, e sprovvisto della sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. quanto all’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. le argomentazioni svolte dalla Corte di appello nella motivazione appaiono corrette sia dal punto di vista giuridico che da quello della motivazione relativa alla valutazione dei fatti controversi.

3. Sotto il primo profilo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato “iure proprio”, in assenza di un’autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, “pro quota”, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento (Cass. civ. sezione 1^, n. 4188 del 24 febbraio 2006).

4. Logicamente congrua appare poi l’affermazione della Corte di appello secondo cui le spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese devono considerarsi una spesa di sicura utilità, se non addirittura necessaria, rispetto alle esigenze di apprendimento di una studentessa universitaria di lingue intenzionata a intraprendere la professione di interprete.

Cosi come appare logicamente congrua l’affermazione della Corte di appello secondo cui tale spesa rientra nelle possibilità dei genitori considerata la loro posizione economico – sociale (professoressa la madre, dipendente della Banca d’Italia il padre).

5. Quanto infine alla valenza della non partecipazione del padre alla decisione, attesa l’assunzione, da parte della S., della responsabilità dell’iniziativa, nella lettera inviata il 20 gennaio 2001 all’ex coniuge, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 155 cod. civ., nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggior interesse per i figli, non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinchè il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili (e la Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi, ha escluso tale qualificazione nella specie).

6. Ne consegue che, nelle scelte “di maggior interesse” della vita quotidiana del minore – quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l’art. 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sezione 1^, n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l’iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. La S.C., premessa l’irrilevanza della inesistenza di un accordo tra i coniugi circa tale scelta scolastica, ha ritenuto sufficiente, per la sussistenza dell’obbligo di rimborso, l’esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l’altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 1.200,00 Euro, di cui 200,00 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2011.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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