Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19607 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 14316-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GIUCASTRO PAOLINA;
– intimata

avverso

la decisione n.

TRIBUTARIA
18/05/2011;

CENTRALE

di

1885/2011 della COMM.
MILANO,

depositata

il

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. RENATO
PERINU.

RILEVATO che :
Giucastro Paolina presentava istanza di rimborso delle ritenute effettuate
ai fini IRPEF tra il 1989 ed il 1992, a suo dire indebitamente, sulla indennità
integrativa speciale ex lege n. 324/59, dalla stessa percepita;
avverso il silenzio-rifiuto formatosi su tale istanza, la contribuente
proponeva ricorso nanti la CT di primo grado di Como, sostenendo che
l’indennità in questione fosse esente da qualsiasi ritenuta;
i giudici di primo e secondo grado accoglievano il ricorso della
contribuente; pronunce che venivano, anche, confermate dalla sentenza della
Commissione Tributaria centrale di Milano, n. 1885/7/2011, depositata il 18
/5/2011;
in particolare per quanto qui rileva, la Commissione Centrale confermava
le precedenti decisioni, ritenendo la non assoggettabilità ad IRPEF
dell’indennità integrativa speciale;
avverso tale pronuncia, ricorre per Cassazione l’Agenzia affidandosi ad un
unico motivo;
Giucastro Paolina, ritualmente intimata, non si è costituita.
CONSIDERATO che :
1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360,
n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n. 324/59, della legge
n. 146/75, della legge n. 91/77 e degli artt. 48 del D.P.R. n. 597/73 e 42 del
D.P.R. n. 601/73, per avere la CTC, con la sentenza oggetto di impugnativa,
illegittimamente, ritenuto l’indennità integrativa speciale non assoggettabile
all’IRPEF;
2. il ricorso s’appalesa manifestamente fondato alla stregua delle
considerazioni che seguono;

Udienza del 12 giugno 2018 – Coli. B
n. 33 del ruolo – RG n. 14316/12
Presidente:Crucitti – Relatore:Perinu

4. per quanto precede, il ricorso va dunque accolto, e la sentenza
impugnata cassata;
5. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa
nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
6. le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti,
mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna la contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia delle
Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1200,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.06.2018.

3. infatti, la sentenza in disamina si pone in aperto contrasto con la
consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indennità integrativa
speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, è
assoggettata all’IRPEF, che, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 597 del 1973, ha ad
oggetto tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel
periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a
qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, mentre, per contro, l’esenzione prevista
dall’art. 1, lett. e), legge n. 324/1959, è stata abrogata dall’art. 42 del D.P.R.
n. 601/73(Cass. n. 10028/14- n. 21442/17);

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