Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15999/2018 R.G. proposto da:

N.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Sepe e Angelo

Coppola, con domicilio eletto in Roma, piazza del Biscione, n. 95,

presso lo studio dell’Avv. Antonella Altieri;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare

Ruffilli, con domicilio eletto in Roma, piazzale Roberto Ardigò, n.

31, presso lo studio del Dott. Arcangelo D’Ambrosio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4554/2017,

depositata il 9 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con cui N.L. (minorenne al momento della instaurazione del giudizio e quindi in primo grado rappresentato dai genitori), aveva chiesto la condanna di Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS).

Difformemente dalla valutazione del primo giudice ha infatti ritenuto non adeguatamente provata la dinamica del sinistro descritta nell’atto introduttivo, in ragione della inattendibilità degli elementi di prova offerti.

Ciò essenzialmente in ragione del rilevato “insanabile contrasto” tra la dinamica descritta in denuncia (ove si affermava che il minore procedeva con la bici, in compagnia della madre, oltre la striscia bianca che delimita la carreggiata, allorquando venne investito da tergo da un veicolo sconosciuto che “lo scaraventava a terra unitamente alla bici”) e quella prospettata invece in ricorso, corroborata dai testi escussi (secondo cui egli era a piedi e passeggiava in uno spiazzo adiacente alla strada, allorquando l’auto pirata, dopo aver perso il controllo durante la manovra di sorpasso, aveva invaso lo spiazzo investendolo al fianco sinistro e sospingendolo violentemente a terra).

I giudici d’appello hanno poi soggiunto che “il giudizio di scarsa credibilità dei testi è poi avvalorato, oltre che dalla loro mancata indicazione in denuncia, anche dalla circostanza che uno dei due… riferisce di ricordare che il ragazzo lamentava dolori al lato destro, laddove la documentazione medica in atti depone inequivocabilmente nel senso di lesioni alla parte sinistra del corpo”.

Hanno infine rilevato che la madre del danneggiato non si presentava innanzi al giudice per rendere il deferito ed ammesso interrogatorio formale, “così contribuendo ad accrescere anzichè a fugare le incertezze relative alle modalità di verificazione del sinistro” e che inoltre non risulta che alcuna autorità di polizia giudiziaria sia intervenuta nell’immediatezza dei fatti o anche successivamente.

2. Avverso tale decisione N.L. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la società intimata depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso N.L. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a) (Codice delle assicurazioni private) in rapporto agli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè “omesso ed insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La censura poggia in sintesi sulle seguenti affermazioni:

– la citata disposizione del codice delle assicurazioni non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, dovendosi invece applicare le regole ordinarie in tema di ripartizione dell’onere probatorio nonchè la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2054 c.c.;

– le incongruenze rilevate in sentenza sono tutte relative ad aspetti marginali del sinistro e non possono condurre a negare in radice la riconducibilità delle lesioni accertate a un sinistro stradale, causato dalla condotta colposa di un conducente di un’auto rimasta sconosciuta; il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, lett. a), non richiede che la ricostruzione del sinistro sia meticolosa tanto da giustificare il rigetto della domanda in presenza di incongruenze insignificanti;

– anche in ipotesi di sinistro cagionato dal conducente di veicolo rimasto sconosciuto trova piena applicazione la presunzione di pari responsabilità dettata dall’art. 2054 c.c., commi 1 e 2.

2. Il motivo si appalesa inammissibile.

2.1. Anzitutto per aspecificità, là dove pone ad oggetto di critica affermazioni diverse da quelle contenute in sentenza o regole di giudizio del tutto estranee alla effettiva ratio decidendi; questa infatti non poggia affatto sull’assunto che l’istante avrebbe dovuto attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, nè tantomeno sulla necessità di prova positiva della condotta colposa del veicolo investitore, quanto ben diversamente sulla rilevata (e ampiamente argomentata) mancanza di prova adeguata dell’effettiva verificazione storica del sinistro secondo la dinamica descritta in domanda (e anzi sulla sussistenza di ragionevoli sospetti in senso contrario).

2.2. Nella restante parte la censura, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali – peraltro genericamente richiamate con assoluta inosservanza degli oneri di specifica indicazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 -, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

2.3. Anche il vizio di motivazione viene invero dedotto in modo difforme da quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e controverso.

E’ appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881; Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso di specie è evidente che la doglianza si volge invece a considerare non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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