Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19607 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6662/2017 proposto da:

M.V.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Borgogna n. 37, presso lo studio dell’avvocato Brancadoro Gianluca,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Contarini Marco, Vincenzi

Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Vinicola alla Grotta S.r.l. in Liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Cipriani

Carlo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maggio

Silvia, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 333 del giorno 8.2.2017, la Corte di Appello di Bologna rigettava il reclamo, L. Fall., ex art. 18, proposto dall’Azienda vinicola Alla Grotta srl il liquidazione (nel prosieguo, società Alla Grotta) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale ordinario di Ravenna, su domanda della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, nei confronti della società Alla Grotta srl. In tale giudizio, interveniva volontariamente M.V.S. socio di maggioranza della società Alla Grotta argomentando come la situazione in cui versava la società non fosse correttamente rappresentata nella nota scritta dell’amministratore giudiziario e trasmessa alla Procura della Repubblica di Ravenna ai fini della proposizione dell’istanza di fallimento, in ragione del fatto che, in ordine alla previsione normativa di cui alla L. Fall., art. 5, non potesse in verità ritenersi integrato il requisito dello stato d’insolvenza a carico della società.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei requisiti di fallibilità anche tenendo conto dell’assoluzione del M. dal capo d’imputazione relativo alle frodi comunitarie che faceva venire meno la responsabilità della società per il conseguente debito relativo all’illecita percezione di finanziamenti dell’unione Europea. Infatti, essendo la società in liquidazione, gli elementi attivi del patrimonio non consentivano comunque, ad avviso della Corte distrettuale, di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, alla luce dei crediti ammessi nello stato passivo per Euro 59.761.180,93 (considerando il mutuo verso Carim, i crediti dei fornitori e quelli tributari, seppur contestati) e della situazione dell’attivo societario che era composto da 4 milioni di Euro di liquidità e dal valore degli impianti e delle attrezzature indicati in 8 milioni di Euro al costo storico, ed in Euro 1.141.150,81 al netto degli ammortamenti, secondo la situazione patrimoniale della società redatta al 30.9.2015.

Avverso la sentenza d’appello, M.V.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre l’Azienda Vinicola Alla Grotta in liquidazione in amministrazione giudiziaria ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. Fall., art. 5 e del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2 e art. 24, commi 1, 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto prevalente la confisca susseguente al sequestro preventivo sul sopravvenuto fallimento e alla relativa massa dei creditori di talchè “le immobilizzazioni/beni mobili della società non faranno parte dell’attivo fallimentare che ancora meno capiente risulterà rispetto anche ai (soli) crediti non tributari”, situazione che invece, ad avviso del ricorrente, non era ravvisabile nella fattispecie, dove il provvedimento del giudice penale (sentenza della Corte d’appello penale di Bari) aveva reso inefficace il vincolo ablatorio che escludeva le immobilizzazioni/beni mobili della società dalle attività della stessa.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta la violazione di norme di legge, in particolare, della L. Fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto insolvente la società Alla Grotta, perchè non sussisteva lo stato di decozione alla luce delle singole voci di debito (in particolare, incertezza e instabilità delle obbligazioni tributarie) e di credito distintamente esaminate dal ricorrente alle pp. 19-24 del ricorso.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di norme di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto secondo la normativa in rubrica, non opererebbero le condizioni per la dichiarazione di fallimento della società Alla Grotta, perchè si esclude che i beni assoggettati al vincolo del sequestro in vista della confisca facciano parte dell’attivo fallimentare, da cui ne conseguirebbe l’inesistenza di una massa attiva che possa essere attratta alla procedura fallimentare e ciò sarebbe ostativo alla dichiarazione di fallimento.

Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni logico-giuridiche deve essere esaminato per primo, è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il motivo è inammissibile, quanto al profilo dell’esame dello stato d’insolvenza della società Alla Grotta, perchè in forma non sempre autosufficiente, deduce come violazione di legge quelle che sono censure sul merito dell’accertamento, rispetto al quale la Corte d’appello ha con motivazione adeguata – in specie, sub p.4.1 – dato conto della effettiva sussistenza di tale insolvenza, con speciale riferimento allo stato passivo accertato. Il motivo è infondato quanto al profilo relativo allo squilibrio tra attivo e passivo che rimarrebbe comunque elevato e la società non potrebbe, qualunque fosse l’esito del procedimento penale sullo stato d’insolvenza, procedere al pagamento di tutti i propri debiti con l’attivo esistente, alla luce della circostanza che la società è in liquidazione e non può contare su maggiori introiti derivanti dalla prosecuzione della sua attività, e ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 23437/17, 5215/08). Infine, anche la rinuncia al credito postergato da parte del ricorrente socio della fallita non permette di considerare tale voce come decisiva ai fini del sovvertimento del giudizio di complessiva esistenza della decozione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè, anche se fosse venuto meno il vincolo del sequestro dei beni della società finalizzato alla confisca degli stessi a favore dello Stato e, di conseguenza, il patrimonio della società fosse tornato ad essere finalizzato alla sua naturale destinazione di garanzia patrimoniale, ai sensi dell’art. 2740 c.c., in favore dei creditori sociali (come opinato dal ricorrente), tuttavia, la medesima Corte d’appello – alla luce dello stato passivo accertato e dell’effettiva consistenza dell’attivo – ha ritenuto che lo stato d’insolvenza rimaneva, comunque, sussistente; pertanto, manca l’effettivo interesse del ricorrente a prospettare la dedotta violazione di legge.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè, come ha motivato la Corte territoriale, pur essendo la società in liquidazione, gli elementi attivi del patrimonio non consentivano, comunque, di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, alla luce dei crediti ammessi nello stato passivo (considerando il mutuo verso Carim, i crediti dei fornitori e quelli tributari, seppur contestati) e della situazione dell’attivo societario, secondo la situazione patrimoniale della società redatta al 30.9.2015.

Tale accertamento in fatto è ormai intangibile in questa sede e la censura, sotto le spoglie del vizio di violazione di legge, è irrilevante in ragione della richiamata ratio decidendi circa la subvalenza dell’attivo, quand’anche accresciuto delle poste già oggetto del vincolo penale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna M.V.S. a pagare all’azienda vinicola Alla Grotta srl in liquidazione le spese di lite, che liquida nell’importo di Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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