Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19606 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19606 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 29855-2007 proposto da:
GUERRIERO FRANCESCA GRRFNC64L55H501Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo
studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587 in persona del
ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

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Data pubblicazione: 27/08/2013

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1726/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2007, R.G.N.
6792/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FERDINANDO BARUCCO;
udito l’Avvocato MARINA RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del 1 0 motivo di ricorso e per il
rigetto dei due motivi;

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udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott.

R.G. 29855/07

Svolgimento del processo

Francesca Guerriero citò in giudizio il Ministero della Giustizia per il risarcimento dei danni che sosteneva di avere
subito a causa di una caduta nei locali del Tribunale di Ro-

stivamente rimossa.
Il primo giudice accolse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha ritenuto non
passivamente legittimato all’azione il Ministero della Giustizia, bensì il Comune di Roma. Il giudice d’appello ha altresì condannato la Guerriero al pagamento delle spese di
entrambi i gradi del giudizio di cassazione.
Propone ricorso per cassazione la soccombente attraverso due
motivi. Risponde con controricorso il Ministero, che ha anche depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
l.- Fondato è il primo motivo, con cui si lamenta violazione

e falsa applicazione dell’art. 91, comma l, cod. proc. civ..
Il giudice d’appello ha ingiustamente condannato la Guerriero al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del
primo grado di giudizio, benché il Ministero stesso (il quale concorda a riguardo) non si sia neppure costituito in
quel grado. La sentenza va, dunque, cassata sul punto.

ma dovuta ad una macchia di grasso sul pavimento non tempe-

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2.

Il secondo motivo, nel censurare la violazione di legge

ed il vizio della motivazione, sostiene che, a norma
dell’art. 2051 c.c., l’obbligo di custodia degli uffici giudiziari (e specificamente di quelli siti in Roma, viale Giulio Cesare n. 54/B, dove è accaduto l’incidente), con conse-

lo, incomberebbe sull’amministrazione della giustizia, indipendentemente dal concorrente obbligo del Comune di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione dei locali.
Il motivo è infondato. L’azione è stata proposta con riferimento ad una caduta verificatasi a causa di grasso (residui
alimentari) presente sul pavimento dell’ufficio giudiziario
e non rimossa da chi aveva l’obbligo di farlo tempestivamente. A prescindere, allora, dalla disponibilità e dalla custodia dei locali in questione, il titolo invocato consiste
nell’obbligo (violato) di manutenere e procedere alla loro
pulizia; obbligo che (come ha accertato il giudice e come la
parte neppure mette in discussione, riconoscendo che l’art.
6 del R.D. n. 1042 del 1923, che pone a carico dello Stato
l’onere di manutenzione e pulizia della Corte di Cassazione
e degli uffici che hanno sede nel palazzo di giustizia in
Roma, si riferisce esclusivamente a quelli posti in Piazza
Cavour, come ritenuto dalla Corte d’Appello) incombe sul Comune, ai sensi degli artt. l, 2 e 3 della legge n. 392 del
1941. Avuto riguardo al titolo di responsabilità invocato

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guente onere di prevenire e rimuovere situazioni di perico-

R.G. 29855/07

dalla ricorrente ed agli elementi in fatto posti a fondamento della domanda (omessa pulizia del corridoio per la presenza di residui alimentari) è priva di giuridico fondamento
la distinzione, sottesa al secondo motivo di ricorso, tra un
preteso obbligo di pulizia e manutenzione ed un differente

l’<> di chi frequenta i locali.
Correttamente la sentenza impugnata ha escluso la legittimazione passiva del Ministero, per essere, invece, legittimato
il Comune.
In conclusione, deve essere respinto il secondo motivo ed
accolto il primo, con cassazione sul punto della sentenza
impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può
essere decisa nel merito, limitando la condanna alle spese
contenuta nella sentenza impugnata a quelle sole di secondo
grado.
L’alterno esito dei giudizi di merito e l’accoglimento di
uno dei motivi di ricorso giustificano l’intera compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il
secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito, limita la condanna alle
spese, contenuta nella sentenza stessa, a quelle del solo

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obbligo di custodia, che comporterebbe quello di evitare

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secondo grado. Compensa interamente tra le parti le spese
del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013

Il Presidente

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