Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19606 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19606 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 10608-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
2030

KANELLOPOLUS DEMETRIO;
– intimato –

della
233/2011
n.
sentenza
la
J4)14.-~tua
Y—depositata il
di SASSARI,
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

avverso

28/12/2011;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. RENATC

PERINU.

RILEVATO che :
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza n. 233/8/11,
depositata in data 28/12/2011, con la quale la CTR della Sardegna , sez. di
Sassari, in tema di silenzio-rifiuto, sulle istanze di rimborso relative all’imposta
IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, avanzate da
Kanellopulos Demetrio, confermava la decisione della Commissione Provinciale
che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo del contribuente;
in particolare, per quanto qui rileva, la Corte di secondo grado respingeva
il gravame, pur avendo l’attuale ricorrente eccepito la decadenza di alcune
delle istanze ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 602/73;
avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione l’Agenzia
affidandosi ad un unico motivo;
Kanellopulos Demetrio, ritualmente intimato, non si è costituito.
CONSIDERATO che :
1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360,
n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n.602 del 1973, per avere la
Corte di secondo grado ritenuto, illegittimamente, che la decadenza dal diritto
al rimborso delle somme versate dal contribuente in relazione al periodo
d’imposta antecedente alla data del 8/7/2000, dovesse decorrere non dalla
data del versamento, bensì dalla pubblicazione della sentenza n. 156/2001,
resa dalla Corte Costituzionale in materia di IRAP, atteso che solo da tale data
il contribuente poteva essere consapevole dell’erroneità dell’avvenuto
pagamento dell’imposta;
2. il ricorso s’appalesa manifestamente fondato alla stregua delle
considerazioni che seguono;
3. infatti, la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia delle
S.U. n. 13676/14, si è consolidata (Cass. n. 25268/14 – n. 13844/18) in tema
i

Udienza del 12 giugno 2018 – Coll. B
n. 32 del ruolo – RG n. 10608/12
Presidente:Crucitti – Relatore:Perinu

4. il Collegio ritiene, quindi, di dover dare continuità a tale, consolidato,
orientamento giurisprudenziale, e conseguentemente,con riferimento al caso di
specie, il ricorso va accolto, rilevato che al momento della presentazione della
istanza di rimborso (8/7/2004), il contribuente poteva, legittimamente,
chiedere la restituzione, solo, delle somme versate dopo il 8/7/2000 (48 mesi
previsti dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 per l’esercizio del suddetto
diritto), con cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla CTR di Sassari
che in diversa composizione provvederà alla liquidazione delle spese anche del
presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR
di Sassari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione
delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.06.2018.

di applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel senso di ritenere che
il termine per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del
D.P.R. n. 602 del 1973, e decorrente dalla ” data del versamento” o da quella
in cui “la ritenuta è stata operata” opera anche nel caso in cui l’imposta sia
stata pagata sulla base di una norma successivamente abrogata a seguito di
declaratoria d’illegittimità costituzionale o di pronuncia d’illegittimità
comunitaria, e ciò in quanto gli effetti di tali pronunce non possono travolgere i
cd. “rapporti esauriti”, tra i quali rientrano quelli riferentisi ad intervenuta
prescrizione o decadenza, atteso che gli stessi si sono consolidati in situazioni
giuridiche intangibili per decorso del termine previsto dalle norme che li
regolano, ed in ossequio, anche, al fondamentale principio di stabilità e
certezza dei rapporti giuridici, che assume precipuo rilievo, soprattutto, nella
materia tributaria;

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