Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19606 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15171/2018 R.G. proposto da:

C.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore (Ndr:

testo originale non comprensibile);

– ricorrente –

contro

G.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Bastianelli, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Giuseppe

Mazzini, n. 27;

– controricorrente –

e nei confronti di:

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6474/2017,

depositata il 13 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.C. impugna con unico mezzo la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., in procedimento di convalida di sfratto per morosità di immobile ad uso abitativo.

Tale procedimento era stato promosso nei confronti della predetta da S.P. (n. q. di custode giudiziario nell’ambito di procedura esecutiva a carico degli originari proprietari/locatori) e ad esso era subentrato, nel giudizio d’appello concluso con la sentenza impugnata, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., G.E., resosi nelle more aggiudicatario dell’immobile.

Quest’ultimo deposita controricorso.

S.P. rimane invece intimato.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso C.C. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 658,663,665,112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta che la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’assenza dei presupposti per la pronuncia di ordinanza di convalida e segnatamente della richiesta attestazione in giudizio da parte del locatore della persistenza della morosità.

2. Il ricorso è inammissibile.

La censura infatti è dedotta e argomentata come se il provvedimento impugnato fosse un’ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi dell’art. 663 c.p.c. e non, come univocamente attestato in sentenza, una mera ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c., emessa sul rilievo che non sussistevano i presupposti per l’emissione di un provvedimento di convalida e che occorreva disporre, come di fatto risulta disposto, il prosieguo del giudizio nelle forme di un’ordinario procedimento a cognizione piena: ordinanza espressamente dichiarata dalla norma non impugnabile, come rettamente rammentato in sentenza (v. ex aliis Cass. 06/06/2014, n. 12846).

Essa peraltro risulta incomprensibilmente argomentata anche con ripetuti riferimenti all’art. 665 c.p.c., segno di una evidente confusione e indebita sovrapposizione tra le due norme (artt. 663 e 665 c.p.c.) e i due diversi tipi di provvedimenti da esse previsti.

Ne discende l’evidente inammissibilità del motivo, per aspecificità, la quale emerge anche, sotto altro profilo, per la mancanza di alcun conferente argomento censorio riferibile all’ulteriore ratio decidendi contenuta in sentenza, rappresentata dal rilievo che nel caso di specie risultava anche sopravvenuta pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto di locazione a conclusione del giudizio di merito seguito alla detta ordinanza di immediato rilascio.

Questa infatti, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, assorbe in sè l’ordinanza interinale con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità (Cass. 23/01/2006, n. 1223).

3. Può ancora rilevarsi la violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 di specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte al riguardo ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e ciò già anteriormente all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Con specifico riferimento alla vigenza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, merita, in particolare, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (cfr. Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726) e, con più specifico riferimento alla deduzione dell’error in procedendo, hanno, altresì, puntualizzato che il Giudice di legittimità è bensì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).

Nel caso di specie la ricorrente fa riferimento al verbale di causa del 10/6/2013, omettendo però sia di localizzarlo nel fascicolo di causa del presente giudizio di legittimità, sia comunque di trascriverne il contenuto ovvero fornirne una adeguata ed esaustiva sintesi.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

A tal fine il valore della causa risulta indeterminato e ai relativi parametri andrà pertanto fatto riferimento per la liquidazione.

Non può infatti assumersi a fondamento il valore indicato in ricorso pari a Euro 1.024, in quanto erroneamente rapportato all’ammontare della morosità.

Trattandosi invece di sfratto per morosità il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al valore di quella parte del rapporto dedotto in lite che è controverso fra le parti, ossia al valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione.

Non essendo offerti dati sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa ai fini delle spese deve considerarsi, come detto, di valore indeterminato.

5. Le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso fondano invece in modo idoneo la chiesta condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di una “somma equitativamente determinata” (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601).

Al riguardo non possono non considerarsi infatti di sicuro rilievo, sia la violazione del detto requisito di forma contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, sia la prospettazione di censura del tutto e manifestamente slegata dal contenuto della sentenza impugnata e, al contempo, la già rimarcata ingiustificabile confusione tra due tipologie di provvedimento diverse e incompatibili, quali l’ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. e l’ordinanza di immediato rilascio dell’immobile ex art. 665 c.p.c..

Tutto ciò caratterizza l’iniziativa processuale, nel suo complesso, come frutto di colpa grave, così valutabile – come è stato detto – “in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812).

6. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di leggittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo contributivo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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