Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19606 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4520/2017 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. n. (OMISSIS), in persona dei curatori

avv.ti C.G. e M.R., elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Doria Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Credit SPV 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b,

presso lo studio dell’avvocato Lepri Fabio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vaccarella Romano, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Santaroni Mario, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Imbardelli Fabrizio, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Unipersonale, Procura della

Repubblica Generale presso la Corte di Appello di Roma, Tribunale di

Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 477/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 del Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 477 del giorno 26.1.2017, la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda di revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza emessa dalla medesima Corte n. 1715/15 con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla società (OMISSIS) srl (in seguito (OMISSIS) srl) era stato revocato il fallimento di quest’ultima società, dichiarato con sentenza n. 569 del 2013 dal Tribunale di Roma, su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, nella quale era intervenuta Equitalia Sud spa. In particolare, il tribunale aveva inizialmente ammesso (OMISSIS) srl alla procedura di concordato preventivo (che prevedeva la partecipazione di Credit SPV1, in qualità di assuntrice) che tuttavia veniva dichiarato inammissibile per il mancato raggiungimento della maggioranza di cui alla L. Fall., art. 177 e di conseguenza il medesimo tribunale aveva dichiarato il fallimento della società con sentenza avverso la quale (OMISSIS) aveva proposto reclamo sostenendo, in particolare, che i primi giudici avevano tenuto conto del voto espresso dal delegato dell’Agenzia delle Entrate ritenuta creditrice per l’importo di Euro 229.490.942,70, quando l’importo era stato ridotto ad Euro 8.592.936,15 a seguito di sgravio e che, comunque, il voto era stato espresso in assenza del necessario parere della Direzione Regionale. Aderendo a tali doglianze, la Corte d’appello, come detto, con sentenza n. 1715 del 2015 accoglieva il reclamo e revocava la dichiarazione di fallimento disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

La curatela del fallimento (OMISSIS) srl ha, quindi, agito per la revocazione della sentenza della Corte d’appello in quanto, a suo avviso, fondata sulla affermazione della inesistenza del parere della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ovvero su una circostanza da ritenersi pacificamente smentita in quanto tale parere sarebbe in realtà in atti e ritualmente depositato dalla difesa di Equitalia Sud all’udienza del 9.7.2013 e poi nuovamente, di fronte alla stessa Corte d’appello nella memoria pure depositata da Equitalia Sud in data 4.5.14. La curatela ha lamentato, quindi, un errore percettivo, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, non essendosi la Corte avveduta della presenza in atti del documento in questione in merito al quale, dunque, non aveva operato alcuna valutazione.

Nel resistere alla domanda di revocazione, deducendo la non decisività della questione, e la mancanza di ogni domanda per l’eventuale fase rescissoria, sia (OMISSIS) srl che Credit SPV1, quest’ultima nella veste di assuntrice dell’originario concordato, eccepivano entrambe la tardività della domanda di revocazione proposta dalla curatela, per essere stata introdotta con atto di citazione depositato oltre il termine di decadenza di cui agli artt. 325-326 c.p.c. (nella specie, 30 gg. dalla notifica della sentenza di rigetto del reclamo, L. Fall., ex art. 18).

A supporto delle ragioni di rigetto della domanda di revocazione, la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza revocanda era stata notificata in data 15.4.2015, mentre dopo la sua notifica alle parti convenute la causa era stata iscritta a ruolo con il deposito del fascicolo di parte, in data 22.5.2015, ovvero oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata. Poichè il procedimento disciplinato dalla L. Fall., art. 18 si introduce con ricorso e si svolge in sede camerale, anche il giudizio di revocazione, ex art. 400 c.p.c., va attivato di fronte alla Corte d’appello che aveva provveduto ad emettere la sentenza oggetto della richiesta di revoca ed il procedimento da seguire doveva, ad avviso della Corte d’appello, essere il medesimo che aveva portato alla adozione di quest’ultima “non potendosi immaginare che la fase della revocazione possa seguire un procedimento diverso da quello che aveva condotto alla sentenza impugnata”. In buona sostanza, secondo i giudici d’appello, il giudizio di revocazione segue le regole processuali del giudizio “presupposto” (art. 400 c.p.c.) fin dalla fase della sua introduzione, a prescindere dalla dizione di natura generale contenuta nell’art. 398 c.p.c., comma 1 secondo quanto risulta dalla giurisprudenza di legittimità indicata.

Avverso la sentenza d’appello, il Fallimento (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre resistono con controricorso, sia la società (OMISSIS) srl che la società Credit SPV1.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 326,395 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 1, art. 399 c.p.c., comma 1 e art. 400 c.p.c., nonchè L. Fall., art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto sia sulla base della successione logico-sistematica degli articoli indicati in rubrica sia sulla base delle ragioni di carattere storico normativo ma anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, le regole del giudizio “presupposto” non possono disciplinare la fase introduttiva del giudizio di revocazione fase che è disciplinata esclusivamente dagli artt. 398 e 399 c.p.c. che prevedono che il giudizio di revocazione di propone con atto di citazione che deve essere depositato, a pena d’improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito.

Con il secondo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 325,326,395, art. 398 c.p.c., comma 1, art. 399 c.p.c., comma 1 e art. 400 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte d’appello, pur giudicando valida l’introduzione del giudizio di revocazione a mezzo dell’atto di citazione, ha ritenuto che tale citazione avrebbe dovuto essere depositata nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, richiamando una serie di pronunce di legittimità inconferenti rispetto al caso da decidere.

In via preliminare e dirimente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso (in ciò, accogliendo l’istanza delle società controricorrenti), per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto questa Corte, con ordinanza n. 30456 depositata il 21.11.19, ha definito il giudizio sul reclamo accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 1715/15 che ha confermato la sentenza di revoca del fallimento – dichiarato dal tribunale di Roma con sentenza n. 569 del 2013 – occupandosi dei profili della controversia che sono anche quelli oggetto della presente impugnazione.

In buona sostanza è cessata la materia del contendere; sia perchè è intervenuto il sopra citato giudicato esterno che ha reso definitiva la revoca della dichiarazione del fallimento con le questioni ad esso sottese e sia perchè consequenzialmente gli organi della curatela hanno perso ogni legittimazione sostanziale e processuale che non sia quella limitata agli adempimenti necessari a formalizzare la chiusura della stessa procedura (così come già risulta dalla visura camerale prodotta).

Le spese posso essere compensate alla luce della sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla definizione del presente giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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