Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19606 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1252/2016 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Paisiello n. 26, presso l’avvocato Aureli Beatrice, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.

28, presso l’avvocato Cara Mario, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3367/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Aureli Beatrice che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Cara Mario che si riporta

(e deposita Brevi Note di Replica).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’1/6/2015, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da I.S. nei confronti di G.G. avverso la sentenza che, definendo i rapporti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto l’assegnazione della casa familiare alla G., con cui conviveva la figlia I., maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente. All’esito dell’audizione della figlia, la Corte ha considerato che il trasferimento a (OMISSIS) della ragazza era stato temporaneo e dettato da motivi di studio e la convivenza con la madre era ripresa a decorrere dal settembre 2014. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione I.S., sulla base di tre motivi, al quale la G. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. In particolare, in sede di audizione della figlia, alla quale non erano stati ammessi i difensori delle parti, la Corte non aveva posto alcuna domanda sulla circostanza secondo cui la stessa aveva interrotto lo stage retribuito in Inghilterra, prima dei tre mesi, e la soluzione adottata era stata assunta con motivazione apparente.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,155,355 c.c., nonchè vizio di motivazione circa la reiezione della prova testimoniale sul punto della raggiunta autosufficienza della figlia maggiorenne, che, conseguita la laurea c.d. breve, aveva ingiustificatamente interrotto la sua attività lavorativa, così prolungando indefinitamente l’obbligo di contribuzione di esso ricorrente e per esso l’assegnazione della casa familiare. Anche a non voler sanzionare tale condotta della figlia, l’esaurimento del percorso formativo doveva comportare l’estinzione dell’obbligo di mantenimento della stessa.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 337 bis a 337 octies c.c. ed in particolare sexies, in riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nonchè vizio di motivazione. Le esigenze protettive della prole vengono meno, afferma il ricorrente, in presenza di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nel senso precisato, sicchè l’assegnazione della casa – che si traduceva in un beneficio indebito per l’ex moglie, cui era stata addebitata la separazione – andava revocata e l’immobile doveva essergli restituito, semmai potendosi prevedere a carico di entrambi i genitori un mantenimento in modo da consentirle di procurarsi un nuovo alloggio, istanza inopinatamente disattesa dai giudici del merito.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, vanno rigettati. La supposta irregolarità nell’audizione della figlia (classe (OMISSIS)) connesso al suo esame, che si assume protetto, è inammissibile, essendo la questione appena accennata in seno al ricorso, senza esser, tuttavia, sviluppata nell’ambito di uno specifico motivo d’impugnazione e con l’indicazione delle disposizioni in tesi violate. La deduzione dell’erroneità della mancata ammissione della prova testimoniale, che sarebbe stata inammissibile pure nell’ambito dei criteri di valutazione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, vecchio testo, non avendo il ricorrente riprodotto, come avrebbe dovuto, i relativi articolati, lo è a fortiori al lume della novellata disposizione, nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza stata pubblicata il nel 2015), che ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale (mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico; motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile), a prescindere, beninteso, dal confronto con le risultanze processuali, non integrando l’omesso esame di elementi istruttori di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto rilevante in causa (conseguimento dell’indipendenza economica della figlia) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

Peraltro, ad onta della formale deduzione come violazione di legge e nullità della sentenza per la carenza del requisito della motivazione e motivazione insufficiente, il ricorrente – che invoca l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i genitori restano obbligati a concorrere al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito un reddito tale da renderlo economicamente autosufficiente, salvo che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini – ha, in concreto, addebitato alla Corte non già l’affermazione di un principio diverso, ma la mancata o non appagante valutazione del rifiuto della figlia di completare lo stage retribuito in Inghilterra, id est ha sollevato censure di merito, fondate su presupposti fattuali che non trovano riscontro negli accertamenti dei giudici a quo, e che sono inammissibili in questa sede di legittimità.

5. Ma, anche a voler dare per accertato che la ragazza abbia posto in essere la condotta che qui viene contestata, la soluzione non sarebbe più favorevole alla tesi del ricorrente, tenuto conto da una parte, della temporaneità della prestazione lavorativa, in tesi, rifiutata o non completata, e, dall’altra, della buona volontà mostrata dalla ragazza, che, come accertato dalla Corte territoriale, effettua occasionali prestazioni lavorative a (OMISSIS), restando, anche per tale verso sfornito di base il diverso assunto del padre.

6. La domanda volta alla revoca dell’assegnazione della casa familiare è, dunque – allo stato – infondata, in quanto, all’epoca della proposizione della relativa istanza, la predetta figlia non era colpevolmente inattiva, come continua a ribadire il ricorrente nella memoria, ma era ancora studentessa universitaria, avendo, solo di recente (nel mese di marzo del 201)7, come si legge nella memoria della controricorrente), conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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