Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19605 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29855-2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via MONTEVERDE

4, presso l’avvocato ANNITA CAMMARELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELA MAZZUCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TO.VI.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 21.7.2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MAZZUCA DANIELA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo (altri infondati).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto depositato il 13 novembre 2014 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da T.A. avverso il provvedimento di primo grado, che, nell’accogliere il ricorso di To.Vi., aveva disposto la riduzione dell’assegno mensile dovuto da quest’ultimo a titolo di mantenimento della figlia minore, alla stregua delle condizioni della separazione consensuale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la mera conoscenza, da parte del To., al momento della conclusione dell’accordo di separazione, della natura a tempo determinato dei contratti di lavoro a lui facenti capo non valeva ad escludere la rilevanza della loro sopravvenuta cessazione di efficacia, con il conseguente obiettivo mutamento delle condizioni economiche delle parti.

3. Avverso tale decreto, la T. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., u.c. e art. 710 c.p.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti, idonei a fondare la disposta modifica dell’assegno di mantenimento concordato a favore della minore. Rileva, in particolare, la ricorrente che la natura a tempo determinato dei contratti di lavoro dei quali il To. era titolare era ben nota a quest’ultimo, al momento della separazione consensuale, con la conseguenza che la loro sopravvenuta cessazione di efficacia, peraltro concernente solo uno dei due contratti, proprio perchè rappresentava un evento noto, non poteva essere qualificata come motivo sopravvenuto.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2607 (rectius: 2697) c.c., con riferimento alla dimostrazione dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del soggetto obbligato, il quale non aveva indicato e dimostrato in che modo il dedotto “fatto nuovo” avesse inciso sulla situazione considerata al momento della separazione consensuale. La ricorrente aggiunge che la Corte territoriale non aveva considerato gli elementi di prova attestanti gli ingenti compensi percepiti dal To., titolare di un’impresa individuale e di un cospicuo patrimonio immobiliare, così come aveva trascurato di apprezzare, alla stregua della documentazione prodotta, che uno dei due contratti era stato prorogato sino al dicembre del 2014.

I due motivi sono fondati.

Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (Cass. 27 agosto 2004, n. 17136).

La sopravvenienza di fatti idonei a giustificare la modifica delle condizioni di separazione, infatti, va apprezzata, alla luce delle finalità del provvedimento del quale si chiede la modifica e dei presupposti che il giudice deve considerare nel determinarne il contenuto.

In tale prospettiva e con riferimento al secondo profilo (ossia quello investito dai due motivi in esame), si è ritenuto che il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sè, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacchè la valutazione dei motivi sopravvenuti – la prova dell’esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l’acquisto o la perdita del cespite sia l’espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l’equilibrio esistente al momento della separazione (Cass. 8 maggio 2008, n. 11487; 1 agosto 2003, n. 11720).

Ne discende che non risponde alla costante lettura della disciplina in esame l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la sensibile contrazione dei redditi derivante dalla cessazione di efficacia dei contratti (o del contratto, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, che, peraltro, non ha ricevuto considerazione alcuna da parte del decreto impugnato) “pur in costanza della percezione di entrate di altra natura e della titolarità di cespiti immobiliari, non può che assurgere già di per sè sola. (…) a fattore modificativo in peius del complessivo assetto della situazione economica e patrimoniale facente capo al soggetto obbligato”.

2. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare le finalità dell’assegno di mantenimento in favore della prole, destinato a fronteggiare le esigenze dei beneficiari in termini correlati alle risorse economiche dei genitori.

Anche tale doglianza è fondata, dal momento che, nel giudizio di idoneità dei fatti sopravvenuti a giustificare la modifica dell’equilibrio divisato dalle parti o individuato dal giudice, appare decisiva la considerazione, nel decreto impugnato del tutto pretermessa, delle finalità della misura, ossia dell’esigenza di garantire alla prole il soddisfacimento dei bisogni correlati all’età a al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori.

3. Con il quarto motivo, in via subordinata, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso di un documento decisivo, prodotto all’udienza del 3 giugno 2014 e attestante l’avvenuto rinnovo di uno dei contratti, dei quali il To. aveva dedotto l’intervenuta cessazione di efficacia.

L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto, espressamente articolato in via subordinata.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa, in relazione al disposto accoglimento, il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto dagli atti il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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