Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19605 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19605 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 28805-2007 proposto da:
ISOLA

ANTONINO,

LUIGI,

ISOLA

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DEI SALESIANI 4, presso lo
studio dell’avvocato ISOLA LUIGI, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
ricorrenti 2013
1488

contro

CONDOMINIO VIA TREVISO 15 ROMA SCALE B C 96007000589,
in persona dell’Amministratore pro tempore, Rag.
FRANCESCO PROCOPIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

dell’avvocato ROSSI GUIDO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 19166/2006 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 21/09/2006 R.G.N. 80906/2004;

udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato GUIDO ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso di Isola Antonino,
e per l’inammissibilita’ in subordine il rigetto,del
ricorso di Isola Luigi.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DELLA CAUSA
l.

Con sentenza n. 13069/2002 questa corte cassò con rinvio la

sentenza del 10.11.1999 del giudice di pace di Roma emessa in
causa promossa da Antonino Isola nei confronti del condominio di
via Treviso 15 di Roma per il risarcimento dei danni (nei limiti

arbitrariamente spostata per consentire l’esecuzione di lavori
nel cortile dell’edificio condominiale in cui si trovava
parcheggiata.
In accoglimento del ricorso di Antonino Isola, condannato alle
spese processuali benché il giudice di pace avesse rilevato la
nullità della citazione per difetto di procura all’avvocato
Luigi Isola, la corte di cassazione osservò che

chi aveva in

realtà convenuto davanti al giudice di pace di Roma il
condominio di via Treviso 15, “assumendo di agire per il prof.
Antonino Isola, in virtù di una inesistente procura”, era
l’avvocato Luigi Isola. Egli stesso, pertanto, agiva formalmente
nel processo, e soltanto nei suoi confronti potevano essere
assunte le decisioni del giudice, anche con riferimento alle
spese di lite, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 91 e
ss. , c.p.c.
2.

Riassunto da Antonino Isola il giudizio innanzi al giudice

di pace, questi chiese tra l’altro che il condominio fosse
condannato alla restituzione della residua somma di C 607,30,
oltre accessori, ancora dovutagli dopo che egli aveva versato L.

3

di L. 2.000.000) causati alla propria autovettura, mentre veniva

1.607.618 a seguito dell’atto di

precetto notificatogli dal

condominio a seguito della sentenza di primo grado.
Il condominio chiamò in causa l’avv. Luigi Isola per essere
tenuto indenne per tutto quanto avesse dovuto versare ad
Antonino Isola.

codominio a restituire ad Antonino Isola la residua somma di C
607,30 e l’avv. Luigi Isola a tenere indenne il condominio
(capo b,

secondo quanto affermato alla pagina 3 del ricorso),

nonché a rimborsargli le spese processuali del giudizio di
rinvio, liquidandole in complessive C 1.800. Compensò invece
quelle tra Antonino Isola ed il condominio.
Il tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello di
Luigi Isola (che aveva agito anche quale procuratore di
Antonino), ha parzialmente riformato il secondo capo della
sentenza del giudice di pace, condannando Luigi Isola a pagare
al condominio C 607,30, oltre accessori, ed ha compensato le
spese del grado.
3.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Antonino e

Luigi Isola, articolando quattro motivi illustrati anche da
memoria: il primo relativo alla posizione di Antonino Isola e
gli altri tre a quella di Luigi Isola.
Il condomino resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo (illustrato alle pagine da 5 a 8 del

ricorso) è denunciata violazione degli artt. 384 e 389 c.p.c. in

4

Con sentenza n. 19014/04 il giudice di pace di Roma condannò il

relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per essere stata
ritenuta inammissibile la domanda di liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione (nonché quella di risarcimento del
danno

ex

art. 96, secondo comma, c.p.c. per la minacciata

esecuzione della sentenza cassata), poi peraltro respinta con

poteva certo essere ritenuto responsabile dell’iniziativa
assunta dall’avv. Luigi Isola, privo di procura.
1.1.- Le censure sono inammissibili per assoluta inadeguatezza
dei quesiti di diritto
ratione temporis),

(ex

art. 366 bis c.p.c., applicabile

quand’anche si ritenesse che essi siano

contenuti nella richiesta di enunciazione di principi articolata
alle lettere a) e b) di pagina 6 ed alle lettere c) e d) di pag.
8 del ricorso.
I primi due concernono infatti la sicura ammissibilità della
richiesta al giudice del rinvio, che di tanto sia stato
officiato dalla corte di legittimità, di liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione. Ma, posto che lo stesso
ricorrente afferma che la domanda è stata poi respinta (e così
inequivocamente è, come risulta dal primo capoverso di pagina 7
della sentenza), i “quesiti” che si riferiscono a questo profilo
della censura sono allora i seguenti:
<< c) il giudice è tenuto a pronunciarsi soltanto sulle domande ritualmente proposte, a maggior ragion il giudice d'appello, che deve tenere sempre presente i limiti imposti dagli artt. 345 e 346 c.p.c.; 5 motivazione del tutto illogica, giacché Antonino Isola non d) la motivazione della sentenza deve essere sempre effettiva e non apparente. Tra le motivazioni apparenti c'è sicuramente quella contraddittoria. >>.
Il primo principio è certamente corretto, ma non attiene in
alcun modo alla censura.

L’affermazione finale è, invece, radicalmente errata, essendo la
motivazione apparente una motivazione che sembra esserci, ma in
realtà manca, mentre quella contraddittoria è una motivazione
che, per essere contraddittoria, evidentemente c’è davvero.
2.- Gli altri tre motivi di ricorso concernono la posizione di

Luigi Isola e sono illustrati, sub 2, alle pagine da 8 a 12 del
ricorso.
2.1.- Col primo dei tre motivi che si stanno scrutinando (il

secondo dell’intero ricorso) la sentenza è censurata per
violazione dell’art. 2909 c.c., 389 e 394, secondo comma,
c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.,
sostanzialmente assumendosi che illegittimamente s’era ritenuto
che, in sede di rinvio, il contraddittorio potesse estendersi a
Luigi Isola, giacché l’attore virtuale aveva riassunto il solo
rapporto processuale virtuale.
2.2.-

La censura è infondata sulla scorta del

dictum

della

Corte di cassazione, dalla quale si evince che il difetto di
procura aveva comportato che l’attore era stato in realtà lo
stesso avv. Luigi Isola, la cui partecipazione al giudizio di

6

Il secondo è corretto nella sua prima parte, ma inconferente.

rinvio, benché a seguito di chiamata in causa, non ha dunque
violato alcun giudicato.
2.2.-

Il secondo ed il terzo dei tre motivi – contrassegnati

dai numeri 2b) e 2c) alle pagine da 10 a 12 e coi quali sono
denunciate violazione degli artt. 2697 c.c., 132, 162, secondo

c.p.c. – sono inammissibili ex art. 366 bis c.p.c. in quanto il
quesito, formulato tramite richiesta di enunciazione di un
principio di diritto, è il seguente:
<< il giudice è tenuto a dare una motivazione logica, effettiva e non contraddittoria ad ogni suo provvedimento, a maggior ragione quando respinge uno specifico motivo d'appello >>.
Il che è certo, ma non consente di cogliererperché, così
essendo, la sentenza impugnata vada cassata.
3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che
liquida in C 1.900, di cui 1.700 per compensi, oltre agli
accessori di legge.
Roma, 25 giugno 2013

comma, 60, n. 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5,

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