Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19605 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19605 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 28401-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
F.M.C. GROUP S.R.L., in persona del le g ale rappresentante p.t.
– intimata-

avverso la sentenza n. 160/15/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata 1’8.11.2010, non notificata ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi g lio del 12.6.2018
dal Consi g liere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
l’A g enzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epi g rafe, con cui la Commissione Tributaria Re g ionale del Veneto aveva
parzialmente accolto l’appello della società F.M.C. Group S.r.L. avverso la

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 26451/2011

sentenza n. 106/05/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di
Verona che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla
contribuente, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti
assicurativi, avverso avviso di accertamento IRPEF IRPEG 2003, con cui,
sulla base di tredici rilievi, era stato disposto recupero a tassazione di
maggiore imponibile per C 670.819,72;

motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione art. 1282 c.c., 56 e 75 DPR
917/86 in combinato disposto» non avendo la CTR rilevato un
componente positivo di base imponibile IRPEG, pari agli interessi legali
maturati nell’anno di imposta, sul credito certo liquido ed esigibile, non
incassato, originato da storni di provvigioni anticipate alla controllata SSI
STAR SERVICE INTERNATIONAL S.r.L.;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., « motivazione omessa ed insufficiente su fatto
decisivo della controversia» costituito dal finanziamento da parte di FMC a
SSI;
la contribuente è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1. le censure proposte dall’Ufficio ricorrente sono infondate;
2.1. con riguardo al primo motivo giova evidenziare che la doglianza
dell’Agenzia si fonda sulla premessa che la Commissione Tributaria
Regionale abbia negato la spettanza di interessi sulle somme, non restituite
dalla società SSI in favore della contribuente, non essendovi finanziamento,
lamentando quindi l’Agenzia che la questione fosse <

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