Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19605 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14141/2018 R.G. proposto da:

Comune di San Fratello, rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto

Palazzo;

– ricorrente –

contro

Impresa L.N. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giovanni Marchese, con domicilio eletto in Roma, via Carlo

Mirabello, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Graziella Russo;

– ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

O.L., O.C., O.M., O.R., Allianz

S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 838/2017,

depositata il 31 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto dal Comune di San Fratello avverso la sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello, che, accogliendo la domanda risarcitoria di O.L., O.C., O.M., O.R., per i danni causati alla loro abitazione dall’esecuzione di alcuni lavori di consolidamento, ha condannato l’ente al pagamento in loro favore della complessiva somma di Euro 68.938,86, dichiarando la carenza di interesse della Impresa L.N. S.p.A. chiamata in causa iussu iudicis e della sua compagnia di assicurazione, Ras (ora Allianz) S.p.A..

Il gravame del Comune, rivolto contro quest’ultima statuizione, per il mancato accertamento della tenutezza in solido dell’impresa al risarcimento dei danni, è stato infatti ritenuto infondato dai giudici d’appello in base al rilievo che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado l’ente non aveva proposto tale domanda nei confronti della ditta esecutrice dei lavori ed inoltre quest’ultima, nel costituirsi, anche in ragione della tardività della chiamata, non aveva accettato il contraddittorio.

2. Avverso tale decisione il Comune di San Fratello propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste l’Impresa L.N. S.p.A. depositando controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di San Fratello denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 107 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, gli attori avevano formulato nel corso del giudizio di primo grado espressa domanda di estensione della pronuncia di condanna anche all’impresa esecutrice dei lavori; ciò sia anteriormente alla sua chiamata in causa per ordine del giudice (con note depositate il 16/10/2003 e poi nelle repliche depositate il 3/11/2003), sia successivamente fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (con memoria ex art. 186 c.p.c., comma 5, del 24/2/2005, genericamente richiamata insieme a tutti gli atti e verbali di causa all’udienza di precisazione delle conclusioni, e poi ancora nelle note conclusive depositate il 20/4/2010).

Soggiunge che a sua volta esso odierno ricorrente aveva prospettato, sin dal momento della propria costituzione in giudizio, l’estensione della responsabilità anche all’impresa esecutrice dei lavori (segnatamente nella comparsa di risposta del 5/11/2001, nella memoria di replica del 28/10/2003 e poi nella comparsa conclusionale del 23/4/2010).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’ulteriore rilievo esposto in sentenza secondo cui l’impresa esecutrice dei lavori non avrebbe potuto essere condannata a titolo di responsabilità solidale poichè non aveva accettato il contraddittorio.

Rileva che, in punto di diritto, l’estensione della domanda nei confronti del terzo, in conseguenza della sua chiamata in causa ex art. 107 c.p.c., non poteva considerarsi condizionato all’accettazione del contraddittorio da parte del chiamato.

Evidenzia che, comunque, l’impresa chiamata in causa, costituendosi in giudizio, aveva svolto puntuali difese e chiesto l’espletamento di prove orali e nuova c.t.u., nonchè la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, autorizzata dal tribunale previa regressione del giudizio alla fase iniziale.

Censura infine il riferimento in sentenza alla “tardività della chiamata”, rilevando che la chiamata del terzo era stata disposta dal tribunale per l’udienza del 16/6/2004 e che il conseguente atto di citazione risulta notificato dagli attori al terzo chiamato in data 1/3/2004, nel pieno rispetto dei termini processuali.

3. Il ricorso è inammissibile.

Risulta anzitutto inosservato l’onere imposto dall’art. 366 n. 3 c.p.c. di sommaria esposizione del fatto.

Il ricorrente infatti si limita a trascrivere la premessa in fatto (dallo stesso ricorrente indicata come “estremamente sintetica” contenuta nella sentenza impugnata) dalla quale però non è dato evincere:

– le ragioni, in fatto e in diritto, della domanda e il contenuto delle difese spiegate dal Comune;

– le ragioni della chiamata in causa dell’Impresa N., che si dice soltanto essere stata disposta iussu iudicis all’esito di una prima attività istruttoria della quale nulla si riferisce;

– le difese svolte nel primo grado di giudizio e poi nell’appello, dalla terza chiamata in causa;

– le motivazioni della sentenza di primo grado;

– i motivi dell’appello.

Nè tali elementi sono desumibili dai motivi di ricorso, residuando nel complesso grande incertezza su quali fossero le questioni dibattute e sul concreto svolgimento del processo.

Il ricorso, dunque, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

4. I motivi, inoltre, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 di specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte al riguardo ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e ciò già anteriormente all’introduzione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Con specifico riferimento alla vigenza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., merita, in particolare, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (cfr. SS.UU 3 novembre 2011 n. 22726) e, con più specifico riferimento alla deduzione dell’error in procedendo, hanno, altresì, puntualizzato che il Giudice di legittimità è bensì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. U., 22/05/2012, n. 8077).

Nel caso di specie il ricorrente si limita a indicare gli atti processuali nei quali sarebbe contenuta espressa richiesta di condanna del terzo chiamato per responsabilità solidale, omettendo però:

a) di localizzare tali atti compiutamente nel fascicolo processuale, ossia di indicare se e dove essi sono esaminabili, ove prodotti, in questo giudizio di legittimità; tale rilievo non è infirmato da quanto evidenziato dal ricorrente in memoria, atteso che la citazione di tali atti è accompagnata, tra parentesi, dalla mera indicazione del numero del documento e tra l’altro senza specificazione della sede cui è correlata la numerazione;

b) di trascriverne comunque il contenuto o, comunque, fornirne una adeguata ed esaustiva sintesi, limitandosi a estrapolare alcune frasi riportate in corsivo, che però non consentono di avere contezza del loro effettivo significato nel contesto argomentativo da cui sono tratte, nè comunque delle conclusioni rassegnate negli atti medesimi.

5. Mette conto infine rilevare che è corretta la decisione impugnata là dove ha, sia pure implicitamente, escluso che l’estensione della domanda potesse costituire effetto automatico della mera chiamata in causa del terzo iussu iudicis.

In proposito occorre invero dare continuità all’indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un’espressa manifestazione di volontà al riguardo (Cass. 07/02/2008, n. 2901).

La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice a norma dell’art. 107 cod. proc. civ, può mirare, infatti, tanto ad evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti (nel qual caso non è necessario che le parti originarie propongano alcuna domanda nei confronti del chiamato, e l’allargamento dell’ambito del giudizio riguarda i soli limiti soggettivi dello stesso) quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori (inducendo chi agisce ad estendere in confronto del terzo la domanda, con conseguente allargamento dei limiti oggettivi del giudizio), ma in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione al principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d’ufficio della domanda nè sostituzione del giudice alla parti nell’estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell’eccezione di parte i limiti dell’attività giurisdizionale (Cass. 11/02/1997, n. 1267).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato (il quale comunque non prospetta censura alcuna nei confronti della sentenza ma si limita a riproporre questioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e che non risulta, peraltro, se siano state o meno riproposte in appello nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 346 c.p.c.).

Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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