Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19605 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Sergio Marini, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Massimiliano

Casadei in Roma, via Antonio Baiamonti n. 10, int. 19, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;

AUTOTRASPORTI VENANZI DI C.S. & c., s.a.s., in persona

del l.r.p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Roma 16.12.2013, n. 6824/13 nel

proc. R.G. 58153/12;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della

Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 16.12.2013 n. 9824/2013, nel proc. R.G. 58153/2012, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Roma 7.11.2012 n. 629/2012 dichiarativa del proprio fallimento, già resa su istanza del creditore AUTOTRASPORTI VENANZI DI C.S. & c., s.a.s.;

2. la corte d’appello ha in primo luogo negato che le dimensioni dell’impresa, computate avendo riguardo al triennio anteriore all’anno di deposito dell’istanza di fallimento (cioè il 2012), permettessero di ritenere raggiunta la prova della non esorbitanza dai limiti previsti alla L. Fall., art. 1, comma 2, essendosi la società limitata al deposito del solo bilancio del 2009 al registro delle imprese e degli altri, redatti in forma sintetica e abbreviata, unicamente il giorno in cui il tribunale si era riservato per decidere sulla domanda di fallimento (5.11.2012), poi assunta tre giorni dopo; da tale circostanza la corte traeva un giudizio di inattendibilità delle citate risultanze;

3. in secondo luogo, la corte ha escluso che la mancata attivazione giudiziale dei poteri d’indagine officiosa fosse censurabile, comunque esigendo tale iniziativa che la parte avesse dedotto una “pista probatoria percorrenda, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di fallibilità” e comunque si doveva trattare di attività limitata “ai fatti… dedotti quali allegazioni difensive”, onere ricadente sul debitore e non assolto;

4. Il ricorso è affidato ad un motivo, deducente sia la violazione di legge (L. Fall., art. 1) che il vizio di motivazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

il predetto Pubblico Ministero ha depositato requisitorie scritte del seguente tenore: “La (OMISSIS) ricorre per cassazione contro la decisione con cui la Corte di Appello di Roma (n. 8330/2013), rigettando il reclamo, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale ha dichiarato il suo fallimento.

1. il ricorso appare infondato e non merita, pertanto, di essere accolto.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., odierna ricorrente, assumendo come quest’ultima non avesse fornito prova della insussistenza dei requisiti di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1. Più precisamente, a dire della corte di merito, i bilanci relativi agli anni 2010 e 2011 (da ascriversi tra quelli che, in quanto temporalmente collocabili nel triennio che precede la proposizione della istanza di fallimento, avrebbero dovuto essere depositati ai sensi e per gli effetti della L. Fall., art. 1) non potevano ritenersi attendibili poichè versati agli atti della istruttoria prefallimentare solamente il 5 novembre 2012 e, dunque, quando il procedimento era già da tempo pendente, talchè era dato presumere che fossero stati predisposti “ad arte” per scongiurare il rischio del fallimento. Sempre la Corte di merito ha aggiunto come nel caso in esame non fosse suo onere procedere ad indagini officiose per riscontrare la insussistenza delle condizioni per la “apertura” della procedura concorsuale.

Con il proprio ricorso la società fallita assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria e, prospettando la violazione della L. Fall., art. 1, lamenta come il giudizio di inattendibilità dei bilanci relativi agli anni 2010 e 2011 non possa essere condiviso.

Ciò premesso va preliminarmente sgomberato il campo dal dedotto vizio di motivazione atteso che, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua nuova formulazione, non è più sindacabile la ipotesi della insufficiente o contraddittoria motivazione (secondo Cass. 8053 del 2014 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Quanto al resto va innanzitutto precisato come, ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1,comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 14790/2014; Cass. 24548/2016).

Ciò premesso, dinanzi al giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte e fondato su motivazione resa be(n) al di sopra del “minimo costituzionale” non può scrutinarsi la doglianza del ricorrente che si limita a non condividere il giudizio in fatto espresso su questo punto.

Va, inoltre, precisato che, dinanzi alla formulazione letterale della L. Fall., art. 1, che pone a carico dell’imprenditore la prova della insussistenza dei requisiti di fallibilità non poteva certo ritenersi che fosse il Tribunale a dover svolgere indagini officiose (Cass. 24548/2016) onde verificare se la società ricorrente fosse o meno un imprenditore “fallibile”, tanto più in considerazione del fatto che gli elementi utili a tale giudizio dovrebbero essere ricavati dai bilanci, nella specie ritenuti inattendibili, e non essendo stato dedotto in quale direzione tale verifica di iniziativa del Tribunale avrebbe potuto essere diversamente condotta. Per quanto precede il ricorso va, dunque, rigettato”;

3. ritenuto che le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono interamente condivise dal Collegio, ne consegue che il ricorso va rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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