Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19604 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19604 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 28466-2007 proposto da:
ACAMPORA LORENZO, ACAMPORA ERNESTO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo
studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA, rappresentati e
difesi dall’avvocato SICIGNANO FEDERICO con studio in
80053 CASTELLAMAMARE DI STABIA (NA), Viale Europa
102, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. , NAPOLI ROSA, NAPOLI
MADDALENA, NAPOLI FRANCESCO;

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

- intimati –

sul ricorso 31081-2007 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, in persona
del suo procuratore speciale Dott. IVANO CANTARALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente nonchè contro

ACAMPORA ERNESTO, ACAMPORA LORENZO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2931/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2006 R.G.N.
4961/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato ROBERTO PICARDI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale;
inammissibilita’, in subordine per il rigetto / del
ricorso incidentale condizionato.

2

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

FATTI DELLA CAUSA
l.

Con sentenza del 25.9.2003 il tribunale di Napoli

rigettò la domanda risarcitoria proposta, a seguito di
incidente stradale, da Lorenzo ed Ernesto Acampora nei
confronti di Alfonso Napoli e dell’assicuratrice società

2.- Gli attori soccombenti Acampora proposero appello, cui
resistette

la

Milano Assicurazioni

s.p.a.

(che

aveva

incorporato la S.I.S.).
Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
degli eredi di Alfonso Napoli, la corte d’appello partenopea
ha dichiarato improcedibile l’appello

ex

art. 348, primo

comma, c.p.c. per avere l’appellante prodotto, al momento
della sua tempestiva costituzione in data 5.11.2004, solo una
copia dell’atto d’appello e non anche l’originale,
tardivamente depositato invece il 28.12.2004. Ha anche
condannato gli appellanti alle spese del grado.
3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Lorenzo ed
Ernesto Acampora, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., che
propone ricorso incidentale condizionato, basato anch’esso su
un unico motivo illustrato pure da memoria..
Gli intimati Francesco, Maddalena e Rosa Napoli non hanno
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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3

S.I.S., che aveva resistito.

U4
1.- I ricorrenti \aeducono violazione e falsa applicazione
degli artt. 347, 348, 165, 168, 156 c.p.c., 73 e 74 disp. att.
c.p.c. per essere la pronuncia in contrasto coi principi
enunciati da Cass., n. 23027/2004, che ha detto applicabili al
giudizio di appello i principi enunciati da Cass. n.

1.1.

L’appello è manifestamente fondato sulla scorta del

consolidato principio – dal quale la corte d’appello s’è
drasticamente discostata – secondo il quale il deposito, al
momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una
copia dell’atto di appello notificato, anziché dell’originale
(depositato dopo la ,scadenza del termine prescritto per la
costituzione), non comporta la sanzione dell’improcedibilità
del gravame, in quanto non determina la nullità della
costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto
alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale
violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e
stabilendosi il contraddittorio con la notifica della
citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile ad alcuna
delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione
dell’appellante, previste tassativamente, quali cause
d’improcedibilità, dall’art.3 48 cod. proc. civ., nel testo
novellato dalla legge n. 353 del 1990

(ex coeteris,

Cass. nn.

23027/2004, 2744/2008, 18009/2008, 17666/2009, 23192/2010).
2.-

Va dunque esaminato il

ricorso incidentale

condizionato, col quale la sentenza è censurata per violazione

4

15777/2004 in riferimento al giudizio di primo grado.

e falsa applicazione degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c. nonché
per ogni possibile tipo di vizio della motivazione su fatto
decisivo per non essere stato l’originale dell’atto d’appello
depositato tempestivamente, ma oltre dieci giorni dopo
l’ultima notificazione.

principio enunciato nello scrutinio del ricorso principale.
3.-

Accolto il ricorso principale e rigettato

l’incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla stessa
corte d’appello in diversa composizione perché decida
sull’appello degli Acampora e liquidi anche le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa
e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli
in diversa composizione.
Roma, 25 giugno 2013

2.1.- La manifesta infondatezza del ricorso discende dal

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