Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19604 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19604 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 26451-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
CARUSO VINCENZO
– intimato—

avverso la sentenza n. 212/26/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29.7.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva
accolto l’appello di Vincenzo Caruso avverso la sentenza n. 232/5/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva respinto il ricorso

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 26451/2011

proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento IVA IRAP IRPEF
1999, con cui era stata recuperata l’imposta per mancato riconoscimento della
detraibilità di alcuni costi e di una fattura ritenuta relativa ad operazione
inesistente, nonché per irregolarità ai fini IVA della documentazione di cessioni
intracomunitarie ed esercizio abusivo di attività agricola, unitamente a quella di
artigiano, con ricavi non contabilizzati;

motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., «violazione degli artt. 38 comma 3 e 39 comma 1 lett. d) dpr
600/73 nonché degli artt. 2727 e ss. c.c.» laddove aveva affermato
l’insussistenza di validi riscontri agli elementi indiziari offerti dall’Ufficio;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio >> costituito dall’«effettiva sussistenza (e valenza ai fini
dell’accertamento fiscale) delle contestazioni mosse al contribuente dalla
Guardia di Finanza evincibili dal PVC e trasfuse nell’avviso di accertamento»;
il contribuente è rimasto intimato

CONSIDERATO CHE
1. le censure proposte dall’Ufficio ricorrente sono fondate;
2.1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione delle norme
di legge dianzi citate, lamentando che la CTR non aveva considerato che
l’avviso di accertamento era scaturito dalla verifica della Guardia di Finanza,
nel corso della quale era emerso che gli acquisti effettuati dal terzo Giovanni
Ferrazzano nell’anno 1999 dovevano ritenersi operazioni fittizie, essendo
cessata l’impresa di quest’ultimo in data 26.11.1996, non avendo il cedente
dimostrato la disponibilità delle merci vendute al contribuente

e non

essendo stati emessi i relativi documenti, sicché si trattava di presunzione
precisa, munita del carattere di gravità e precisione, che comportava la
legittimità dell’accertamento nei confronti del ricorrente e l’inversione
dell’onere della prova, tuttavia non assolto dal soggetto interessato;
2.2. il motivo è fondato, atteso che in tema di accertamento delle imposte
sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c),
consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza

2

l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due

R.G. 26451/2011

della dichiarazione risulta «dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti»; in tal caso, l’esistenza di attività non
dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con
conseguente inversione dell’onere della prova, come nella specie, spettando al
contribuente dimostrare – persino in presenza di scritture contabili
formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale (cfr. Cass.

2.3. sul punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo
giuridicamente corretto;
3.1. è altresì fondato il secondo motivo di ricorso;
3.2. la sentenza della CTR non ha infatti preso in considerazione le puntuali
contestazioni dell’Agenzia al contribuente, riportate nell’avviso di accertamento
ritualmente trascritto in ricorso, circa l’indeducibilità, per mancanza di
inerenza, delle spese carburante, spese viaggi autostrade, spese generali per
ristoranti e pernottamenti;
3.3. la CTR, ritenendole assorbite, risulta aver, quindi, del tutto tralasciato
le suddette circostanze (costituite dai rilievi dianzi illustrati), omettendo sul
punto qualsiasi motivazione;
4. in conclusione, il ricorso va accolto;
5.

di conseguenza la sentenza deve essere cassata in relazione ad

entrambi i motivi e la controversia, non potendo essere decisa nel merito, va
rinviata alla CTR della Puglia in diversa composizione , la quale procederà a
nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi espressi, oltre a
provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

n. 17005/2013, 28342/2005);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA