Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19604 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., RCS QUOTIDIANI SPA in persona del procuratore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato MALAVENDA CATERINA, che li rappresenta e difende,

giuste deleghe in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

K.B.O.H.I.;

M.M.;

UFFICIO GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1384/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 27.1.09,

depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La R.C.S. Quotidiani s.p.a. e M.P. hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13, avverso la sentenza del 29 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Milano li ha condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di K.B. e M.M..

Il ricorso è stato proposto nei confronti dei predetti e dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Nessuno degli intimati ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto in esso si allega espressamente che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 18 marzo 2009, ma di tale allegazione non si è data dimostrazione mediante la produzione di una copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, essendo stata prodotta soltanto una copia autentica priva di essa.

Viene all’uopo in rilievo il seguente principio di diritto: “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”, (Cass. sez. un. n. 9005 del 2008)”.

p. 2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide ed osserva che esse non sono in alcun modo superate dalla produzione effettuata dai ricorrenti dopo la notificazione della relazione.

Essa ha avuto ad oggetto, a loro dire, copia autentica della sentenza impugnata “corredata della relazione di notifica avvenuta in data 18 marzo 2009.

Ora, se tale produzione avesse avuto tale contenuto, sarebbe stata inidonea a superare il rilievo di improcedibilità, atteso che le Sezioni Unite hanno sottolineato che la produzione della copia autentica con la relata al più tardi deve avvenire nel termine previsto per il deposito del ricorso, cosa che i ricorrenti non hanno, evidentemente, considerato.

Peraltro, la produzione effettuata concerne in realtà la sentenza impugnata con la relazione di notificazione, in data 18 marzo 2009, della comunicazione del deposito della sentenza stessa da parte della cancelleria del Tribunale di Milano e, dunque, la comunicazione prescritta dall’art. 120 c.p.c. e non la notificazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, che suppone un’iniziativa di parte e non del cancelliere.

Nè, d’altro canto, i ricorrenti hanno dedotto di avere erroneamente indicato nel ricorso come notificata in data 18 marzo 2009 la sentenza, alludendo, invece, proprio alla sua comunicazione.

D’altro canto, i ricorrenti non sono comparsi per essere sentiti nemmeno all’adunanza in camera di consiglio della Corte, nella quale il Collegio avrebbe potuto chiedere chiarimenti circa l’eventuale errore che si è appena ipotizzato.

In tale situazione il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per come ritenuto dalla relazione.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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