Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19603 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19603 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 28439-2007 proposto da:
RIPANTI LORENZO, SARACCHINI MARIELLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.CASAL DE’ PAllI 148, presso lo
studio dell’avvocato FELICIANI WALTER, rappresentati
e difesi dall’avvocato LEONARDI RICCARDO giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1485

contro

INA ASSITALIA S.P.A. 00885351007, gia ASSITALIA LE
ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv.
MAURIZIO FUGGITTI, procuratore speciale

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

dell’Amministratore

Delegato

p.t.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio
dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e
difesa dall’avvocato BERTI RODOLFO giusta delega in
atti;

nonchè contro

TRIESTE & VENEZIA ASSICURAZIONI GENERTEL S.P.A. , PMM
DI PAOLTRONI MAURO E C S.A.S. ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 913/2006 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 10/08/2006 R.G.N. 3360/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.

Con sentenza n. 579/01 il giudice di pace di Ancona

rigettò la domanda risarcitoria proposta, a seguito di
incidente stradale, dalla PMM s.a.s. di Paoltroni Mauro e, in
accoglimento di quella riconvenzionale di Marinella Saracchini

Assitalia al pagamento di L. 1.945.320, nonché al pagamento
delle spese processuali sostenute dai convenuti e dalla s.p.a.
Trieste e Venezia assicurazioni, loro assicuratrice.
2.- Serracchini e Ripanti impugnarono la sentenza, dolendosi
che

le

spese

processuali

fossero

state

liquidate

nell’equivalente di C 841, anziché in E 3.604,71, come sarebbe
dovuto essere in relazione al valore della causa. Assitalia
eccepì l’inammissibilità dell’appello per tardività e si dolse
in via incidentale di essere stata condannata alle spese in
favore anche dell’assicuratrice dei convenuti.
Con sentenza n. 913/06 del 10.8.2006 il Tribunale di Ancona ha
dichiarato inammissibile l’appello principale ed ha accolto
quello incidentale, condannando Saracchini e Ripanti al

e Lorenzo Ripanti, condannò l’attrice e l’assicuratrice

pagamento della metà delle spese processuali del grado in
favore della PMM s.a.s. e compensandole per il resto, nonché
nel rapporto processuale tra appellanti in via principale ed
Assitalia.
3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Saracchini e
Ripanti affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria,
entrambi relativi alla dichiarata inammissibilità del loro

3

“\

appello, cui resiste con controricorso ma Assitalia s.p.a.
(incorporante anche di Assitalia).
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello di

Saracchini e Ripanti

(notificato il 4 ed il 5.11.2002) sulla

scorta dell’assunto

che ha detto costituire concorde

affermazione delle parti nelle rispettive comparse – che la
sentenza di primo grado

NN

era stata già oggetto di

impugnazione da parte dell’attrice soccombente PMM … e che
detta causa in appello fu iscritta al ruolo al n. 3334/01 RG
del Tribunale di Ancona e venne cancellata per inerzia delle
parti in data 24.9.2002 … “.
Il successivo appello proposto nella forma di appello
principale (da Saracchini e Ripetti) avrebbe dovuto essere
dunque proposto nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata nell’atto di appello notificato dalla PMM il
17.11.2001, poiché il termine breve (per Saracchini e Ripetti)
non sarebbe decorso solo nel caso in cui l’appello principale
(quello della PM) fosse stato notificato ma non iscritto a
ruolo. E’ citata Cass., n. 2250/1997.
2.-

Se ne dolgono i ricorrenti deducendo, col primo motivo,

violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 112, 333,
334, 325 e 326 c.p.c., nonché contraddittorietà della
motivazione e travisamento del fatto, per avere essi rinunciato
all’appello principale con atto notificato il 27.2.2002, sicché

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l.-

era errato il presupposto di fatto che la causa fosse stata
cancellata per inerzia delle parti.
2.1.- La censura è inammissibile, non essendo stata censurata

la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non sta nella
e ey’a cancellazione dal ruolo, ma nella circostanza

iscritta a ruolo (al n. 3334/01).
Vero o no che fosse stata, a seguito della rinunzia,
cancellata dal ruolo per inerzia delle parti (il che è, tra
l’altro, perfettamente compatibile con una rinuncia all’appello
notificata alle controparti e non seguita da ulteriore attività
processuale), ciò che ha determinato il tribunale alla
declaratoria di inammissibilità è stato il rilievo che, in
seguito al primo appello, la causa era stata iscritta a ruolo.
E sul punto non è mossa alcuna contestazione dai ricorrenti;
non, in particolare, sul principio enunciato dalla citata Cass.
n. 2250/1997, del quale la sentenza afferma di aver fatto
applicazione.
3.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione

o falsa applicazione degli artt. 333, 334, 325 e 326 c.p.c.,
nonché per contraddittorietà della motivazione e travisamento
del fatto.
Vi si afferma che non poteva sostenersi che la notifica
dell’appello principale aveva fatto decorrere il termine breve
per gli appellati che, in difetto di notificazione della
sentenza, avrebbero potuto impugnare nel termine lungo.

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che, a seguito dell’appello della PMM, la causa era stata

3.1.- La censura è infondata alla luce del principio enunciato

in sentenza – mediante il richiamo di Cass. n. 15687/2001 nel senso che nel sistema processuale vigente, l’impugnazione
proposta per prima determina la costituzione del rapporto
processuale, nel quale devono confluire le eventuali

del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea.
Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive
alla prima assumono necessariamente carattere incidentale,
siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè,
contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni
incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse
del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma
per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere
proposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod.
proc. civ.
Si tratta di principio assolutamente consolidato, affermato,
ex coeteris,

da Cass. nn. 3295/1993, 9862/1998, 3045/2000,

21745/2006, 10124/2009.
S’è inoltre chiarito – ed in sentenza è puntualmente affermato
– che l’appello proposto in via principale da chi, essendo
stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe
potuto proporre soltanto appello incidentale, non è
inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di
conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale,

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impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l’unità

purché depositato nel termine prescritto per quest’ultima
impugnazione.
Anche questo principio è assolutamente pacifico.
3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate non già in

ricorso, ma in base al valore pari alla differenza tra la somma
liquidata per spese dal giudice di pace (l’equivalente in lire
di C 841) e quella di C 3.604,71 che gli appellanti ritenevano
dovuta.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che
liquida in C 2.000, di cui 1.800 per compensi, oltre agli
accessori di legge.
Roma, 25 giugno 2013

base al valore di C 1.500 dichiarato nella parte finale del

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