Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19603 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19603 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 25650-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis

ricorrente

contro
COZZOLINO FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso dagli Avvocati
MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI giusta procura estesa a
margine del ricorso
controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 72/18/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21.7.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

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Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 25650/2011

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso o, in subordine, la trattazione del ricorso alla pubblica udienza

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana

sentenza n. 140/19/2008 della Commissione tributaria provinciale di Firenze
che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente
avverso avviso di accertamento con cui era stata recuperata l’imposta IRPEF
relativamente ad una plusvalenza su terreno oggetto di compravendita, e
veniva invece accolto il ricorso contro la cartella di pagamento in quanto
emessa sulla base di avviso di accertamento non definitivo;
in particolare, la CTR aveva dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo
del contribuente e lo aveva accolto, dichiarando altresì la carenza di
legittimazione passiva di Equitalia Cerit S.p.A.;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 22 DLGS 546/1992»
non avendo la CTR rilevato la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente
innanzi alla CTP;
con il secondo motivo ha denunciato, in via subordinata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 5 e 7 L. 448/2001 nonché dell’art. 81, comma 1, lett. b) TUIR»
per avere la CTR ritenuto che il possesso dei terreni al 10.1.2002 e la
perizia, datata 14.12.2002, prodotta dal contribuente, costituissero validi
presupposti di legittimità ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva nella
percentuale agevolata del 4%, non rilevando che la perizia dovesse essere
redatta necessariamente in data antecedente alla realizzazione della
plusvalenza (data della vendita del terreno – 23.5.2002);
il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza dei ricorso principale, formulando altresì

aveva parzialmente accolto l’appello di Federico Cozzolino avverso la

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ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo, lamentando, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., «nullità della sentenza per
violazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 546/1992»
per avere la CTR omesso di rilevare la mancata integrazione del
contraddittorio con la sorella del contribuente, Anita Cozzolino,
comproprietaria pro indiviso dei terreni oggetto della cessione a cui era

CONSIDERATO CHE
1. le censure proposte dall’Ufficio ricorrente sono infondate;
2.1. con riguardo alla prima censura, con cui l’Agenzia lamenta l’omesso
rilievo, da parte della CTR, della tardiva costituzione in giudizio del
ricorrente in primo grado sul presupposto che il ricorso non fu depositato,
nei 30 gg. successivi alla notifica, dianzi alla CTR adìta per essere stato
trasmesso, a mezzo posta, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Firenze e
non alla segreteria provinciale della CTP, si osserva che la CTR ha
preliminarmente accertato che il suddetto ricorso alla CTP di Firenze
(spedito con raccomandata del 22.1.2007) era stato «indirizzato
erroneamente all’Agenzia delle Entrate di Firenze anziché alla Commissione
Prov.le di Firenze; con la conseguenza che il portalettere …(aveva)…
recapitato il plico del ricorso all’indirizzo indicato in calce (Agenzia delle
Entrate), e non a quello indicato nella ricevuta di spedizione della
raccomandata (Commissione Prov.le)», affermando dunque che trattavasi
«chiaramente di un errore materiale, sia del contribuente-mittente che
delle Poste Italiane (che non …(avevano)… verificato la conformità degli
indirizzi)» e che tali «errori …(avevano)… comportato il mancato
ricevimento del ricorso da parte della segreteria della Commissione
tributaria nel termine dei 30 giorni, pur essendo risultato che il ricorso in
questione era stato di fatto spedito»; riteneva quindi la CTR che non
potesse applicarsi la sanzione di inammissibilità di cui all’art. 22 D.Lgs. n.
546/1992 poiché «nel caso in esame, il ricorso del contribuente, pur
essendo stato acquisito dalla Commissione Prov.le di Firenze tardivamente
(a causa dei predetti errori o disguidi), …(era)… stato egualmente trattato
nel merito, sia da parte del contribuente che dell’Agenzia delle Entrate con

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seguito l’avviso di accertamento in contestazione

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comparsa di costituzione del 2.3.2007. Pertanto, la tardività di acquisizione
del ricorso non …(aveva)… comportato alcuna lesione di diritti o interessi
della Amministrazione finanziaria, la quale … si …(era)… regolarmente
costituita e contestato anche nel merito; mentre il contribuente …(aveva)…
potuto egualmente esercitare il proprio diritto di difesa>>;
2.2. le affermazioni della CTR vanno esenti da censure atteso che, in

dell’indirizzo sulla busta è atto dell’ufficiale giudiziario, o comunque incombe
su di luì l’obbligo di controllarne l’esattezza (cfr. Cass. n. 1025/2005), e nel
caso di indirizzo errato e di conseguente mancata tempestiva notificazione,
come nella specie, la parte interessata può chiedere una nuova trasmissione
del plico con l’indirizzo esatto, mentre la data di notificazione dell’atto, al
fine di stabilirne la tempestività, va individuata in quella della prima
richiesta di notifica, non andata a buon fine per fatto ascrivibile all’ufficiale
giudiziario;
2.3. ne consegue che la notifica doveva ritenersi valida, trattandosi di
una semplice irregolarità, e va esclusa la tardività della successiva
costituzione in giudizio del ricorrente a causa del ritardo nella ricezione del
plico da parte della CTP in conseguenza dei disguidi non imputabili al
ricorrente;
3.1. è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso alla luce del
principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di
imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze
di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), 22 dicembre 1986, n. 917, per i
terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 legge 28
dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo
del costo o del valore di acquisto, quello alla data dell’I. gennaio 2002,
determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data
successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge
a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non
normativi, come le circolari amministrative (Cass. n. 19242/2016,
25721/2014, 11062/2013, 30729/2011);

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tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la compilazione

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3.2. nel caso di specie risulta dunque pacificamente accertato che la
perizia sia stata redatta in data 14.12.2002, entro il termine, a tal fine
fissato dalla legge (art. 7 L. 448/2001), del 16/12/2002;
4. per tutto quanto sopra esposto circa la correttezza in diritto della
decisione adottata il ricorso va interamente rigettato, assorbito l’esame del
ricorso incidentale condizionato, e l’Agenzia ricorrente condannata, in

liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’esame del
ricorso incidentale condizionato; condanna l’Agenzia ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi C 4.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

ossequio al principio di soccombenza, alla refusione delle spese processuali

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