Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19603 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27972/2018 proposto da:
A.K., rappresentato dagli avvocati Ferrara Alessandro e
Russo Jacopo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Caserta;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
A.K., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso avverso decreto del Tribunale di Napoli, in data 10 settembre 2018, di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, rilevando la scarsa credibilità del suo racconto (di essere stato vittima nel suo paese di azioni criminali a causa di un omicidio commesso dal fratello) e l’insussistenza di profili di rischio in caso di rimpatrio e di vulnerabilità personale. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Entrambi i motivi – il primo imputa al Tribunale di avere circoscritto indebitamente il perimetro della protezione umanitaria al pericolo di non-refoulment e il secondo di avere trascurato i rischi connessi al contesto socio-ordinamentale della Nigeria – sono inammissibili: il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni di legge per la protezione umanitaria in tutti i profili previsti dalla legge, risolvendosi il ricorso in un tentativo di ottenere una impropria rivisitazione di adeguati e incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019