Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19603 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LOMBARDIA 40,

presso lo studio dell’avvocato PARRINELLO MARCELLO (Studio Sorci-

Stagno D’Alcontres-Astone & Partners), che lo rappresenta e

difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE

71, presso lo studio dell’avv. PAOLO FALZEA, rappresentato e difeso

dall’avv. DI PIETRO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al ricorso per

cassazione notificato il 18.3.2009;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, S.S. (titolare dell’omonima

impresa), S.G., MMI ASSICURAZIONI SPA (già La

Nazionale Assicurazioni);

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

28.11.07, depositata il 04/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. P.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi avverso la sentenza del 4 gennaio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Messina ha pronunciato nella controversia in grado di appello avverso una sentenza resa dal Tribunale di Messina fra esso ricorrente, C.A., la Provincia Regionale di Messina, la MMI Assicurazioni s.p.a. (già la nazionale Assicurazioni), S. S. e S.G..

Al ricorso ha resistito con controricorso, peraltro meramente adesivo al ricorso, il S..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” … 3. Il ricorso appare inammissibile radamente per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e per quella del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

p. 3.1. Sotto il primo aspetto si rileva che il ricorso è strutturato in modo tale che, dopo l’indicazione delle parti, reca una espressa affermazione intesa ad annunciare la riproduzione integrale della sentenza “al fine di una migliore comprensione dello svolgimento dell’intera vicenda processuale nonchè dei motivi di decisione della Corte d’Appello di Messina. Quindi riproduce integralmente la sentenza impugnata in copia fotostatica e successivamente passa senz’alto all’esposizione dei due motivi su cui il ricorso si fonda.

In siffatta situazione viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “La prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso” (Cass. n. 4823 del 2009).

Principio espressamente condiviso nella motivazione da Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, che si è occupata del caso del ricorso confezionato con la spillatura di tutti gli atti del processo di merito, ivi compresa la sentenza impugnata.

D’altro canto, se si consentisse l’assolvimento del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa relativamente alle fasi di merito tramite la riproduzione nel ricorso della sentenza impugnata si commetterebbe un errore, perchè potrebbe accadere che la sentenza a sua volta non rechi affatto in modo sufficiente quella esposizione, onde bisognerebbe distinguere il caso che la rechi da quello in cui non la rechi. Non solo: posto che l’ordinamento onera il ricorrente in cassazione di produrre con il ricorso copia autentica della sentenza impugnata sarebbe contraddittorio ammettere che il requisito possa essere soddisfatto dall’inserimento della sentenza nel ricorso e non anche dalla lettura separata della sentenza.

p. 4. – Quanto alla causa di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., essa sussiste sotto un duplice aspetto.

Il ricorso espone due motivi, il primo di “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c.”, il secondo di “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c.”, ma nessuno di essi si conclude con la formulazione del quesito di diritto. Il ricorso, viceversa, espone dopo la fine dell’illustrazione del secondo motivo due distinti quesiti senza preoccuparsi di correlarli ad uno dei due motivi. In tal modo, dovrebbe essere la Corte ad effettuare tale collegamento, il che assumerebbe una impropria funzione vicaria dell’onere del ricorrente.

Tra l’altro solo il primo contiene un riferimento normativo che permetterebbe di supporne il collegamento con il primo motivo.

In ogni caso, se anche il primo quesito si raccordasse al primo motivo ed il secondo al secondo motivo, entrambi, per la loro formulazione si presenterebbero del tutto astratti e privi di conclusività.

Il primo quesito, infatti, è del seguente tenore: “Dica l’Ecc.ma Corte, preliminarmente, se al caso di specie debba trovare applicazione la norma di cui all’art. 2051 c.c.. Dica quindi se, le oggettive ed intrinseche caratteristiche di pericolosità della strada chiusa al pubblico transito, abbiano assunto il ruolo di elemento causale concorrente nella verificazione del fatto lesivo patito dal sig. P.M., e per l’effetto se la Provincia regionale di Messina sia soggetto corresponsabile nella verificazione del sinistro”.

Il secondo quesito è del seguente tenore: “Dica l’Ecc.ma Corte, preliminarmente, se nel caso di specie, la condotta omissiva colposamente tenuta dalla Provincia Regionale di Messina, ampiamente risultante dagli accertamenti compiuti nel corso dei due diversi gradi del giudizio di merito ed attestati nella sentenza della Corte di Appello di Messina di cui qui si chiede la parziale cassazione, costituisca causa concorrente con la condotta del sig. C. nella verificazione dell’evento lesivo patito dal ricorrente P. tale da determinare una corresponsabilità dell’ente provinciale ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.

Entrambi i quesiti sono astratti, là dove suppongono che la conseguenza in diritto postulata sarebbe desumibile da non meglio indicate emergenze istruttorie, sicchè in realtà non pongono alcun quesito, ma invitano a ricercare nelle dette imprecisate emergenze l’eventuale giustificazione di quanto postulato.

Inoltre sono privi di conclusi vita, nel senso che non dicono qual sia stato l’errar in indicando compiuto dalla sentenza impugnata.

Al riguardo, si osserva che l’art. 366 bis c.p.c., quando esige(va) che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, sì che risulti evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto è giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Si aggiunge, comunque, che la lettura dei motivi, se si superassero le rilevate cause di inammissibilità, ne paleserebbe un’altra, rappresentata dalla mancata individuazione delle specifiche motivazioni della sentenza impugnata con cui sarebbero state commesse le due violazioni di norme di diritto. Nel primo motivo, infatti, si fa un generico rinvio alla pagina tredici della sentenza impugnata e nel secondo non se ne fa nessuno”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso che il C. ha aderito alle argomentazioni del ricorrente e, dunque, l’esito del ricorso non determina soccombenza nei suoi riguardi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA