Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19603 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5702/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

nonchè A.A. e A.T., in proprio e

nella qualità di soci della suddetta (OMISSIS) s.r.l.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci n. 14, presso

l’avvocato Hernandez Federico, rappresentati e difesi dagli avvocati

Andreoni Pierpaolo, Russi Domenico, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Faraone Vittorio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del

curatore Dott.ssa R.N., elettivamente domiciliata in Roma,

viale Mazzini n. 6, presso l’avvocato Lupis Stefano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Conti Domenico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. (OMISSIS), A. e A.T. impugnano per cassazione la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società stessa, a sua volta emessa dal Tribunale di Vasto con pronuncia n. 3/2013, dopo avere dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata sempre da tale società.

Contro il ricorso resiste il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., che ha depositato apposito controricorso; e pure resiste, con proprio controricorso, la s.r.l. F.C., creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

I ricorrenti e il Fallimento hanno anche depositato memorie.

Il ricorso, formulato dalla (OMISSIS) s.r.l. e da A. e A.T., propone tre motivi.

Il primo motivo è espresso dall’assunto che “il presunto credito in dipendenza del quale era stato dichiarato il fallimento, previo rigetto della domanda di concordato, era insussistente, ovvero inesigibile al momento della presentazione dell’istanza di fallimento”, con connessa violazione della L.Fall. artt. 5 e 6.

Il secondo e il terzo motivo muovono dalla constatazione che la società (OMISSIS) ha presentato istanza di concordato preventivo in pendenza di istanza di fallimento presentata da un creditore, per assumere che la società, se è stata sentita nell’ambito del procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento, non lo è stata per contro nel contesto della procedura concordataria, con connesso pregiudizio del relativo diritto di difesa, specie L.Fall., ex art. 162.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso dev’essere respinto.

Il primo motivo sembra contestare – in relazione alla posizione della s.r.l. F.C., presentatore dell’istanza a cui è poi seguita la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) – la legittimazione L.Fall., ex art. 6, e la sussistenza dello stato di insolvenza.

Peraltro, la contestazione, che viene nel concreto svolta nei confronti del preteso credito della s.r.l. F.C., risulta non rispettare il necessario requisito di specificità ex art. 366 c.p.c.. In effetti, tale contestazione si limita a indicare un'”insussistenza” o un'”inesigibilità” del credito vantato da tale società, assumendo le due situazioni come del tutto equivalenti ai fini della sentenza dichiarativa. E trascura, altresì, di tenere conto di quanto riscontrato dalla sentenza della Corte territoriale nel richiamare i motivi di reclamo che erano stati formulati dagli attuali ricorrenti; e cioè che, secondo tale formulazione, “l’ammontare del credito paventato è ben superiore a quello effettivo”, in quanto “il credito portato al ricorso andava dimezzato in ordine all’importo de credito”.

A parte questo, va ancora rilevato che la sentenza della Corte territoriale ha riscontrato la sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) pure facendo in via autonoma riferimento alle risultanze dello stato passivo (sull’utilizzabilità dello stato passivo, in sede di reclamo, per la dimostrazione dell’insolvenza, v. Cass., 6 dicembre 2006, n. 19141; Cass., 4 maggio 2011, n. 9760).

Il secondo e il terzo motivo risultano infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la “declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo…, non richiede ulteriori adempimento procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest’ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione fallimentare gli è noto” (Cass., 18 dicembre 2015, n. 25587); “ove sia stata presentata una proposta di concordato in bianco… va rispettato l’obbligo di audizione del debitore L.Fall., ex art. 162 comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito” (Cass., 22 giugno 2016, n. 12957). Cfr. altresì, in proposito, Cass., 27 maggio 2013, n. 13083; Cass., 6 maggio 2014, n. 9730.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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