Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19602 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9973/2018 proposto da:
O.P.U., rappresentato dall’avvocato Ferrara Alessandro;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno Commissione Territoriale di Foggia per il
riconoscimento della protezione internazionale;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
O.P.U., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli, in data 27 febbraio 2018, che ha rigettato la sua istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto dello stesso Tribunale, in data 12 dicembre 2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso è inammissibile per un duplice profilo.
In primo luogo, il provvedimento impugnato con il quale il Tribunale ha negato la sospensione dell’efficacia del decreto di rigetto della domanda di protezione, a norma D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non è impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione, analogamente al provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, a norma dell’art. 373 c.p.c. (Cass. n. 10540 del 2018, n. 13774 del 2015, n. 16537 e 17647 del 2009).
In secondo luogo, è venuto meno l’interesse al ricorso in esame, diretto a sospendere l’efficacia del decreto di rigetto della domanda di protezione, essendo quest’ultimo stato annullato da questa Corte con sentenza n. 2062 del 2019.
Il ricorso è inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019