Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19602 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 422/2015 proposto da:

Curatela Fallimento (OMISSIS) s.p.a., proc. 106/03 Tribunale Latina,

in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma Via G.G. Belli, 27 presso lo studio dell’avvocato Gian Michele

Gentile, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Olympus Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcello Prestinari

15, presso lo studio dell’avvocato Patrizia Marino, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Fabio Perani, in

forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2817/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda notificata il 12/5/1999 Olympus Italia s.r.l. (di seguito: Olympus) promosse nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. (di seguito: (OMISSIS)) la procedura arbitrale prevista dall’art. 11 del contratto del (OMISSIS), tra di loro intercorso, che le aveva attribuito la veste di distributrice esclusiva per vendita e commercializzazione dei prodotti (OMISSIS), accessori e ricambi per tutto il mondo, esclusi gli USA, per ottenere la dichiarazione di inefficacia del recesso comunicatole da (OMISSIS), l’accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa della concessionaria e la sua conseguente condanna alla restituzione degli anticipi versati per complessive Lire 432.000.000 per l’acquisto dei prodotto e relativi accessori e ricambi.

Si costituì (OMISSIS), chiedendo il rigetto delle avversarie domande e la condanna di Olympus al risarcimento di tutti i danni provocati per effetto dell’inadempimento, indicati in oltre 10 miliardi di Lire.

Con successiva memoria Olympus chiese la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori somme per danno emergente (lancio promozionale delle macchine) e mancato utile per complessive Lire 6.048.121.744.

In data 11/2/2000 fu emesso il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo il 17/3/2000. Il lodo accolse le domande di Olympus, dichiarando l’illegittimità del recesso comunicato da (OMISSIS) il 9/4/1999, dichiarò risolto di diritto ex art. 1454 c.c. il contratto di distribuzione del (OMISSIS), condannò (OMISSIS) a versare a Olympus la somma di Lire 432.000.000 per restituzione acconti e di Lire 1.000.000.000 a titolo di risarcimento dei danni, liquidato in via equitativa, nonchè a consegnare un macchinario, ponendo a carico di (OMISSIS) le spese del procedimento arbitrale e quelle legali di controparte.

2. Avverso il predetto lodo propose impugnazione (OMISSIS) con atto notificato il 20/4/2000 dinanzi alla Corte di appello di Roma a cui si oppose Olympus, eccependone inammissibilità e infondatezza.

Con sentenza del 30/4/2002 la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo inesistente la notifica effettuata presso il domicilio eletto da Olympus nel giudizio arbitrale e non presso la sua sede sociale.

3. (OMISSIS) impugnò tale decisione con ricorso per cassazione, a cui resistette Olympus; nel frattempo in data 7/7/2003 (OMISSIS) venne dichiarata fallita dal Tribunale di Latina e Olympus fu ammessa al passivo fallimentare per Euro 4.384,00 in via privilegiata e per Euro 676.375,12 in via chirografaria.

Con sentenza n. 2243 del 2007 la Corte di Cassazione accolse il ricorso di (OMISSIS), ritenendo sanato il vizio di notifica per effetto della costituzione in giudizio di Olympus, con rinvio alla Corte di appello di Roma.

4. Riassunto il giudizio ad opera di Olympus, previa costituzione della curatela del Fallimento (OMISSIS) che ha riproposto le richieste avanzate dalla società (OMISSIS) in bonis, con sentenza del 5/5/2014 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo, compensando le spese del giudizio di cassazione e condannando il Fallimento (OMISSIS) alla refusione delle spese del grado.

La Corte di appello ha premesso che l’impugnazione del lodo arbitrale configura un atto a critica limitata, nel quale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, analogamente al ricorso per cassazione, e ha sottolineato che per la natura rescindente del giudizio solo il rispetto di tale regola consente la verifica giudiziale della ricorrenza dei casi di impugnabilità ex art. 829 c.p.c.; solo nella seconda fase, ossia nell’eventuale giudizio rescissorio, al giudice dell’impugnazione è consentito procedere alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte e con valutazione nel merito; la Corte di appello ha quindi aggiunto che dal ricorso doveva emergere la norma giuridica asseritamente violata dagli arbitri, preciso onere posto a carico della parte impugnante.

Secondo la Corte romana nessuno dei motivi dedotti dalla (OMISSIS) e poi coltivati in sede di rinvio dal Fallimento soddisfaceva i requisiti pretesi dalla legge.

5. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento (OMISSIS) con atto notificato il 22/12/2014, svolgendo un unico articolato motivo.

Con atto notificato il 30/1/2015 ha proposto controricorso Olympus, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso il Fallimento ricorrente denuncia mancanza totale di motivazione della sentenza impugnata e sostiene che la Corte territoriale aveva evitato di affrontare il merito delle sue deduzioni sancendo l’inammissibilità per carenza di specificità dei motivi di impugnazione proposti, che invece erano chiari, specifici e analitici.

Il ricorrente espone il contenuto dei singoli motivi di impugnazione a suo tempo proposti, giudicati inammissibili dalla Corte capitolina, e richiede a questa Corte di rivedere il contestato giudizio di inammissibilità.

2. La presente controversia verte in materia di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto, consentita dall’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 24 che ne ha ristretto significativamente l’ambito di ammissibilità; la nuova normativa è applicabile dal 2/3/2006, ai sensi dell’art. 27, comma 4 citato decreto, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla sua entrata in vigore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui la Corte territoriale si è conformata nell’assunto di principio, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale – che esige una critica vincolata ed è proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c. – vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma; inoltre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Pertanto, le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonchè l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Sez.1, 18/10/2013, n. 23675).

V’è da aggiungere che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l’accertamento dei fatti e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito sindacare la logicità della motivazione, nè la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti (Sez.6, 21/04/2017, n. 10127); la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Sez.1, 12/11/2018, n. 28997; Sez.1, 12/09/2014, n. 19324).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto il ricorrente che reagisce avverso la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di impugnazione da lui proposto, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice dell’impugnazione e sufficientemente specifico, invece, il motivo sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di impugnazione, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 – 01 Sez. L, n. 23420 del 10/11/2011, Rv. 619464 – 01; Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 – 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019, Rv. 655594 – 01; Sez. U, n. 156 del 09/01/2020, Rv. 656657 – 01).

3. Con il primo motivo di impugnazione del lodo (OMISSIS), dedicato al tema della “doppia veste dell’ing. L.”, (OMISSIS) aveva lamentato che gli arbitri, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un accordo inter partes sulle previsioni di acquisto per gli anni 1999 e 2000 e della conseguente violazione da parte di Olympus, tale da giustificare il recesso per giusta causa, non avessero considerato che l’ing. L.A., amministratore delegato di Olympus e consigliere di amministrazione di (OMISSIS), intervenuto al consiglio di amministrazione di (OMISSIS) del 22/12/1997 approvando il programma di acquisto esposto in quella sede, fosse comparso ed avesse agito anche nella veste di amministratore delegato di Olympus, così accettando il programma.

La Corte di appello ha rilevato che nel motivo (OMISSIS) non aveva indicato la norma di diritto violata nel ricondurre la partecipazione a quella riunione e le manifestazioni di volontà ivi espresse dall’ing. L. alla sola veste di consigliere di (OMISSIS).

La parte ricorrente non indica quale fosse la regola violata e le ragioni della sua violazione nella decisione arbitrale; del resto la lettura del motivo, riprodotta in ricorso alle pagine 11 e seguenti, non consente di opinare diversamente dalla Corte territoriale.

Il Fallimento (OMISSIS) richiede così inammissibilmente alla Corte di legittimità un nuovo accertamento di fatto e una diversa valutazione di merito circa la condotta posta in essere in quell’occasione dell’ing. L., volti ad ascriverle valore di manifestazione di volontà negoziale per Olympus, e non già di mera espressione di voto quale consigliere di (OMISSIS), che vorrebbe fondare su di un complessivo apprezzamento del significato della partecipazione dell’ing. L. al C.d.a. di (OMISSIS).

4. Con il secondo motivo di impugnazione del lodo, dedicato al tema del recesso ad nutum, (OMISSIS) aveva lamentato che gli arbitri avessero ritenuto inefficace il suo recesso anche come mero recesso ad nutum, a causa del mancato versamento del corrispettivo penitenziale previsto dal contratto in difetto di giusta causa.

La Corte di appello ha rilevato che nel motivo (OMISSIS) non aveva indicato la norma di diritto violata dagli arbitri nel qualificare la dichiarazione di recesso manifestata da (OMISSIS) come recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2, comma 2, del contratto e comunque che non esisteva alcun altro atto di recesso, neppure allegato da (OMISSIS), sicchè l’affermazione degli arbitri circa la inefficacia di un ipotetico recesso ad nutum era stata effettuata meramente ad abundantiam.

Il Fallimento ricorrente insiste nel sostenere che il motivo di impugnazione del lodo deduceva errata interpretazione della clausola contrattuale, che imponeva la qualificazione dell’unico atto di recesso quantomeno come recesso discrezionale e che l’accordo, recante patto contrario all’art. 1373 c.c. non condizionava la legittimità del suo esercizio al pagamento del corrispettivo.

Anche in questo caso la parte ricorrente non indica quale fosse la regola di diritto violata e le ragioni della sua violazione nella decisione arbitrale.

Del resto la lettura del motivo, riprodotto in ricorso alle pagine 18-19, rende evidente la mancanza di deduzione di una violazione o falsa applicazione di legge nella doglianza formulata da (OMISSIS), che invece ha dissentito dall’interpretazione offerta dagli arbitri sia alla dichiarazione di recesso (da essi ritenuto per giusta causa e non ad nutum), sia alla clausola contrattuale in proposito. A tal riguardo, nella motivazione concorrente formulata ad abundantiam gli arbitri avevano ritenuto che la previsione del recesso ad nutum, comunque non manifestato, era subordinata al pagamento del corrispettivo penitenziale ex art. 1373 c.c., comma 3.

E’ quindi il caso di ricordare che secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l’interpretazione resa dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto. Pertanto non è consentito sindacare la logicità della motivazione, nè la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti (Sez.6, 21/04/2017, n. 10127).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Sez. 1, n. 13511 del 08/06/2007, Rv. 600401 – 01).

5. Con il terzo motivo di impugnazione del lodo, dedicato alla questione della condanna a consegnare la macchina (OMISSIS), numero (OMISSIS), (OMISSIS) aveva lamentato che gli arbitri non avevano considerato che la macchina era stata acquistata da Olympus per la vendita ad un cliente cinese come da fattura del (OMISSIS); che (OMISSIS) aveva provveduto a imballare la macchina in due containers senza ricevere il debito pagamento; che solo successivamente Olympus aveva deciso di girare l’apparecchio all’Università di Udine, ponendo in essere una modifica unilaterale del contratto, non consentita; che infatti i tempi di pagamento nei rapporti fra (OMISSIS) e Olympus in base al contratto di distribuzione si modellavano sui tempi di adempimento previsti nel contratto con il terzo acquirente;

che la modifica di destinazione della macchina aveva comportato uno slittamento dei termini originari di pagamento, non accettata da (OMISSIS).

La Corte di appello ha rilevato che nel lodo impugnato non vi era alcun riferimento alla circostanza in questione relativa al cambiamento di cliente finale e ha negato l’ammissibilità della censura perchè fondata su di un sostrato fattuale estraneo a quello accertato e preso in esame dagli arbitri.

La ricorrente ammette che il lodo non contiene alcun riferimento alla circostanza in questione, ma osserva che gli arbitri avevano ritenuto ininfluenti le osservazioni di (OMISSIS) circa la mancata comunicazione da parte di Olympus di modalità, tempi e condizioni di vendita praticate al cliente e avevano sostenuto che (OMISSIS) non potesse pretendere di esserne informata, se non nel caso in cui Olympus avesse mancato di provvedere al pagamento nei termini pattuiti; invece, secondo il contratto, la questione non era affatto ininfluente perchè (OMISSIS) aveva interesse a conoscere il cliente finale per il collegamento del contratto con costui all’incasso del prezzo di vendita e ai suoi tempi.

Il motivo è defocalizzato ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla mancanza nel lodo del riferimento al cambiamento di destinazione della macchina in questione e comunque appare incongruente con lo stesso tenore della decisione arbitrale, che, a quanto riferisce la stessa parte ricorrente, aveva considerato irrilevante il cambio di destinazione e di cliente finale, a meno che Olympus si fosse rifiutata di onorare i termini di pagamento nel rapporto con (OMISSIS) inizialmente pattuiti, cosa questa che non risulta dedotta e tantomeno dimostrata.

6. Con il quarto motivo di impugnazione del lodo dedicato alla condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di acconto, (OMISSIS) aveva lamentato che gli arbitri avessero commesso “eguale errore” e sostiene che le somme avrebbero dovuto essere compensate con quella ancora dovute da Olympus per la (OMISSIS), numero di serie (OMISSIS).

La Corte di appello ha rilevato che il motivo nella sua prima parte era del tutto incomprensibile, perchè il preteso “eguale errore” non poteva neppure essere decrittato con riferimento al motivo precedente; quanto alla compensazione, la censura è stata ritenuta priva di specificità e autosufficienza per la mancata indicazione delle somme oggetto di compensazione e comunque per la mancata deduzione in sede arbitrale, essendo stata per la prima volta sollevata in sede di impugnazione del lodo.

Le censure sono inammissibili.

In primo luogo, il Fallimento ricorrente non indica e tantomeno rende comprensibile il significato del richiamo a quell'”eguale errore” rimasto oscuro per la Corte territoriale.

In secondo luogo, il ricorrente riconosce di non aver proposto la domanda di compensazione nel giudizio arbitrale “non essendo assolutamente in discussione il diritto di (OMISSIS) a che tale macchinario venisse comunque pagato” e recrimina sul fatto che il lodo non si è pronunciato sul punto e sul conseguente interesse di (OMISSIS) di lamentare la mancata pronuncia in sede di impugnazione.

E’ evidente che non vi può essere omessa pronuncia su di una domanda non proposta ed è ancor più evidente che la domanda non può essere introdotta in sede di impugnazione del lodo per nullità.

Non vi è poi motivo di ritenere che il silenzio del lodo, determinato da assenza di domanda sul punto mettesse in discussione il diritto di (OMISSIS) al pagamento del macchinario.

7. Con il quinto motivo di impugnazione del lodo dedicato alla liquidazione equitativa del risarcimento del danno a favore di Olympus, (OMISSIS) aveva lamentato l’arbitrarietà e il difetto assoluto di motivazione della liquidazione in una somma pari a una volta e mezzo le erogazioni da parte di Olympus in due anni di contratto (Euro 700.000).

7.1. La Corte di appello, premesso che (OMISSIS) non aveva contestato l’esistenza dei presupposti per la valutazione equitativa ma solo la commisurazione della liquidazione, eccessiva e immotivata, ha ritenuto che la motivazione non fosse totalmente mancante in considerazione del riferimento contenuto nel lodo al principio di prevedibilità del pregiudizio di cui all’art. 1225 c.c.

La Corte territoriale ha anche aggiunto che (OMISSIS) aveva mancato di fornire elementi e argomenti che avrebbero dovuto condurre a una diversa liquidazione, peraltro attinente solo al quantum e si era invece limitata ad addurre circostanze del tutto inidonee, come l’entità dei corrispettivi versati da Olympus nel periodo di vigenza contrattuale.

7.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, è ammessa impugnazione per nullità del lodo che non ha i requisiti indicati nell’art. 823 c.p.c., nn. 5), 6), 7).

L’art. 823, n. 5), esige che gli arbitri espongano sommariamente nel lodo i motivi della decisione.

E’ quindi ammissibile l’impugnazione del lodo che manchi in modo assoluto di motivazione; il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823, n. 3 cit. codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Sez. 6 – 1, n. 12321 del 18/05/2018, Rv. 649065 01; Sez. 1, n. 28218 del 18/12/2013, Rv. 629281 – 01; Sez. U, n. 24785 del 08/10/2008, Rv. 604881 – 01; Sez. 1, n. 8529 del 23/06/2000; Rv. 537935 – 01; Sez. 1, n. 7588 del 17/07/1999, Rv. 528712 – 01; Sez. 1, n. 5371 del 11/04/2001, Rv. 545822 – 01; Sez. 1, n. 7600 del 05/06/2001, Rv. 547281 – 01).

7.3. Nella fattispecie la decisione arbitrale era effettivamente del tutto carente di motivazione in ordine alla quantificazione dell’importo del risarcimento del danno, liquidato equitativamente nella somma di Lire 1.000.000.000.

Se è pur vero che l’impugnazione dispiegata da (OMISSIS) non revocava in dubbio l’ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., gli arbitri non erano esonerati dal motivare, sia pur sommariamente, circa l’entità del ristoro accordato alla parte danneggiata, in guisa da rendere comprensibile il percorso argomentativo che presiedeva alla valutazione.

L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090 del 15/03/2016, Rv. 639029 – 01); la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorchè non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Sez. 3, n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 – 01; Sez. L, n. 12318 del 19/05/2010, Rv. 613621 – 01).

Il lodo sul punto recita “In merito a tale ultimo punto nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento il risarcimento del danno andrebbe valutato ai sensi dell’art. 1225 c.c., in ossequio al principio di prevedibilità del pregiudizio. Avendo la possibilità di determinare in via equitativa il danno (cosa che, come si è detto, non è punto in contestazione) il Collegio ritiene equa la somma di un miliardo di lire”.

La motivazione della liquidazione era del tutto inesistente, sia perchè, diversamente da quanto osservato dalla Corte il riferimento iper-generico all’art. 1225 c.c. è formulato preliminarmente e in antitesi all’affermata possibilità di liquidazione equitativa, sia perchè la norma citata si limita a disporre che se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, così consentendo nel caso di inadempimento doloso il risarcimento del danno imprevedibile, sia, infine e soprattutto, perchè manca qualsiasi riferimento alle particolarità del caso concreto che imprimessero una qualche valenza determinativa alla prevedibilità del pregiudizio.

7.4. Tuttavia la Corte di appello ha addotto una seconda ratio decidendi, a pagina 7 dell’impugnata sentenza, affermando che non era sufficiente la mera deduzione del vizio di mancanza di motivazione, ma era necessario che ad essa si accompagnasse l’indicazione degli elementi e degli argomenti logici trascurati dalla decisione impugnata che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione; in questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto che (OMISSIS) non avesse adeguatamente provveduto in tal senso, poichè si era limitata a porre in rilievo una circostanza del tutto inidonea, ossia l’entità degli acquisiti di Olympus nel biennio comparata al danno liquidato, poichè doveva aversi riguardo a tutte le componenti del danno risarcibile, incluso il mancato guadagno.

7.5. Il Fallimento ricorrente non censura con il proprio ricorso il principio di diritto a cui la Corte di appello ha dichiarato di attenersi ed anzi accede alla sua logica per assumere di aver fatto riferimento all’entità del corrispettivo penitenziale previsto per il caso di recesso ingiustificato (30% dell’ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi tre anni).

Il Fallimento, tuttavia, non dimostra di aver formulato tale deduzione ai fini della liquidazione risarcitoria ed anzi dal testo dell’atto di impugnazione del lodo riprodotta a pag. 6 del ricorso si desume invece che il riferimento a tale corrispettivo è stato effettuato a tutt’altro fine (e cioè nella prospettiva della qualificazione del recesso di (OMISSIS) come ad nutum).

8. Nessuna censura specifica è contenuta nel ricorso del Fallimento quanto alla decisione in punto sesto motivo di impugnazione relativamente alla condanna alle spese di lite e di funzionamento del collegio, ritenuto generico e inammissibile e rivolto contro statuizione non bisognosa di motivazione.

9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 art. 1, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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