Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19602 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FARMACIA LOJACONO DI LOJACONO FRANCESCO & C. SNC in persona

del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZU’ CARLO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIOMEDICA FOSCAMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1771/2007 del TRIBUNALE di MESSINA del

30.10.07, depositata il 03/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

PINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, gradatamente, improcedibile per inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Sotto il primo aspetto, si osserva che con l’unico motivo di ricorso (concluso da quesito di diritto) si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2”, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente – e sia pure implicitamente – considerato ammissibile l’appello, mentre la sentenza del Giudice di Pace, risalente al 29 marzo 2004, sarebbe stata ricorribile per cassazione, in quanto a decisione secondo equità ratione valoris.

Ora, nel ricorso si indica che l’azione introduttiva della controversia venne proposta con citazione notificata il 13 maggio 2002 e di essa si riproducono le conclusioni, ma non si riproduce il contenuto, particolarmente quanto alla causa petendi. Inoltre, quanto alla sentenza del Giudice di Pace, si riproduce il dispositivo, nel cui punto 1 parimenti si fa rinvio alla narrativa della citazione nel dichiarare la s.p.a. Biomedica Foscama tenuta a sostituire farmaci scaduti a favore della qui ricorrente.

Di entrambi gli atti nel ricorso non si precisa se siano stati prodotti in questa sede di legittimità e dove, siccome impone l’art. 366 c.p.c., n. 6, quando si riferisce alla indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.

In particolare, questa norma (sulla quale si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. (ord.) n. 22485 del 2009; e, con specifico riferimento agli atti processuali, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; da ultimo Cass. n. 4201 del 2010) avrebbe imposto – quale precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione – sia la riproduzione del contenuto della citazione quanto alla causa petendi, sia della relata di notificazione della citazione stessa per stabilire quale regime dell’art. 113 ad essa si applicasse, tenuto conto la modifica dell’art. 113 c.p.c., comma 2, da parte del D.L. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2003 e del contenuto della sentenza de qua per far constare l’assenza di una pronuncia da parte del Giudice di Pace quanto alla regola di decisione adottata (ciò, agli effetti indicati da Cass. sez. un. n. 13917 del 2007 (secondo cui: “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere dopo la modifica dell’art. 113 c.p.c., comma 2, da parte del D.L. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2003 la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.”).

Quanto all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, lo si nota ad abundantiam, i detti atti processuali avrebbero dovuto – ferma la indicazione specifica nei detti sensi – essere effettivamente prodotti a pena di improcedibilità.

E’ appena il caso di rilevare che lo scrutinio del motivo, senza la possibilità per la Corte di riscontrare il contenuto dei detti atti processuali, è impossibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione e, quanto alle argomentazioni della memoria, rileva innanzitutto che essa non si preoccupa di confrontarsi con i precedenti citati nella relazione.

In secondo luogo, essa trascura di considerare il rilievo che la relazione ha attribuito nella specie all’art. 366 c.p.c., n. 6, anche sotto il tradizionale (id est anteriore all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6) contenuto del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo del ricorso per cassazione, pur deducente vizio di violazione di norme sul procedimento (cioè quello che ritiene necessario la trascrizione del contenuto dell’atto processuale funzionale alla dimostrazione dell’error in procedendo:

fra le tante, si veda Cass. n. 12239 del 2007).

In terzo luogo, argomenta che nella specie l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, avrebbe riguardato atti processuali e non documenti, ma la norma si riferisce anche agli atti processuali ed i precedenti citati nella relazione ne danno conto.

In quarto luogo, sostiene che la citazione di primo grado non potrebbe che trovarsi nel fascicolo di primo grado allegata al fascicolo di primo grado che sarebbe stato depositato unitamente al ricorso e, dunque, sarebbe rintracciabile e per questo sarebbe indicato a sufficienza. Al riguardo, è sufficiente osservare che il requisito dell’art. 366, n. 6, essendo requisito di c.d. contenuto- forma del ricorso ed essendo previsto a pena di inammissibilità, deve risultare dal ricorso e non può essere integrato attraverso un’attività della Corte svolta aliunde, perchè la norma vuole evitare proprio che la Corte debba essere costretta a tale attività, che, tra l’altro, quando viene compiuta è di incerto esito, comporta tempo (contro il principio della ragionevole durata del processo, specie in presenza di una contingenza che vede la Corte notoriamente di una mole di ricorsi del tutto anomala per una Corte di legittimità, siccome evidenzia il panorama mondiale delle Corti Supreme) e lo è senza contraddittorio, atteso che nel processo di cassazione l’istruzione è quasi del tutto assente.

Si aggiunga che la presenza di un atto del processo di primo grado nel giudizio di appello è del tutto eventuale, siccome hanno evidenziato i precedenti citati nella relazione.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

p. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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