Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19602 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 09/07/2021), n.19602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13172-2018 proposto da:

P.A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

AURELIANA, 2, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4543/2016 del TRIBUNALE di AREZZO,

depositato il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., lo ha ammesso al concorso in relazione a maturati compensi professionali escludendo però la prededuzione;

la causa è stata avviata alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità del ricorso;

devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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