Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19602 del 09/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 09/07/2021), n.19602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13172-2018 proposto da:
P.A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V.
AURELIANA, 2, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 4543/2016 del TRIBUNALE di AREZZO,
depositato il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
l’avv. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., lo ha ammesso al concorso in relazione a maturati compensi professionali escludendo però la prededuzione;
la causa è stata avviata alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità del ricorso;
devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021