Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19601 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5462-2012 proposto da:

M.C., R.D., R.F., nella qualità

di eredi di R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 7032, presso l’avvocato GOGGIAMANI DIMITRI, rappresentati

e difesi dall’avvocato ASSISI ALDO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ATERP AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI

VIBO VALENTIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 55,

presso l’avvocato MARIA GIUSEPPINA LO IUDICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO COLACI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI SAN CALOGERO, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO CRUPI, giusta procura speciale autenticata dal Segretario

Generale dott. A.D. del Comune il (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 333/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. ASSISI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente COMUNE DI SAN CALOGERO, l’Avvocato F. CRUPI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente ATERP di VIBO VALENTIA, l’Avvocato A.

ROMBOLA’, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 7 novembre 1988, R.G. ha convenuto in giudizio lo IACP e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa di un fondo, nel Comune di San Calogero, irreversibilmente trasformato per la realizzazione di case popolari, senza che il decreto di esproprio fosse emesso nei termini.

Il convenuto IACP della Provincia di Catanzaro, costituitosi, ha dedotto che il decreto di esproprio era stato emesso in pendenza del termine di occupazione legittima, prorogato ex lege, ed ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di San Calogero, ritenendolo unico legittimato passivo.

Il suddetto Comune si è costituito, deducendo l’esclusiva legittimazione passiva dello IACP.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza non definitiva, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ATERP della Provincia di Vibo Valentia (succeduto allo IACP), l’illegittimità dell’occupazione e la responsabilità del Comune di San Calogero e, con sentenza definitiva, lo ha condannato al pagamento di euro 314.457,38, oltre all’indennità di occupazione legittima, determinata in Euro 94.33,89.

Il Comune ha proposto appello, deducendo, tra l’altro, la legittimità della procedura espropriativa, conclusasi con la realizzazione dell’opera pubblica e la tempestiva pronuncia del decreto di esproprio.

Il gravame del Comune di San Calogero è stato accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 24 marzo 2011, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima. La Corte ha confermato la statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’ATERP di Vibo Valentia e all’esclusiva legittimazione del Comune; ha ritenuto che il termine quinquennale di occupazione legittima, decorrente dalla data di immissione in possesso (16 giugno 1983) e scadente il 16 giugno 1988, fosse stato prorogato ex lege al 16 giugno 1991, per effetto del D.L. n. 901 del 1984, art. 5 bis conv. in L. n. 42 del 1985, e D.L. n. 534 del 1987, art. 14 conv. in L. n. 47 del 1988, e il decreto di esproprio tempestivamente emesso il 14 giugno 1991, non rilevando che nel quinquennio l’opera fosse stata ultimata; di conseguenza, non era ravvisabile la fattispecie dell’occupazione illegittima; la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima doveva essere proposta nel procedimento in unico grado di opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione gli eredi R., sulla base di un motivo, cui si oppone l’ATERP di Vibo Valentia con controricorso; il Comune di San Calogero ha discusso la causa all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall’ATERP, è infondata: premesso che la sentenza impugnata è stata notificata il 13 dicembre 2011, il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, scadente in un giorno di sabato, l’11 febbraio 2012, è stato prorogato al lunedì. successivo, 13 febbraio 2012, giorno in cui il ricorso per cassazione è stato spedito tempestivamente per la notifica, a norma del quinto comma dell’art. 155 c.p.c., introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 che è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, purchè si tratti (come nel caso in esame) di termine scadente dopo la sua entrata in vigore, in data 4 luglio 2009 (cfr. Cass. n. 310 del 2016, n. 27048 del 2014).

Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 834 c.c., D.L. n. 901 del 1984, art. 5 bis e D.L. n. 534 del 1987, art. 14, della L. n. 2359 del 1865, art. 13 nonchè della L. n. 865 del 1971 e vizio di motivazione, per non avere considerato che l’opera pubblica era stata completata prima del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza, ma oltre la scadenza del termine (30 settembre 1983) stabilito per il compimento dei lavori, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13 con deliberazione comunale del 20 novembre 1981, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che quest’ultima era divenuta inefficace, non rilevando la proroga legale del termine che era intervenuta quando i lavori erano stati già ultimati entro il quinquennio dall’immissione in possesso, avvenuta il 16 giugno 1983.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Esso è inammissibile laddove, come rilevato dall’ATERP, introduce una causa petendi volta a dimostrare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, il carattere usurpativo dell’occupazione, stante l’asserita perdita del potere espropriativo da parte della P.A. – nuova e diversa rispetto a quella esposta nel giudizio di merito, nel quale, a fondamento della prospettata occupazione appropriativa, era stata dedotta l’inapplicabilità della proroga legale del termine di occupazione legittima, disposta dalle disposizioni sopra indicate, in ragione del fatto che l’opera pubblica era stata già completata tempestivamente nel quinquennio. Il richiamo alla durata della dichiarazione di pubblica utilità, operato dai ricorrenti per la prima volta in questa sede, è inammissibile, richiedendo un accertamento di fatto, precluso dinanzi al giudice di legittimità, in ordine alla determinazione (della scadenza) dei quattro termini di cui alla L. del 1865, art. 13 (v. Cass. n. 4201 del 2009), avendo questa Corte più volte affermato che l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità consegue alla scadenza di tutti e quattro i suddetti termini (v., tra le tante, Cass. del 2009 cit., n. 10251 del 2002).

Il motivo è anche infondato, laddove sostiene l’inapplicabilità della proroga legale dell’occupazione, disposta dal D.L. n. 901 del 1984, art. 5 bis conv. in L. n. 42 del 1985, e D.L. n. 534 del 1987, art. 14 conv. in L. n. 47 del 1988, stante l’intervenuta realizzazione dell’opera. Questa Corte, invece, ha chiarito che la proroga legale del termine dell’occupazione d’urgenza opera nonostante si sia già verificata l’irreversibile trasformazione dell’area occupata, sicchè, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null’altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l’emanazione del decreto di espropriazione di un’area che continua ad appartenere all’originario proprietario (v. Cass. n. 556 del 2010, n. 2962 del 2003).

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del Comune di San Calogero; sussistono giusti motivi per compensarle nel rapporto con l’ATERP, la cui costituzione nel presente grado di giudizio è stata conseguenza di una scelta processuale del medesimo ente, il cui difetto di legittimazione passiva, accertato nel giudizio di merito, non è stato censurato nel ricorso per cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2100,00, a favore del Comune di San Calogero, e le compensa nel rapporto con 1’ATERP di Vibo Valentia.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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