Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19601 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19601 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10472/2012 R.G. proposto da
Ze 1-n

MIRARCHI DANTE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio
Scicchitano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Emilio Faà di Bruno n. 4.
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente EQUITALIA SUD SPA (già EQUITALIA GERIT SPA)
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sezione n. 29, n. 170/29/11, pronunciata il 22/03/2011, depositata
1’11/05/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.

Data pubblicazione: 24/07/2018

FATTI DI CAUSA
Dante Francesco Mirarchi, odontoiatra, ricorre, con due motivi, nei
confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e di
Equitalia Sud Spa, rimasta intimata, per la cassazione della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) in epigrafe che, in
controversia concernente l’impugnazione di due cartelle di pagamento

la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Il giudice d’appello ha ravvisato la sussistenza dell’autonoma
organizzazione dell’attività odontoiatrica del professionista che, pur
esercitando la propria attività presso strutture di proprietà di terzi, aveva
remunerato collaboratori, effettuato ammortamenti e sostenuto spese
documentate e deducibili, in misura superiore al minimo richiesto per
l’esonero dall’IRAP.
Il contribuente ha depositato una memoria ex art. 380-bis cod. proc.
c iv.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Motivi di ricorso: «Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa,
insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 3, 4 e
8, e s.m.i.».
Si denuncia il vizio motivazionale della decisione della CTR che ha
affermato l’esistenza di un’autonoma organizzazione, quale presupposto per
l’applicazione al professionista dell’IRAP, senza dare conto delle ragioni del
proprio convincimento, ferma l’allegazione del contribuente di avere svolto
la propria attività a supporto di altri professionisti, presso le strutture
organizzative di questi ultimi, senza avere clienti propri e senza sostenere
spese, per beni ammortizzabili, diverse (e di maggiore importo) rispetto a
quelle strettamente necessarie per l’esercizio della professione.
Si fa valere, altresì, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR
nel ravvisare l’esistenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” nel
caso di utilizzo, anche solo pro quota, di fattori organizzativi altrui.

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r.g. n. 101.72/2012
Cons. est. Riccardo Guida

relative all’IRAP dovuta per gli anni d’imposta 2004 e 2005, ha confermato

1.1. I due rilievi critici, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi, sono fondati.
Occorre dare continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa
Corte che, di recente, pronunciandosi sul requisito dell’autonoma
organizzazione”, quale presupposto dell’IRAP, hanno espresso il seguente
principio di diritto: «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il

446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile
dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non
eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In
applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di
merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale
dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi).» (Cass. sez.
un. 10/05/2016, n. 9451).
In altri termini, perché ricorra l’autonomia organizzativa è necessario:
a) che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia,
quindi, inserito in strutture organizzative altrui; b) che impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo

l’id quod plerumque accidit,

il minimo

indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; c)
oppure che si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.
Occorre, in sintesi, che l’attività del professionista sia supportata da un
apparato produttivo, vale a dire da una combinazione di fattori produttivi
non trascurabili, capaci di conferire un valore aggiunto, un quid plurís, alla
sua potenzialità lavorativa.
Nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione di questo
principio di diritto e, conseguentemente, è incorsa in un vizio motivazionale,
laddove, con espressioni assertive e senza dare conto delle ragioni del
proprio convincimento, è giunta a una simile, perentoria, conclusione:
«D’altronde parte appellante, nei propri modelli dichiarativi, risulta avere
effettuato compensi a terzi ed ammortamenti, sostenendo altresì spese
documentate e deducibili, in misura ben superiore al minimo richiesto per
l’esonero dall’IRAP, ai fini cioè della dimostrazione dell’inesistenza di

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r.g. n. 10472/2012
Cons. est. Riccardo Guida

presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n.

un’attività autonomamente organizzata.» (cfr. pagg. 2, 3 della sentenza
impugnata).
La sentenza impugnata, nel conformarsi alla regola di diritto sopra
enunciata, avrebbe dovuto esaminare, in modo approfondito, la linea
difensiva del professionista, per poi prendere motivatamente posizione sulle
deduzioni del contribuente: di avere svolto una mera attività di

altrui; di avere acquistato beni strumentali in misura trascurabile, senza
superare il minimo indispensabile per l’esercizio della propria attività; di non
essersi avvalso del lavoro altrui in misura eccedente l’impiego di un
dipendente con mansioni esecutive.
2. Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento del
ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in
diversa composizione, per il nuovo esame della vicenda, nel rispetto del
principio di diritto sopra richiamato e anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018

IL/Direttole

trli

collaborazione a favore di altri professionisti, presso strutture organizzative

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