Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19601 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13212-2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA nn. 18-20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del sostituto Dott. PATRONE IGNAZIO, il

quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto depositato il 14.10.2017 D.B., cittadino (OMISSIS), impugnava l’ordinanza del Tribunale de L’Aquila con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, con il quale era stata respinta la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di Appello de L’Aquila, con la sentenza oggi impugnata n. 939/2017, emessa nella contumacia del Ministero dell’Interno, rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.B. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato una prima volta alla camera di consiglio del 9.5.2019, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 15821/2019, con la quale è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità nei confronti del Ministero dell’Interno, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendo stata inizialmente eseguita la notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, è necessario osservare che il ricorrente non ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, contenuto nell’ordinanza interlocutoria di cui alla premessa in fatto, regolarmente comunicata al ricorrente stesso in data 12 giugno 2019.

Da tanto deriva l’improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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