Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19600 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19600 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26277/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro
BIANCO GABRIELLA

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, sezione n. 22, n. 64/22/10, pronunciata il 1°/07/2010,
depositata il 12/08/2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di
Gabriella Bianco, rimasta intimata, per la cassazione della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR) in epigrafe che in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento,
relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, che recuperavano a tassazione, ai

Data pubblicazione: 24/07/2018

fini IRPEF e addizionali degli enti locali, crediti in sofferenza iscritti, nel
rendiconto economico della sua impresa individuale, tra le poste attive come
“crediti svalutati”, ma poi dedotti, sul piano fiscale, oltre il limite annuo dello
0,50% previsto dall’art. 106 TUIR – ha accolto l’appello della contribuente.
Il giudice d’appello ha affermato che l’art. 101 TUIR non offre
indicazioni specifiche su come vanno contabilizzate le perdite su crediti e,

caso di fallimento del debitore, mentre l’art. 106 TUIR prevede il diverso
meccanismo della rettifica del valore di una massa di crediti, ponendo
precisi limiti alla loro deducibilità.
In forza di queste considerazioni preliminari, la CTR ha ritenuto
ineccepibile il comportamento della contribuente che, compiendo una scelta
prudenziale, ha dedotto il credito senza attenersi alle prescrizioni dell’art.
106 TUIR (che pone dei limiti alla deducibilità fiscale dei crediti in
sofferenza), riguardante la diversa ipotesi della svalutazione generica di una
massa di crediti.
Il Procuratore generale Giovanni Giacalone ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso perché manca
la prova dell’avvenuta notifica alla resistente tramite produzione
dell’apposita cartolina di ricevimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del giudizio perché l’intimata non si è costituita.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018

residente
citti)

ancora, che queste ultime sono interamente deducibili, come accade nel

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