Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19600 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29215/2017 proposto da:

T.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Gilardoni Massimo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Procura Generale presso la Corte di

Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1221/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 20.01.2016, T.K., cittadino del Gambia, impugnava dinanzi il Tribunale di Brescia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale di quella sussidiaria e di quella umanitaria.

Esponeva di essere nato a (OMISSIS), di essere di religione musulmana e di aver vissuto a (OMISSIS), con la propria famiglia, dove svolgeva la professione di insegnante di inglese a (OMISSIS).

Un giorno intervenuto per separare due alunni, ne aveva picchiato uno con pugni e bastonate, e questi, in conseguenza di tali percosse era rimasto paralizzato.

Era stato pertanto arrestato dalla polizia locale, imprigionato e costretto ai lavori forzati. Dopo due mesi era uscito dal carcere, ma con l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia in attesa del processo.

Successivamente era fuggito dal proprio paese, transitando per la Libia ed era giunto, da ultimo, in Italia.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 4 aprile 2016 rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria nonchè la protezione umanitaria;

la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1221/2017, confermava le statuizioni di prime cure.

Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, T.K..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 Cedu, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, omettendo di valutare la situazione generale del Pakistan ed il progetto formativo cui il ricorrente partecipava della fondazione servizi Gardesani, nonchè la documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa Onlus “L’Albero”.

In primo luogo occorre evidenziare che il ricorrente è cittadino del Gambia, essendo nato a (OMISSIS), pertanto il riferimento contenuto nell’epigrafe del motivo alla situazione generale del Pakistan deve ritenersi un mero errore materiale, dovendo ritenersi che la censura sia riferita alla mancata valutazione della situazione del suo paese di origine.

Il motivo è inammissibile, per genericità.

Come questa Corte ha già affermato la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica, coerente ed adeguata, che il racconto del richiedente non fosse credibile, sulla base di una pluralità di elementi tutti indicati in motivazione e tale valutazione non è stata censurata in modo specifico dal ricorrente, che si sofferma su circostanze del tutto generiche ed inidonee ad incidere sull’articolato apprezzamento del giudice di merito, che, come già evidenziato, ha in radice escluso la credibilità del racconto.

Anche con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, ferma l’inapplicabilità al caso di specie del dl 113/2018 conv. nella L. n. 132 del 2018 (Cass. 4890/2019) si rileva la genericità della censura, unicamente fondata sulla omessa valutazione della documentazione attestante l’inserimento lavorativo ed il percorso di integrazione.

Si osserva al riguardo che la mancata credibilità del racconto svolge un ruolo rilevante anche ai fini della protezione umanitaria, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili essa dev’essere correlata alla condizione personale che ha determinato le ragioni della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Va inoltre rilevato che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando isolatamente ed astrattamente il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di una generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)(Cass. 17072/2018).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Rilevato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA