Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19600 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2008 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO del

30.5.08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 296 depositata il 18.6.2008 rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a.

avverso la sentenza del giudice di pace di Mirabella Eclano, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di C.G., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il 27 e 28.9.2003, in quanto la parte convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa a lei non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale, ovvero non imputabile al terzo produttore, al cui adempimento essa Enel Distribuzione si era impegnata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1- 2-3-9.13, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1218 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1-2-3-9.13, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 3.

Con i suddetti due motivi, assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale, che nella suddetta data il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel distribuzione s.p.a. per la zona in questione, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.

Lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che essa appellante non aveva fornito la prova che la mancata fornitura dell’energia era stata determinata dalla mancanza di energia sulla rete nazionale, pur avendo richiesto di fornire tale prova testimoniale in primo grado, mentre non ve ne era bisogno per assenza di contestazione della parte attrice, e pur non essendo stata ammessa tale prova dal giudice di pace, perchè si trattava di fatti notori e non contestati.

3.1. I suddetti motivi, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente fondati. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9, 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).

Pertanto la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre la s.p.a. GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

3.2. Neppure può ritenersi sussistere una responsabilità dell’Enel distribuzione s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dal tribunale nel produttore dell’energia), a norma dell’art. 1381 c.c..

Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 12118/1992) la promessa del fatto del terzo da vita ad un’obbligazione autonoma di facere (e non di garanzia, data la necessaria estraneità del terzo), nel senso di adoperarsi affinchè il terzo assuma l’obbligazione promessa, a fronte della quale il promittente risponde per il solo fatto che il terzo non si obblighi o non esegua il comportamento considerato. Nella fattispecie la parte attrice non ha mai assunto che la convenuta Enel distribuzione avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si obbligasse direttamente nei confronti dell’utente a somministrare energia elettrica.

4. Per potersi affermare la responsabilità dell’Enel distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che nel giorno 28.9.2003 il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel distribuzione, nella zona in questione. Se invece, secondo l’assunto della ricorrente, era pacifica tra le parti in primo grado l’esistenza di un black-out su gran parte della Rete nazionale e segnatamente sulla cabina primaria della zona in questione, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile alla convenuta, con conseguente rigetto della domanda. Il ricorso va, quindi, accolto.” 5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al tribunale di Ariano Irpino, in diversa composizione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, al tribunale di Ariano Irpino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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