Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19600 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24481-2012 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FRANCESCO SIACCI, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GIUSSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TUDOR,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DANIELE MORO”, (già ENTE

DI ASSISTENZA DANIELE MORO) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VITO DI TRAPANI e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/04/2012, R. G. N. 139/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO TUDOR;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trieste, pronunziando sull’impugnazione di G.M., originaria ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado la quale aveva respinto la domanda intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 22 marzo 2002 e, in parziale accoglimento della domanda relativa all’illegittimo demansionamento, condannato la convenuta Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Daniele Moro” (già Ente di assistenza “Daniele Moro”) al risarcimento del solo danno biologico con esclusione del danno alla professionalità.

2. La sentenza impugnata, per quel che ancora rileva, premesso che il danno alla professionalità, come quello biologico ed esistenziale, non si configura quale conseguenza automatica dell’inadempimento datoriale, ha ritenuto che, correttamente, il primo giudice aveva escluso il diritto a tale ristoro, sul rilievo, non adeguatamente contrastato nell’atto di gravame, che la lavoratrice, in relazione all’accertato demansionamento, nulla aveva allegato in ordine al concreto pregiudizio sofferto, in termini di prospettive occupazionali o di carriera. Quanto al licenziamento, la sentenza di secondo grado ha condiviso la valutazione del primo giudice rilevando che correttamente questi aveva ritenuto la responsabilità della G. per le condotte oggetto di addebito (costituite dall’effettuazione da apparecchio telefonico aziendale nella disponibilità della lavoratrice di una notevolissima quantità di telefonate dirette ad utenze estranee all’ambito lavorativo) sulla base della sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. e dell’esame diretto del fascicolo penale acquisito al giudizio di primo grado, ha, inoltre, evidenziato che la G. neppure aveva inteso allegare le eventuali ragioni che l’avrebbero, in tesi, indotta, pur sapendosi innocente, ad accedere al patteggiamento. Ha quindi ritenuto che la mancata previsione del fatto oggetto di addebito nel codice disciplinare risultava irrilevante atteso che il carattere illecito dello stesso era immediatamente percepibile in quanto contrario al cd. minimo etico e a norme di carattere penale; in questa prospettiva pienamente giustificata risultava la valutazione di prime cure relativa alla irreparabile lesione del vincolo fiduciario; la laboriosità dell’accertamento dei fatti integranti la condotta addebitata, rendeva, inoltre, tempestiva, secondo un necessario criterio di relatività, la contestazione dell’addebito, non essendo state neppure revocate in dubbio le varie fasi, analiticamente rievocate dal primo giudice, dell’accertamento che aveva condotto alla contestazione dell’illecito; parimenti era da escludere la genericità della contestazione in quanto alla stessa era stato allegato il tabulato di tutte le telefonate effettuate, nel corso dell’anno 2001, dall’utenza interna nella disponibilità della G. di talchè agevolmente questa avrebbe potuto sceverare i numeri effettivamente riconducibili a contatti di servizio da quelli ad essi estranei; correttamente il primo giudice aveva disatteso la eccezione di tardività del licenziamento formulata dalla G. sulla base del disposto dell’art. 29 del contratto collettivo previsione non risultante in concreto applicabile alla fattispecie in esame; l’affissione del codice disciplinare, peraltro non necessaria in presenza di condotta configurante reato, era stata confermata dalla prova orale; neppure sussisteva la denunziata violazione dell’art. 30 del contratto collettivo che imponeva la sospensione del procedimento disciplinare sino alla pronunzia della sentenza penale definitiva, atteso che il procedimento penale non era in corso al momento del procedimento disciplinare ma era nato solo in esito alla trasmissione degli atti alla Procura da parte dell’Ente datore di lavoro.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, G.M.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Cost. e degli artt. 2103, 1218, 1226, 2043, 2697 e 2698 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso che il danno alla professionalità ed alla carriera costituisse conseguenza automatica della violazione da parte datoriale degli obblighi di cui all’art. 2103 cod. civ., violazione integrante altresì lesione di interessi costituzionalmente garantiti e protetti dagli artt. 1 e 2 Cost..

2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Cost., degli artt. 2103, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Ha censurato la decisione per avere ritenuto non assolto l’onere di puntuale allegazione e prova del danno professionale ed a tal fine ha richiamato il ricorso di primo grado nei brani di pertinenza; si è quindi doluta della mancata utilizzazione di elementi presuntivi al fine della ricostruzione del pregiudizio sofferto.

3. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare degli artt. 2118 e 1375 cod. civ., della L. n. 604 del 1966, art. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 29 ccnl applicabile nonchè vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Ha censurato la decisione per omessa pronunzia sulle censure intese a far valere la pretestuosità del licenziamento il quale, come confermato dalla prova orale, rappresentava il momento finale di una complessiva condotta vessatoria posta in essere dall’ente datore di lavoro e finalizzata all’allontanamento della lavoratrice in un’ottica di riduzione dei costi. Ha inoltre criticato il giudice di appello per non avere rilevato l’errore del giudice di prime cure nel fondare la valutazione di legittimità del licenziamento non su un autonomo accertamento bensì sulla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. la quale non contiene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alcun accertamento dei fatti e della responsabilità capace di far stato nel giudizio civile. In questa prospettiva ha sostenuto che le emergenze della prova orale e documentale non consentivano di riferire con certezza ad essa lavoratrice le telefonate ad utenze estranee all’ambito lavorativo essendo risultata la possibilità anche per altri dipendenti dell’ente di accedere nel locale nel quale era collocato l’apparecchio telefonico. Ha quindi contestato la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva agli addebiti alla luce della contrattazione collettiva applicabile, evidenziando che nel caso di specie era stata adottata – allorquando non era stato neppure avviato un procedimento penale – la massima sanzione espulsiva che il contratto collettivo ancorava alla sola ipotesi di sentenze penali passate in giudicato.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. Sezioni U. 24/3/2006 n. 6572, con la quale è stato chiarito che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita – lesione che, per l’appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso – è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturito e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa; con riferimento al danno alla professionalità è stato, in particolare, precisato che, potendo esso consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, tale pregiudizio non può essere riconosciuto se non se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio in ordine all’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo; analogamente, della perdita di chances, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, occorre la specificazione di quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, risultavano frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. (v. in termini, fra le altre, sulla necessità di concreta allegazione del pregiudizio subito in presenza di assegnazione a mansioni inferiori, Cass. 30/9/2009 n. 20980; Cass. 26/1/2015 n. 1327, Cass. 18/1/2017 n. 1178).

5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

5.1. Premette il collegio di ritenere superabile la eccezione di inammissibilità, formulata da parte controricorrente sul rilievo che con il motivo in esame vengono proposte doglianze congiuntamente riconducibili sia al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 sia al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (V. Cass. 23 settembre 2011 n. 19433), in quanto nell’ambito della relativa illustrazione è comunque dato distinguere la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto. (Cass. 12/9/2012 n. 15242).

5.2. Ciò posto si osserva che, se l’assunto di parte ricorrente in merito alla possibilità di pervenire all’accertamento del pregiudizio sofferto sulla base di un ragionamento presuntivo è sicuramente coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionannento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (v. tra le altre, Cass. 19/9/2014, n. 19778, Cass. 10/4/2010, n. 8893), questo non esclude, comunque, la necessità di specifica allegazione da parte del lavoratore degli elementi di fatto sui quali fondare la valutazione presuntiva, valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 cod. proc. civ. non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (v., tra le altre, Cass. Sezioni U. 3/2/1998 n. 1099).

5.3. Nel caso di specie, come ritenuto dal primo giudice, con statuizione confermata dal giudice di secondo grado, tale onere di allegazione non è stato assolto. Il relativo accertamento si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sorretto da motivazione congrua ed adeguata (v., tra le altre, Cass. 09/09/2008 n. 22893) avuto riguardo al contenuto della originaria domanda, riportato in ricorso nei brani di pertinenza (pagg. 40 e 41 del ricorso per cassazione) dai quali emerge che la deduzione della esistenza del danno professionale del quale è chiesto il ristoro non è corredata da alcuna specifica indicazione di circostanze di fatto relative alle caratteristiche concrete del bagaglio professionale della lavoratrice, alla possibilità di perdita o deterioramento dello stesso in conseguenza del mancato esercizio delle mansioni di originaria adibizione, alle potenzialità occupazionali e di carriera, in tesi pregiudicate dalla illegittima condotta datoriale.

6. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato.

6.1. Deve preliminarmente essere respinta, per le medesime ragioni illustrate con riferimento al precedente motivo, la analoga eccezione di inammissibilità formulata dalla parte controricorrente in punto di proposizione congiunta di censure attinenti alla violazione di norme di diritto e di accordi collettivi e al vizio di motivazione.

6.2. Nel merito delle singole censure si osserva, quanto alla deduzione relativa alla omessa pronunzia sul motivo di gravame inteso a far valere la pretestuosità dell’intimato licenziamento,doglianza riconducibile, in base alla relativa illustrazione, alla violazione dell’art. 112 c.p.c., pur in difetto di formale enunciazione nella rubrica del motivo (sulla non vincolatività della configurazione formale del motivo di ricorso, v. Cass. 03/08/2012 n. 14026, Cass. 05/04/2006 n. 7882, Cass. 18/03/2002 n. 3941), che il vizio denunziato deve ritenersi insussistente ove si consideri che l’accertamento operato dal giudice di merito in punto di effettività delle condotte addebitate alla lavoratrice e della loro idoneità a determinare irreparabile lesione del vincolo fiduciario ha comportato la implicita reiezione della domanda della odierna ricorrente intesa a far valere la esistenza del motivo illecito del licenziamento, domanda incompatibile con l’impostazione logico- giuridica della pronunzia sul punto (Cass. 04/10/2011 n. 20311, Cass. 26/01/2016 n.1360, Cass. 14/01/2015 n. 452, Cass. 10/05/2007 n. 10696).

6.3. Le ulteriori deduzioni formulate dalla parte ricorrente incentrate sulla non corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti in punto di pretestuosità del licenziamento risultano inammissibili in quanto intese a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. (Cass. 06/04/2011 n. 7921, Cass. 23/12/2009 n. 27162, Cass. 05/10/2006 n. 21412).

6.4. La censura con la quale si investe l’accertamento relativo alla condotta addebitata che si assume fondato esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento in sede penale non risulta pertinente alle effettive ragioni del decisum. La sentenza impugnata, infatti, non ha fondato il proprio accertamento in ordine alla riferibilità alla G. delle condotte ascritte esclusivamente sulla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ma ha confermato la ricostruzione di prime cure sia dando atto che il giudice di primo grado aveva comunque verificato la condotta della lavoratrice anche in esito al diretto esame del fascicolo del giudizio penale acquisito al giudizio di primo grado, sia evidenziando che la G. non aveva in alcun modo spiegato le ragioni per le quali, pur sapendosi innocente, aveva inteso aderire al patteggiamento. Tali elementi, ulteriori rispetto alla sentenza di patteggiamento, non risultano in alcun modo investiti da critica, conseguendone la inidoneità della censura articolata alla valida impugnazione della decisione sul punto.

6.5. La deduzione di parte ricorrente intesa a contestare la stessa possibilità di configurare quale indiscutibile elemento di prova la sentenza penale di patteggiamento, oltre ad essere genericamente articolata è comunque da disattendere essendo la decisione impugnata coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.), potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 30/01/2013 n. 2168, Cass. 8/1/2008 n. 132, Cass. 29/3/2017 n. 8132). In questa prospettiva è stato altresì precisato che la valenza probatoria nel giudizio disciplinare della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. del 20/7/2011, n. 15889, Cass. Sezioni U. 20/9/2013 n. 21591). In conseguenza la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza (v. Cass. 2168/2013 cit. Cass. 29/2/ 2016 n. 3980, Cass. 19/9/2016 n. 18324).

6.6. Le ulteriori deduzioni intese a contrastare l’accertamento del giudice di appello mediante richiamo alla prova orale e documentale dei gradi di merito risultano inammissibili alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v., tra le altre, v. Cass. 7/1/2014 n. 91, Cass. 2/7/2008 n. 18119, Cass. 11/7/2007 n.15489, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 20/10/2005, n. 20322).

6.7. La censura avente ad oggetto la valutazione di proporzionalità del licenziamento, censura articolata sub specie di violazione della norma collettiva – art. 29 c.c.n.l. – in tema di graduazione delle sanzioni disciplinari, deve essere dichiarata, in via assorbente, inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale colui che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, nel rispetto delle norme previste dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) il duplice onere, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass., 12/12/2014 n. 26174, Cass. Sez. U. 3/11/2012 n. 22726, Cass. Sez. U. 11/4/2012 n. 5698, Cass. 7/2/2011 n. 2966). Parte ricorrente si è, infatti, sottratta agli oneri prescritti non avendo specificato se il testo integrale del contratto collettivo era stato prodotto nel fascicolo d’ufficio delle fasi di merito (non risultando lo stesso allegato in via autonoma al ricorso per cassazione) e non avendo riprodotto il contenuto integrale della disposizione collettiva alla base della censura articolata.

6.8. Parimenti inammissibile è la censura con la quale è investita la ritenuta tempestività della contestazione essendo la valutazione delle circostanze di fatto, destinate a giustificare o meno il ritardo, secondo, comunque, un criterio di necessaria relatività, rimessa al giudice di merito (Cass. 25/01/2016 n. 1248, Cass. 12/01/2016 n. 281 cit.,Cass. 9/8/2013 n. 19115, Cass. 01/07/2010 n. 15649). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta tempestività della contestazione ancorandola ad una serie di parametri che la rendono del tutto logica e conforme alle indicazioni di questa Corte.

7. Le spese i lite sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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