Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1960 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1960 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 29236/07 proposto da:

Salvatore INCARBONE ( c.f.: NCR SVT 57P27 F0650);
Marianna INCARBONE ( c.f. : NCR MNN 61M53 F065Q )
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giampiero Russo in forza di procura a
margine del ricorso ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Elio Siggia in
Roma, via Cardinal De Luca n. 22
-Ricorrenti –

Contro
Concetta INCARBONE (c.f.: NCR CCT 65A46 F065R)
rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Barlettelli, giusta procura speciale autenticata
nelle sottoscrizioni con atto del 28 novembre 2013 del notaio Gaspare Mazzara di

Caltanissetta ; elettivamente domiciliata nello studio della medesima in Roma, via Della
Bufalotta n. 174
– Controzicorrente

o3

contro la sentenza n.67/2007 della Corte di Appello di Caltanissetta,
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Data pubblicazione: 29/01/2014

4

– depositata il 16 marzo 2007 e notificata il 28 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’ 11 dicembre 2013
dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Giampiero Russo per le parti ricorrenti, che ha concluso per

Udito l’avv. Patrizia Barlettelli per la controricorrente, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Salvatore e Marianna Incarbone con atto notificato il 27 dicembre 1996, citarono
innanzi al Tribunale di Gela Concetta Incarbone chiedendo che fossero rimossi i
manufatti — una veranda, uno scivolo ed una scala in muratura- posti dalla convenuta
sul tracciato di una servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, in favore di un
proprio fondo; in particolare lamentarono che con tali opere lo spazio di manovra per
l’accesso ai loro garages , prima dell’ampiezza di quattro metri, si fosse ridotto a meno
di un metro; la convenuta , nel costituirsi, affermò che le opere erano state realizzate
prima dell’atto di divisione con il quale erano stati assegnati a ciascuno i rispettivi fondi
ed era stata costituita la servitù; rilevò inoltre che esse erano state rese necessarie per
l’immutazione dello stato dei luoghi posto in essere dalle parti attrici, di cui chiesero, in
via riconvenzionale, la condanna al ripristino della situazione de qua antea.

2 — Effettuata una consulenza tecnica di ufficio il Tribunale rigettò entrambe le
domande osservando, quanto a quella degli attori, che sul tracciato della pregressa
servitù era stata creata una strada comunale che avrebbe permesso l’accesso ai singoli
garages attraverso degli scivoli.

3 Salvatore e Marianna Incarbone impugnarono tale decisione, sostenendo che dalla
disposta consulenza tecnica non sarebbe emerso, come invece colà affermato, che il

2

l’accoglimento del ricorso;

fondo gravato della servitù fosse stato espropriato, avendo invece interessato -il
provvedimento ablatorio- la zona ad essa circostante; le difficoltà inerenti al suo
esercizio non ne avrebbero comunque causato l’estinzione; costituitasi Concetta
Incarbone a contestare le affermazioni avversarie, la Corte di Appello di Caltanissetta,

che il provvedimento espropriativo aveva interessato l’area su cui si era esercitata la
servitù e ritenendo che l’esercizio del passaggio era divenuto addirittura più agevole e
non ostacolato dalle opere poste in essere dall’originaria convenuta.

4 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso Salvatore e Marianna
Incarbone, facendo valere quattro motivi di annullamento; Concetta Incarbone ha
resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1058, 1062, 1067 cod. civ. nonché il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il
giudice del gravame, laddove aveva dichiarato estinto il diritto di servitù mentre la
domanda originaria era diretta all’eliminazione delle opere che ne avrebbero impedito la
piena esplicazione

I.a – Il motivo è, da un lato inammissibile, nel punto in cui censura la non corretta
delimitazione dei limiti applicativi delle norme sulla costituzione della servitù in generale
e per destinazione del padre di famiglia nonché di quelle che impongono al proprietario
del servente di non compiere opere che determinino difficoltà nell’esercizio del diritto
reale di godimento, atteso che manca del tutto di uno sviluppo argomentativo su tale
censura; il mezzo è poi infondato relativamente alla violazione di cui all’art. 112 cpc in
quanto il giudice, chiamato a decidere sull’esercizio della servitù, deve primeramente
porsi nell’ottica di verificarne la esistenza — o, nel caso di specie: la persistenzacostituendo tale circostanza una condizione dell’azione e, come tale, sottoposta a
verifica di ufficio: questo rilievo fa ritenere assorbito anche l’altro, riscontrabile ex ach’s ,

con decisione n. 67/2007, notificata il 28 luglio 2007, respinse il gravame confermando

per cui il preteso vizio di ultrapetizione si sarebbe realizzato sin dal primo grado di
giudizio e che contro tale statuizione non sarebbe stato formulato motivo di appello
(vedi l’analitica descrizione delle conclusioni in grado di appello ai foll 5/6 del ricorso).
H — Con il secondo motivo vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione

avrebbe illegittimamente utilizzato dei documenti prodotti solo in sede di gravame
nonché una relazione di un consulente di parte non nominato nel termine fissato dal
giudice all’atto del conferimento dell’incarico peritale: il motivo è inammissibile per
difetto della indicazione del contenuto delle emergenze documentali che si assumono
irritualmente acquisite, allegazione tanto più decisiva in quanto dalla lettura della
sentenza appare esser stata utilizzata, dal giudice del gravame, ai fini accertativi dello
stato di fatto, solo la relazione del consulente tecnico di ufficio.
III — Con il terzo motivo viene dedotta nuovamente la violazione: delle norme sulla
costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; di quelle che
impongono l’esercizio di tale diritto reale conformemente al titolo o, in caso di dubbio
sulla sua interpretazione, in modo da contemperare i bisogni di entrambi i fondi, con
divieto di compiere opere che ne diminuiscano o rendano meno agevole l’esercizio; è
altresì denunziato un generico vizio di motivazione.
III.a — La censura attinente al vizio di violazione di legge è inammissibile per le ragioni
espresse al § I.a – ; quanto al vizio del ragionamento del giudice — di cui non viene
esplicitato in quale delle tre manifestazioni disciplinate dall’art. 360, I comma, n. 5 cpc
debba essere ricondotto- lo stesso non può sfuggire ad un giudizio di inammissibilità in
quanto con esso si fa valere un’erronea lettura, da parte della Corte del merito, delle
conclusioni del consulente tecnico di ufficio , in contrasto con la realtà fattuale da esse
ricavabile, dunque denunciando, semmai, l’esistenza di un errore revocatorio, la cui
portata peraltro neppure sarebbe percepibile in quanto non è stato riportato per intero
il ragionamento del consulente tecnico — e ciò, pur adducendo l’ indebita

degli artt. 183, 184 e 345 cpc, assumendo le parti ricorrenti che la Corte territoriale

”estrapolazione” delle conclusioni dell’ausiliare in cui sarebbe incorsa la Corte di
appello-.

IV — Con il quarto motivo vengono nuovamente fatte valere la violazione o la falsa
applicazione dell’art. 1067 cod. civ. e il difetto di motivazione, sostenendosi la

ablativo della P.A. e della conseguente realizzazione della strada pubblica : ciò, sia
perché l’intervento espropriativo avrebbe inciso su una porzione di terreno oltre il
confine della particella interessata dalla servitù, sia perché le servitù volontarie non
sarebbero suscettibili di estinzione, sia infine perché gli interventi urbanistici , successivi
alla costituzione del diritto reale di godimento, se non producono effetti per tutti i
soggetti del rapporto — da intendersi: i proprietari del fondo dominante e di quello
servente — non sono d’ostacolo alla permanenza della servitù in questione.

IV.a — Anche questo motivo è inammissibile in quanto , come mezzo al fine della sua
dimostrazione, le parti ricorrenti sollecitano una valutazione ex actis delle conclusioni
del consulente tecnico , al fine di far formulare alla Corte un diverso giudizio di fatto; il
vizio di motivazione poi non viene strutturato in modo idoneo a farlo ricomprendere
nello schema legale di cui all’art. 360, I comma n.5 cpc, mancando la indicazione di
dove il ragionamento del giudice dell’impugnazione non avrebbe esplicitato il suo
percorso argomentativo — così incorrendo nella insufficiente motivazione-; ove lo stesso
avrebbe omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio —
incorrendo nel vizio di omessa motivazione- ; ove infine , date certe premesse, il giudice
non sarebbe stato ad esse conseguente nel trarne determinate conclusioni —
manifestando così una contraddittorietà motivazionale.

V — La ripartizione dell’onere delle spese segue il criterio della soccombenza, secondo la
liquidazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte

irrilevanza della immutazione dello stato dei luoghi per effetto del procedimento

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti a pagare le spese di lite in favore della
contro ricorrente che liquida in euro 1.700,00 di cui curo 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma l’ 11 dicembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione

Civile della Corte di Cassazione.

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