Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1960 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35169-2018 proposto da:

GLOBAL SERVICE PIU’ SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA

ANTETOMASO, rappresentati e difesi dall’avvocato KATIA FERRARINI;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Global Service Più S.r.l. e M.A. ricorrono per due mezzi, nei confronti di Dobank S.p.A. contro la sentenza del 27 settembre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di 24.948,82, oltre accessori, dai medesimi spiegata.

2. Dobank S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il primo mezzo è rubricato: “Violazione di legge dell’art. 350 c.p.c., comma 2, falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., omessa verifica della regolare costituzione dell’appellante alla prima udienza di trattazione, omessa richiesta all’appellante di fornire la prova della notifica alla prima udienza di trattazione”.

Il secondo mezzo è rubricato: “Violazione di legge, art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c., falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 11, avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione in appello”.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. – E’ manifestamente infondato il primo motivo.

La Corte d’appello ha osservato che gli appellanti, odierni ricorrenti, non avevano “fornito prova della tempestività dell’impugnazione da loro proposta, in difetto del deposito della notificazione che assumono inviata via pec alla controparte”, essendosi essi appellanti “limitati a produrre la relata di notificazione redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, dalla quale non risulta quando venne inviato il messaggio di posta elettronica alla controparte nè quando venne accettato nella casella postale dell’appellata”, neppure potendo essere desunta la data della notificazione “dalla comparsa di costituzione della controparte, che nulla ha dedotto sul punto”.

Secondo i ricorrenti, la circostanza che la Corte d’appello non avesse invitato gli allora appellanti a produrre la documentazione ritenuta mancante (la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna dell’atto notificato via pec) in occasione della celebrazione dell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. avrebbe precluso al giudice di dichiarare poi l’inammissibilità dell’appello: “l’inammissibilità dell’appello” – si legge a pagina 8 del ricorso per cassazione “può essere dichiarata solo dopo che agli appellanti sia richiesta prova dell’invio della notifica alla controparte, e solo in difetto di quest’ultima permane ipotesi di nullità, ma nel caso de quo la controparte non lo ha eccepito, e non era contumace”.

Ora, è cosa nota che la verifica della tempestività dell’impugnazione ha da essere effettuata d’ufficio, indipendentemente dalla contestazione del destinatario, la quale vale solo, se c’è, come sollecitazione (Cass. 30 dicembre 2004, n. 24239; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19305): e ciò per l’ovvia considerazione che l’impugnazione tardiva comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che è come tale immodificabile dal giudice dell’impugnazione.

Ciò è quanto ha fatto il giudice d’appello, constatando che gli appellanti avessero notificato l’atto d’appello via pec ma non avessero prodotto nè la ricevuta di accettazione, nè la ricevuta di consegna: entrambe in effetti necessarie ai fini dello scrutinio della tempestività dell’impugnazione, giacchè, se è vero che per il notificante la notifica via pec si perfeziona con la ricevuta di accettazione (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3999; Cass. 31 luglio 2018, n. 20198), e altrettanto vero che tale perfezionamento è subordinato al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna, che segna il momento perfezionativo per il destinatario.

L’art. 350 c.p.c., invocato dai ricorrenti, d’altro canto, non stabilisce che, in mancanza della produzione della documentazione necessaria a dimostrare la tempestività dell’impugnazione, il giudice debba sollecitarne il deposito: al contrario, è l’impugnante a doversi far carico della dimostrazione di detta tempestività, che il giudice debba poi verificare d’ufficio.

Nè un obbligo di sottoporre la questione della tempestività dell’impugnazione al dibattito processuale può essere desunta dall’art. 101 c.p.c., comma 2, per altro neppure invocato dai ricorrenti: questa Corte è difatti ferma nel ripetere che, in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (Cass. 4 marzo 2019, n. 6218, tra le altre).

4.2. manifestamente infondato il secondo motivo.

I ricorrenti invocano in buona sostanza il raggiungimento dello scopo, secondo la regola generale dell’art. 156 c.p.c.: ma l’impostazione della doglianza è evidentemente errata, giacchè la sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo trova applicazione in caso di nullità, non certo in caso di inammissibilità dell’impugnazione per tardività, riguardo alla quale una sanatoria per raggiungimento dello scopo non è neppur configurabile, mentre è semmai configurabile, ove ne sussistano i presupposti, una rimessione in termini.

A fronte di una statuizione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione, non resta allora che verificare se la tardività vi fosse o no: e, nel caso di specie, non è neppure allegato, nel ricorso, che le due ricevute, di accettazione e di consegnai fossero state invece prodotte agli atti (nel qual caso, peraltro, il giudice di merito sarebbe incorso in un errore revocatorio), e tantomeno che la ricevuta di accettazione (del cui contenuto, beninteso, anche in questa sede nulla si sa) comprovasse la tempestività dell’appello.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA