Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1960 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1960 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 18169/10, proposto da:
Cinzia Giana, elett.te domic. in Roma, alla via Gramsci n.14, presso lavv.
Antonella Giglio che la rappres. e difende, unitamente all’avv. Maurizio Leone,
come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te donnic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 79/01/2009 della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, depositata il 19/5/2009;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 23 maggio 2017.
RILEVATO CHE
Cinzia Giana impugnò, innanzi alla Ctp di Sondrio, un avviso d’accertamento
per il 1999 (per un analogo avviso fu promosso altro giudizio, parimenti
pendente in cassazione) con cui l’ufficio, contestando la natura occasionale dei
redditi dichiarati, accertava il carattere autonomo dell’attività lavorativa e
liquidava irap e iva sulle somme dichiarate.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso in ordine all’irap, confermando la
sentenza per l’iva.

Data pubblicazione: 26/01/2018

La contribuente propose appello, mentre l’Agenzia delle entrate propose
appello incidentale, entrambi respinti dalla Ctr.
La Giana ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate, con controricorso, eccependo
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO CHE

del d.p.r. n.633/72, in quanto la Ctr, nel ritenere che il lavoro svolto dalla
contribuente non fosse occasionale, non ha correttamente applicato le norme
relative ai caratteri distintivi del lavoro autonomo.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la contraddittorietà della
motivazione in ordine al fatto controverso afferente alla ritenuta configurabilità
del lavoro autonomo svolto dalla contribuente.
Sono stati formulati i quesiti di diritto.
Il ricorso è infondato
Il primo motivo è inammissibile.
La ricorrente ha censurato la sentenza della Ctr, avendo essa ritenuto che la
contribuente svolse lavoro autonomo, e non occasionale, alla luce dei compensi
significativi e della continuità del lavoro.
Al riguardo, tale motivo è diretto ad un riesame del merito della causa, in
ordine agli elementi costitutivi del rapporto di lavoro autonomo, precluso
all’esame della Corte.
Invero, il giudice d’appello ha ritenuto di desumere l’autonomia del rapporto di
lavoro denunziato dalla contribuente dall’importo dei compensi e dalla
continuità del lavoro (sebbene limitato a due anni consecutivi) quali indici
significativi, in contrapposizione con la mera occasionalità delle prestazioni
lavorative espletate, senza alcuna violazione del predetto art. 5,1°c., che
correla il carattere autonomo dell’attività lavorativa all’abitualità.
Il secondo motivo è infondato, in quanto la motivazione del giudice di secondo
grado non è contraddittoria, avendo la Ctr esposto chiaramente i motivi della
,
decisione, come sopra illustrati, in maniera tale da evidenziare il percorso
logico-argomentativo seguito.
2

Con il primo motivo, è stata denunziata falsa applicazione degli artt. 1 e 5,1°c.,

Invero, la Ctr ha ritenuto di desumere la sussistenza del rapporto di lavoro
autonomo dai suddetti elementi afferenti all’importo dei compensi e alla
continuità, quali indici di abitualità, per cui va escluso il lamentato vizio di
motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella
somma di euro 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2017.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in

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