Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1960 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23539-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI,

172, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PROSPERI, che la

rappresenta e difende in virtù di delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il

09/01/2013 e depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento relativa ad IVA per l’anno 2006 emessa a carico di C.D., ritenendo erroneo l’utilizzo del procedimento di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, avendo l’ufficio disconosciuto un credito al di fuori dell’attività di mero controllo cartolare e tenuto conto dell’omessa indicazione del credito in dichiarazione.

La parte contribuente ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54 bis e 55, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sarebbe fondato, alla stregua dei principi di cui a Cass. S.U. n. 17758/2016, depositata l’8.9.2016, ma rimane assorbito dal rigetto del secondo motivo, con il quale l’Agenzia ha prospettato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Ai medesimi principi si è attenuto il giudice di appello, avendo riconosciuto la possibilità al contribuente di detrarre il credito d’imposta IVA indicato nelle dichiarazioni trimestrali per l’anno 2006 ancorchè non avesse presentato la dichiarazione per l’anno di riferimento.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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