Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 196 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017),  n. 196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12326-2013 proposto da:

IMMOBILIARE CERVO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO VITTOR;

– ricorrente –

contro

F.F., B.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 12 SC.A/4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

DI LORENZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO OMICCIOLI;

– controricorrentí –

e contro

P.L., FE.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1124/2011 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 17/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato DI LORENZO Franco, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Immobiliare Cervo s.r.l. ha proposto ricorso contro i sigg. B.S. e F.F., eredi della sig.ra M.A., per la cassazione della sentenza n. 1124/2011 del tribunale di Udine, impugnata con appello dichiarato inammissibile dalla corte d’Appello di Trieste con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 19.2.2013. Con tale sentenza era stata accolta la domanda di usucapione proposta dalla sig.ra M. con riguardo ad una servitù di passaggio a favore di un proprio fondo, in (OMISSIS), ed a carico del fondo contiguo, in proprietà dei sigg.ri P.L. e Fe.Mi., danti causa a titolo particolare della Immobiliare Cervo s.r.l., intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c..

I sigg. B. e F. hanno resistito con controricorso, mentre non hanno spiegato attività difensiva in questa sede i sigg. P. e Fe., cui pure il ricorso è stato notificato.

La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 29 settembre 2016.

In prossimità dell’udienza è stato depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, “con spese del presente grado di giudizio compensate”, firmato dal sig. Pi.Pa., legale rappresentate della società ricorrente, dal suo procuratore, avvocato Massimo Vittor, nonchè, per accettazione, dai contro ricorrenti B. e F. e dal loro procuratore, avvocato Paolo Omiccioli.

Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione dei contro ricorrenti alla rinuncia.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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